Cassazione Penale, Sentenza n. 893/2023 del 13/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso mira a impugnare la conferma della condanna per truffa già pronunciata dal Tribunale di Treviso (sentenza 22/01/2021), assumendo che non vi sia prova di un ingiusto profitto e che la finalità dell'operato fosse lecita. La difesa contestava la credibilità delle dichiarazioni delle persone offese circa pagamenti in contanti, osservando, testualmente, che "appare assai poco credibile che due persone dall'alto (o altissimo) titolo d'istruzione (...) rilascino periodicamente degli acconti in contanti" e che non sarebbe plausibile una ricevuta dettagliata per una somma modesta rispetto al compenso professionale. In sostanza il ricorrente chiedeva una rivalutazione dei fatti e della credibilità delle parti di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo che il motivo proposto ecceda i limiti del sindacato di legittimità, poiché si tratta di una richiesta di nuova valutazione del fatto e della credibilità, profili riservati al giudice di merito. La decisione di merito è stata ritenuta priva di vizi logici o giuridici tali da giustificare l'intervento di legittimità. Per l'art. 616 c.p.p. il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito con legge 18 dicembre 2020, n. 176
la trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dal citato articolo, che disciplina modalità procedurali adottate in quel periodo (es. udienze a distanza o disposizioni emergenziali)
consente alla Corte di Cassazione, quando dichiara inadmissibile o rigetta il ricorso per manifesta infondatezza o altri profili di colpa del ricorrente, di condannare il ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende e al pagamento delle spese processuali; qui utilizzato per imporre la sanzione pecuniaria di Euro 3.000,00
giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. VI, n. 27429 del 4 luglio 2006; Sez. VI, n. 25255 del 14 febbraio 2012; Sez. VI, n. 11194 del 8 marzo 2012
richiamati principi consolidati secondo i quali la Corte di legittimità non può procedere a una rinnovata valutazione del fatto o della credibilità delle fonti al di fuori dell'analisi della motivazione del giudice di merito; il sindacato è limitato al controllo della correttezza logico-normativa della motivazione e della sua coerenza interna
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per rinnovare la valutazione della prova o della credibilità delle parti: i rilievi che chiedono una diversa lettura dei fatti sono, di norma, inammissibili.
- Per attaccare una condanna in Cassazione è necessario individuare specifici errori di diritto, di motivazione logico-giuridica o omissioni decisive nella decisione di merito, non la mera preferenza per una diversa ricostruzione probatoria.
- Le valutazioni di fatto e di credibilità effettuate dai giudici di merito sono vincolanti salvo che emergano illogicità manifeste, contraddizioni o violazioni dei canoni probatori; contestazioni basate su argomenti di mera plausibilità rischiano l'inammissibilità.
- Se il ricorso è ritenuto abusivo o manifestamente infondato, la Corte può irrogare sanzioni economiche (art. 616 c.p.p.) e condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
- La presenza di pagamenti in contanti o di elementi che possono sembrare 'inverosimili' non determina automaticamente l'inaffidabilità delle dichiarazioni delle persone offese: il giudice di merito può ritenere attendibili tali elementi sulla base della complessiva valutazione probatoria.
- In situazioni simili, la strategia difensiva efficace in Cassazione dovrebbe essere focalizzata su profili di diritto (vizi di motivazione specifici, errori di applicazione normativa, violazioni di diritto processuale) piuttosto che sulla ritrattazione dei fatti già valutati in merito.
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