Cassazione Penale, Sentenza n. 10908/2024 del 14/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p.: il ricorrente deduce un "errore percettivo" nella sentenza di cassazione del 13/12/2022, sostenendo che all'epoca era detenuto presso la casa di reclusione di Teramo e non aveva ricevuto l'avviso della celebrazione del giudizio di secondo grado, non era stato disposto il trasferimento/traduzione per la partecipazione all'udienza e dunque la sentenza di secondo grado avrebbe dovuto essere dichiarata nulla. Il ricorrente afferma che l'omesso avviso era già censurato nel primo motivo dell'originario ricorso; ha inoltre depositato memoria di replica rispetto alle conclusioni del Procuratore Generale.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. La Corte ha richiamato il quadro interpretativo di art. 625-bis c.p.p.: il rimedio è ammesso solo per errori fonati su fatti incontrovertibilmente falsi, su inesistenza di fatti positivamente accertati o per omissione materiale dell'esame di un motivo decisivo. Nel caso di specie la Corte di Cassazione aveva effettivamente esaminato il primo motivo relativo alle modalità di trattazione del giudizio di secondo grado (inclusa la questione della mancata traduzione) e l'aveva ritenuto infondato; si è trattato di valutazioni di merito e non di una omissione materiale ricomprensibile nel rimedio straordinario. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Rimessione straordinaria volta a correggere lo "sviamento" del giudizio solo quando la decisione si fondi su fatti la cui falsità è incontrovertibile, sulla supposizione dell'inesistenza di fatti positivamente accertati, o quando vi sia una vera e propria svista materiale consistente nell'omissione dell'esame di un motivo decisivo.
Prevede la possibilità di irrogare una sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende nei casi previsti (applicata qui per l'inammissibilità del ricorso straordinario, in mancanza di elementi escludenti la colpa).
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è uno strumento eccezionale: può essere utilizzato solo per errori di fatto incontrovertibili o per omissioni materiali dell'esame di un motivo decisivo, non per riesaminare valutazioni di merito già compiute dalla Corte.
- Se si contesta la mancata partecipazione per assenza di avviso o mancata traduzione/trasferimento, è necessario dimostrare che tale circostanza non sia stata affatto considerata nella decisione impugnata (omissione materiale decisiva). Se invece la Corte ha esaminato e ritenuto infondata la deduzione, il rimedio straordinario è inammissibile.
- Non è consentito far valere nel ricorso straordinario deduzioni nuove che non emergono dall'originario atto impugnatorio davanti alla Corte di Cassazione; le novità possono essere ritenute inammissibili.
- Prima di proporre un ricorso straordinario ex art. 625-bis è opportuno verificare attentamente il perimetro delle motivazioni già valutate: il rischio di inammissibilità espone al pagamento delle spese e a sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.).
- Le doglianze di natura valutativa (es. valutazione dell'attendibilità delle deduzioni o del merito della mancata traduzione) devono essere impugnate nei rimedi ordinari e non con il rimedio straordinario, salvo che non si tratti di una omissione materiale dell'esame.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10647/2024 del 14/03/2024
- Sentenza penale · 14 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10648/2024 del 14/03/2024
- Sentenza penale · 14 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10649/2024 del 14/03/2024
- Sentenza penale · 14 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10651/2024 del 14/03/2024
- Sentenza penale · 14 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10657/2024 del 14/03/2024
- Sentenza penale · 14 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10659/2024 del 14/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →