Cassazione Penale, Sentenza n. 31000/2023 del 17/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso contro la pronuncia di consegna eseguita dalla Corte di appello di Milano in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dall'Autorità giudiziaria francese per condanna per favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali. Il ricorrente denunciava vizi di motivazione ed erronea applicazione dell'art. 18-bis legge 22 aprile 2005, n. 69, chiedendo un'interpretazione estensiva della norma a favore di cittadini di Stati terzi residenti stabilmente in Italia da almeno cinque anni, richiamando i principi della Corte di Giustizia UE (sentenza Grande Sezione del 6 giugno 2023) e deducendo violazioni degli artt. 2, 3, 11 e 117 Cost. Nonché sostenendo di aver prodotto documentazione idonea a dimostrare il presunto legame stabile con l'Italia e la possibilità che l'esecuzione della pena avvenisse in Italia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che le modifiche introdotte dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 (modifica dell'art. 22 legge n. 69/2005) hanno limitato il sindacato in Cassazione ai soli motivi di cui all'art. 606, lett. a), b) e c), escludendo il sindacato di merito sulla motivazione. Inoltre, sul piano del merito sostanziale, la Corte ha ritenuto che la documentazione prodotta non dimostri un radicamento reale e stabile in Italia per almeno cinque anni: il ricorrente è stato detenuto in Francia (2018-2020) e in Italia (2020-2022), non prova adeguatamente attività lavorativa post-scarcerazione di durata quinquennale, risulta privo di fissa dimora, non parla italiano e la sua famiglia risiede in Bangladesh. Pertanto non sussistevano i presupposti per disporre l'esecuzione della pena in Italia e il ricorso è stato respinto. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 18-bis, legge 22 aprile 2005, n. 69
Prevede un motivo facoltativo di rifiuto della consegna per mandato di arresto esecutivo quando il destinatario è cittadino di uno Stato membro UE legittimamente ed effettivamente residente o dimorante in Italia da almeno cinque anni, a condizione che la Corte di appello disponga l'esecuzione della pena in Italia. La Corte ha interpretato la norma nel senso che tale tutela non è automaticamente estendibile ai cittadini di Stati terzi senza chiari presupposti normativi e probatori.
d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 (art. 15 e modifica art. 22 legge n. 69/2005)
Ha limitato il sindacato della Corte di Cassazione sui provvedimenti di consegna escludendo la proponibilità del ricorso 'anche nel merito' e circoscrivendo i motivi di ricorso ai soli casi previsti dall'art. 606, lett. a), b) e c). Conseguenza: la Cassazione non sindaca vizi motivazionali di merito salvo che ricadano nei motivi tassativi di cui all'art. 606.
art. 606 c.p.p. (lett. a, b, c)
Individua i motivi di impugnazione in Cassazione ammessi dopo le modifiche: violazione di legge e nullità sostanziali e vizi di motivazione nei limiti previsti dalla norma; la Corte ha osservato che il ricorso non raggiunge la soglia di ammissibilità anche sotto questo profilo.
art. 7 Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea
Richiamato dal ricorrente in relazione alla tutela dei diritti fondamentali; la Corte ha comunque ritenuto che, alla luce delle norme nazionali e della documentazione, non ricorressero i presupposti per bloccare la consegna.
Costituzione italiana, artt. 2, 3, 11, 117
Invocati dal ricorrente per finalità di confronto costituzionale e di estensione della tutela; la Corte ha ritenuto infondata la questione nel caso concreto, non emergendo elementi tali da giustificare un intervento additivo della norma.
Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, D.G./Presidenza del Consiglio dei Ministri (6 giugno 2023)
Riferimento giurisprudenziale evocato dal ricorrente per sostenere un'interpretazione estensiva della nozione di residenza/dimora. La Corte di Cassazione ha valutato la questione ma ha ritenuto che, anche considerando i principi CJEU, la documentazione non dimostrasse il requisito del radicamento stabile richiesto.
Corte di Giustizia UE, Kozlowski (17 luglio 2008)
Richiamata per la nozione autonoma di 'residenza' e 'dimora' nel diritto europeo, con criteri restrittivi: la residenza/dimora deve tradursi in legami stabili e significativi con il territorio e non può essere intesa in senso estensivo per bloccare automaticamente la consegna.
Massime di principio
- L'agevolazione prevista dall'art. 18-bis legge n. 69/2005 è concepita in origine per cittadini di Stati membri UE; l'estensione a cittadini di Stati terzi richiede solide basi normative o giurisprudenziali e prova documentale adeguata.
- Per qualificarsi come 'residenza' o 'dimora' utile ai fini del rifiuto della consegna è necessario dimostrare un radicamento reale e duraturo nel territorio (continuità temporale, stabilità, legami lavorativi, familiari e sociali), non una presenza occasionale o in massima parte coatta.
- La presenza di periodi di detenzione o di soggiorni coatti nel territorio di esecuzione riduce significativamente il valore probatorio della presenza ai fini del requisito quinquennale.
- Dopo il d.lgs. n. 10/2021 il controllo della Cassazione sui provvedimenti di consegna è limitato ai motivi tassativi di legge (art. 606 c.p.p. lett. a, b, c); i vizi di mera motivazione di merito sono, di regola, inammissibili.
- In situazioni analoghe, è essenziale produrre prove documentali concrete e cronologicamente rilevanti (contratti di lavoro, buste paga, certificati di residenza, atti anagrafici, pagamenti fiscali/contributivi, rapporti familiari stabili) per dimostrare il radicamento richiesto.
- Dichiarazioni di ospitalità, proposte di lavoro non concretizzate o legami informali con servizi di volontariato hanno scarso valore probatorio rispetto ai requisiti richiesti per bloccare una consegna.
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