Sentenza del 18/05/2017 n. 2192 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - IMPOSTA UNICA SU PRONOSTICI E SCOMESSE - Gestori di scommesse - Soggettività passiva - Territorialità - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva di non essere soggetto passivo dell'imposta unica, poiché si limitava a ricevere in Italia le scommesse per conto di un allibratore estero, privo di concessione italiana, e non gestiva direttamente l'attività di scommessa. Veniva inoltre contestata la territorialità dell'imposta, assumendo che il contratto si perfezionasse all'estero tra lo scommettitore e l'operatore estero.
La decisione
La pretesa impositiva è stata ritenuta fondata. Sono soggetti passivi dell'imposta unica anche i ricevitori italiani che raccolgono scommesse per conto di allibratori residenti all'estero, anche se privi di concessione, con responsabilità solidale tra ricevitore e operatore estero. È stato riconosciuto anche il requisito della territorialità: il contratto di scommessa si perfeziona in Italia nel momento e nel luogo in cui lo scommettitore accetta la proposta dell'allibratore estero, mediante la ricezione della giocata presso il punto italiano.
Norme richiamate
Legge n. 220/2010, art. 1, comma 66, lettera b)
Sono soggetti passivi dell'imposta unica anche i ricevitori delle scommesse che agiscono per conto di allibratori residenti all'estero, ancorché privi di concessione.
La norma amplia la soggettività passiva includendo non soltanto i concessionari o gestori diretti, ma anche i ricevitori italiani che raccolgono scommesse per operatori esteri. Ricevitore e operatore estero rispondono in solido del pagamento dell'imposta.
Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.
La disciplina ordinaria sulla conclusione del contratto non impedisce l'applicazione della normativa speciale sulle scommesse, che individua il momento e il luogo di perfezionamento nel territorio italiano, presso il punto in cui lo scommettitore accetta la proposta.
Massime di principio
- Chi raccoglie materialmente scommesse in Italia per conto di un operatore estero può essere considerato soggetto passivo dell'imposta unica, anche se non è il titolare del rapporto economico principale e anche se l'operatore estero non dispone di una concessione italiana.
- La qualificazione come semplice intermediario o ricevitore non esclude automaticamente gli obblighi tributari: occorre verificare la disciplina speciale, che può prevedere espressamente la soggettività passiva e la responsabilità solidale.
- Ai fini della territorialità, nelle scommesse rileva il luogo in cui lo scommettitore accetta la proposta e la giocata viene raccolta, non necessariamente il luogo di residenza dell'operatore o quello in cui il contratto viene successivamente elaborato.
- Quando una norma speciale disciplina il perfezionamento del contratto e l'imposizione, essa prevale sulle regole civilistiche generali incompatibili con tale disciplina.
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