Cassazione Civile, Ordinanza n. 17657/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha disposto l'inserimento, nel capo del dispositivo relativo alle spese, della formula che prevede la distrazione delle somme in favore del difensore della controricorrente dichiaratosi anticipatario. Ha inoltre precisato che non occorreva provvedere sulle spese del procedimento di correzione.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Nel giudizio di legittimità promosso dall'Agenzia delle Entrate, la Corte aveva emesso un decreto di estinzione per mancata istanza di decisione dopo proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. Successivamente il difensore della controricorrente ha chiesto la correzione di un errore materiale, evidenziando che nel decreto, pur avendo condannato la ricorrente alle spese in favore della controricorrente, era stata omessa la statuizione di distrazione delle spese in favore del procuratore costituito e antistatario, richiesta espressamente in calce al controricorso ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Norme richiamate
art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
La mancata istanza di decisione dopo proposta di definizione anticipata consente la declaratoria di estinzione del giudizio.
Se vi è specifica istanza del difensore antistatario, la condanna alle spese deve includere la distrazione in suo favore; l'omissione è emendabile con il procedimento di correzione di errore materiale.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario, quando la relativa istanza sia stata ritualmente formulata, integra un errore materiale correggibile con il procedimento di correzione, e non richiede la riapertura del giudizio nel merito.
- Nel procedimento di correzione di errore materiale relativo a un provvedimento che ha già regolato le spese, la Corte può limitarsi a integrare il dispositivo senza provvedere a una nuova liquidazione delle spese del procedimento correttivo.
- La distrazione delle spese presuppone una specifica richiesta della parte vittoriosa e una dichiarazione del difensore di averle anticipate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 3 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 17529/2026 del 03/06/2026
- ordinanza_civile · 3 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 17530/2026 del 03/06/2026
- ordinanza_civile · 3 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 17534/2026 del 03/06/2026
- ordinanza_civile · 3 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 17535/2026 del 03/06/2026
- ordinanza_civile · 3 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 17537/2026 del 03/06/2026
- ordinanza_civile · 3 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 17539/2026 del 03/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →