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Sentenza

Sentenza del 27/01/2015 n. 141 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

Imposta di pubblicità - Soggezione al tributo - Condizioni connesse alla funzione del mezzo di comunicazione - Fattispecie.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa tributaria è stata ritenuta legittima: l’insegna luminosa esterna è soggetta all’imposta comunale sulla pubblicità, anche se svolge una funzione prevalentemente indicativa e non propriamente pubblicitaria o propagandistica. Restano applicabili le eventuali esenzioni relative alle dimensioni dell’insegna previste dalla legge.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l’assoggettamento all’imposta comunale sulla pubblicità di un’insegna luminosa posta all’esterno di una stazione ferroviaria e riferibile all’attività del concessionario del servizio di trasporto. Il ricorrente sosteneva che l’insegna avesse una funzione meramente informativa e indicativa, volta soltanto a segnalare al pubblico il luogo di esercizio della tratta ferroviaria, senza finalità reclamistica o propagandistica. La Corte ha ritenuto, invece, sufficiente che il mezzo fosse idoneo a far conoscere a una massa indeterminata di potenziali utenti il nome, l’attività o il servizio dell’azienda, senza che fosse necessario anche uno specifico intento promozionale.

Norme richiamate

  • Art. 17, lettera c), del d.lgs. n. 507/1973

    salvi i casi di esenzione connessi alle sue dimensioni

    L’insegna è soggetta all’imposta comunale sulla pubblicità, salvo che ricorrano le specifiche condizioni di esenzione legate alle sue dimensioni.

  • Cassazione, sentenze n. 15654 e n. 17852 del 2004

    è sufficiente che il mezzo di comunicazione con il pubblico sia idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata dei possibili acquirenti o utenti il nome, l'attività e il prodotto di un'azienda, restando irrilevante che il mezzo medesimo non assolva pure ad una funzione reclamistica e propagandistica

    Ai fini dell’imposta non è indispensabile una funzione promozionale in senso stretto: basta l’idoneità del mezzo a rendere conoscibili al pubblico l’impresa, la sua attività o i suoi servizi.

Massime di principio

  • Un’insegna può essere soggetta all’imposta sulla pubblicità anche quando ha principalmente una funzione informativa o di orientamento, purché renda riconoscibile al pubblico un’impresa, un’attività o un servizio.
  • La distinzione tra comunicazione informativa e pubblicità non dipende soltanto dall’intento promozionale del titolare, ma soprattutto dall’idoneità oggettiva del mezzo a comunicare l’identità o l’attività dell’impresa a una platea indeterminata.
  • Le insegne collocate all’esterno di sedi, stazioni o punti di esercizio possono rientrare nel presupposto impositivo anche se servono a indicare semplicemente il luogo in cui viene prestato il servizio.
  • Dopo aver accertato l’assoggettabilità al tributo, occorre verificare separatamente le eventuali esenzioni o riduzioni previste dalla legge, in particolare quelle connesse alle dimensioni dell’insegna.

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