Sentenza del 16/11/2018 n. 10094 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
N. 69 IVA- Operazioni inesistenti - Onere della prova - Ripartizione - Individuazione. Fattispecie..
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'accertamento con cui l'Agenzia aveva recuperato l'IVA relativa a fatture ritenute soggettivamente inesistenti, emesse da società considerate cartiere o prive di effettiva struttura operativa. La ricorrente ha contestato la carenza di motivazione dell'avviso, l'insufficienza degli indizi sulla propria consapevolezza della frode, il mancato esame della documentazione prodotta per dimostrare la propria estraneità e l'entità delle sanzioni applicate. Tra gli elementi valorizzati dall'Amministrazione vi erano l'assenza di personale, magazzini e logistica delle società emittenti, il mancato versamento delle imposte, prezzi quasi coincidenti con quelli di acquisto e il fatto che la contribuente fosse l'unica cliente della società cartiera, a sua volta rifornita da un'unica società.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha rigettato l'appello e confermato il recupero dell'IVA. Ha ritenuto adeguatamente motivato l'avviso e sufficienti gli elementi presuntivi forniti dall'Amministrazione per dimostrare l'inesistenza delle operazioni e la consapevole partecipazione della contribuente. Una volta provata, anche presuntivamente, l'inesistenza delle operazioni, spettava alla società dimostrarne l'effettività; tale onere non poteva essere assolto con la sola esibizione delle fatture, la regolarità della contabilità o i pagamenti effettuati. È stata inoltre respinta la contestazione sulle sanzioni, ritenute sostanzialmente coerenti con la disciplina applicabile. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633 del 1972
Se vengono emesse fatture per operazioni inesistenti, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare in esse indicato.
L'IVA indicata in una fattura relativa a un'operazione inesistente resta dovuta per l'intero importo esposto. L'obbligazione relativa a tale imposta è considerata separata dal normale meccanismo di compensazione tra IVA a valle e IVA a monte; pertanto, non può essere utilizzata la detrazione prevista dall'art. 19 per neutralizzare l'imposta.
Art. 19, d.P.R. n. 633 del 1972
Il diritto alla detrazione dell'IVA presuppone l'effettività dell'acquisto, la qualità di imprenditore dell'acquirente e l'inerenza del bene o servizio all'attività esercitata. In presenza di operazioni inesistenti, il diritto alla detrazione viene meno.
Art. 15, commi 4 e 4-bis, d.lgs. n. 158 del 2015
La disciplina sanzionatoria introdotta nel 2015 è stata ritenuta, nel caso concreto, sostanzialmente rispettata, poiché l'importo complessivo determinato mediante il cumulo risultava in linea con la normativa vigente al momento dei fatti.
Cass. civ., 6 luglio 2018, n. 17774
Richiamata per affermare che l'IVA relativa a fatture per operazioni inesistenti è un tributo dovuto fuori conto e non può essere compensata mediante la detrazione dell'IVA a monte.
Cass. civ., 5 luglio 2018, n. 17619, e Cass. civ., 15 maggio 2018, n. 11873
Richiamate per il principio secondo cui, dopo che l'Amministrazione abbia dimostrato l'inesistenza dell'operazione, spetta al contribuente provare l'effettività dell'acquisto. La fattura, la contabilità formalmente regolare e i pagamenti tracciati, considerati isolatamente, non sono sufficienti.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione fornisce elementi gravi, precisi e concordanti che fanno ritenere una società emittente una cartiera o una struttura priva di effettiva operatività, l'onere della prova si trasferisce sul contribuente che intende conservare la detrazione IVA o la deduzione del costo.
- La mera regolarità formale della documentazione non dimostra l'effettività dell'operazione: fatture, registrazioni contabili e bonifici possono essere stati predisposti proprio per dare apparenza di legalità a una frode.
- Il contribuente deve dimostrare concretamente che i beni o servizi sono stati realmente acquistati e utilizzati nell'attività d'impresa, fornendo elementi sostanziali quali contratti, ordini, documenti di trasporto, evidenze della consegna, tracciabilità della merce, corrispondenza commerciale e riscontri sull'effettiva capacità operativa del fornitore.
- La consapevolezza o conoscibilità della frode può essere desunta da circostanze oggettive, come prezzi anomali, rapporti commerciali esclusivi o circolari, assenza di personale e strutture, fornitori o clienti unici e collegamenti economici anomali tra le società coinvolte.
- In una situazione analoga, è opportuno dimostrare non solo che il pagamento è avvenuto, ma anche di avere adottato verifiche ragionevoli sulla reale esistenza e operatività del fornitore; tuttavia, la valutazione resta concreta e dipende dagli elementi complessivi del caso.
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