Cassazione Penale, Ordinanza n. 04951/2025 del 06/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale a carico dell'imputato per tentato furto in abitazione, con pena di 2 anni di reclusione. L'interessato ha proposto personalmente ricorso per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale, sostenendo che il reato fosse estinto per prescrizione. La Corte di cassazione non è entrata nel merito della doglianza, rilevando che il ricorso era stato sottoscritto personalmente dall'imputato in violazione dell'art. 613, comma 1, c.p.p., che richiede la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; per tale ragione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso e ha aggiunto che, non essendosi validamente instaurato il rapporto processuale, non poteva esaminarsi l'eccezione di prescrizione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile de plano, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. La Corte ha ritenuto che la proposizione personale del ricorso da parte dell'imputato integrasse una causa di inammissibilità per difetto di valida sottoscrizione ex art. 613, comma 1, c.p.p. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, non risultando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
Indica i motivi di ricorso dedotti, cioè inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di legge/processuale dedotto in relazione alla prescrizione.
L'atto di ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; la sottoscrizione personale dell'imputato non è idonea.
Consente la declaratoria di inammissibilità de plano, senza formalità di procedura.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per il principio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che la parte non abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando sia proposto personalmente dall'imputato, poiché l'art. 613, comma 1, c.p.p. richiede la sottoscrizione di un difensore cassazionista abilitato.
- La mancata valida instaurazione del rapporto processuale in cassazione impedisce al giudice di legittimità di esaminare nel merito questioni come l'intervenuta prescrizione del reato.
- L'inammissibilità può essere dichiarata de plano quando il vizio emerge ictu oculi dagli atti, senza necessità di formalità procedimentali.
- Alla declaratoria di inammissibilità segue, salvo assenza di colpa nella sua determinazione, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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