Cassazione Civile, Ordinanza n. 21619/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto dell'opposizione proposta avverso il provvedimento che aveva negato la liquidazione del compenso al difensore d'ufficio nominato in un procedimento penale. Il professionista sosteneva di aver svolto un serio tentativo di recupero del credito professionale verso il cliente, avendo ottenuto decreto ingiuntivo, notificato il titolo con il precetto e promosso due tentativi di pignoramento mobiliare presso il domicilio della debitrice. La Corte d'appello aveva invece ritenuto insufficiente tale attività, sul presupposto che i tentativi di pignoramento non avessero dato esito perché l'ufficiale giudiziario aveva trovato la porta chiusa, e che non fosse quindi configurabile un pignoramento negativo idoneo a consentire il pagamento da parte dell'Erario. Con il ricorso per cassazione il difensore denunciava violazione o falsa applicazione dell'art. 116 del d.P.R. n. 115 del 2002, censurando l'erronea interpretazione del requisito del vano tentativo di recupero del credito e sostenendo che non fosse necessario dimostrare anche l'effettiva impossidenza del debitore.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto erronea la decisione di merito nella parte in cui pretendeva, per la liquidazione a carico dell'Erario, la prova dell'effettiva impossidenza del debitore tramite accesso al domicilio e verbalizzazione dell'assenza di beni pignorabili. La Corte ha ribadito che, ai fini dell'art. 116 del d.P.R. n. 115 del 2002, è sufficiente dimostrare di aver esperito un serio, vano e non pretestuoso tentativo di recupero del credito, senza che sia necessario provare anche l'assoluta incapienza del debitore. In particolare, l'espressione "pignoramento negativo" va intesa come tentativo di esecuzione risultato infruttuoso per qualsiasi ragione non imputabile al creditore, e non come necessità di un verbale negativo in senso tecnico. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002
È la norma posta a base dell'opposizione avverso il provvedimento di rigetto della liquidazione del compenso al difensore d'ufficio.
art. 116 del d.P.R. n. 115 del 2002
Per ottenere la liquidazione dell'onorario a carico dell'erario il difensore d'ufficio deve dimostrare un serio, vano e non pretestuoso tentativo di recupero del credito, ma non anche l'effettiva impossidenza del debitore.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare la violazione o falsa applicazione della norma sostanziale applicata dal giudice di merito.
Massime di principio
- In tema di patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione del compenso al difensore d'ufficio a carico dell'erario presuppone la dimostrazione di un concreto tentativo di recupero del credito professionale, serio e non pretestuoso, che sia risultato infruttuoso.
- Ai fini dell'art. 116 del d.P.R. n. 115 del 2002 non è necessario provare l'effettiva impossidenza del debitore: l'onere probatorio del difensore non si estende fino a richiedere la dimostrazione dell'assoluta incapienza patrimoniale dell'assistito.
- L'espressione "pignoramento negativo" va intesa in senso funzionale, come esito infruttuoso dell'attività esecutiva non imputabile al creditore, e non come necessaria redazione di un verbale negativo in senso tecnico-formale.
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