Cassazione Penale, Sentenza n. 28542/2024 del 16/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del G.I.P. di Udine che ha convalidato il provvedimento questorile di DASPO. Il ricorrente ha impugnato con tre motivi: 1) omissione di motivazione in relazione alla valutazione della memoria difensiva depositata entro 48 ore via PEC; 2) omissione di motivazione sulle ragioni di necessitã e urgenza che avrebbero giustificato l'adozione del provvedimento (fatti di maggio 2023, DASPO disposto a novembre 2023); 3) assenza di valutazione delle esigenze lavorative ai sensi dell'art. 6, comma 2, legge n. 401/1989, con conseguente incompatibilitã delle prescrizioni imposte con i turni lavorativi documentati.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il G.I.P. abbia dato atto del deposito della memoria e abbia comunque motivato in modo congruo: ha descritto la condotta contestata (invasione campo e inseguimento, concorso con altro soggetto che picchiava la vittima), ha indicato gli elementi di identificazione tramite raffronto video e telecamere e ha applicato lo standard indiziario richiesto. Sulle esigenze di urgenza la Corte ha ricordato che grava sul ricorrente l'onere di provare che il provvedimento ha avuto concreta esecuzione prima dell'intervento del magistrato; nessuna prova in tal senso è stata fornita. Sull'incompatibilitã lavorativa il ricorrente ha documentato alcuni turni ma non ha dimostrato l'effettiva e concreta inconciliabilitã con le prescrizioni imposte. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
L'art. 6 regola il DASPO e l'obbligo di presentazione alla polizia; la Corte conferma che per la convalida è sufficiente una valutazione indiziaria dell'attribuibilitã della condotta e che le esigenze lavorative devono essere provate dal destinatario per ottenere compatibilitã della misura con il lavoro
Costituzione della Repubblica Italiana
Il divieto di libertà personale ha bisogno di ragioni di necessitã e urgenza e il provvedimento amministrativo è 'servente' rispetto al controllo pieno di legalità svolto dal giudice in sede di convalida
Norma richiamata per la proposizione delle conclusioni da parte del Pubblico Ministero; in questo procedimento il PM ha concluso per il rigetto
Articolo richiamato per la condanna alle spese e al versamento in favore della Cassa delle Ammende
Massime di principio
- Il contraddittorio cartolare (memorie depositate via PEC) è sufficiente per il diritto di difesa, ma il giudice deve effettivamente valutare le deduzioni difensive: l'omessa valutazione rileva solo se argomenti decisivi sono stati pretermesse e ciò deve essere dimostrato dal ricorrente
- Per la convalida del DASPO l'attribuibilitã della condotta al destinatario può essere accertata con un criterio indiziario, non è richiesta la prova certa
- Chi impugna la convalida per carenza di urgenza/dei presupposti deve dimostrare che il provvedimento è stato concretamente eseguito prima dell'intervento del magistrato; in assenza di esecuzione antecedente la mancanza di motivazione sull'urgenza è ininfluente
- Le esigenze lavorative invocate per ottenere compatibilitã con l'obbligo di presentazione devono essere provate concretamente e dimostrare un'inconciliabilitã effettiva con le prescrizioni; mere allegazioni generiche o turni non specificamente incompatibili sono insufficienti
- Il giudice di convalida deve valutare la pericolositã del soggetto anche alla luce di precedenti di polizia e di eventuali DASPO pregressi, pur tenendo conto della loro risalenza temporale
- In sede di impugnazione è necessario indicare con precisione quale argomento o quale prova contenuta nella memoria avrebbe avuto effetto decisivo sulla decisione, altrimenti il motivo è generico e inammissibile
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 28468/2024 del 16/07/2024
- Sentenza penale · 16 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 28470/2024 del 16/07/2024
- Sentenza penale · 16 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 28472/2024 del 16/07/2024
- Sentenza penale · 16 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 28473/2024 del 16/07/2024
- Sentenza penale · 16 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 28474/2024 del 16/07/2024
- Sentenza penale · 16 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 28476/2024 del 16/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →