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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30635/2024 del 26/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'ordinanza impugnata aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'imputato per mancato deposito, unitamente all'atto di impugnazione, della dichiarazione o dell'elezione di domicilio ex art. 581, comma 1-ter, c.p.p. Il difensore ha contestato l'applicazione di tale disposizione nel caso dell'imputato detenuto (anche se detenuto per altra causa), deducendo che le notificazioni all'imputato detenuto devono essere eseguite "a mani" presso la casa circondariale secondo l'art. 156 c.p.p., e che imporre il deposito della dichiarazione/elezione di domicilio in tali casi sarebbe privo di efficacia e incompatibile con il diritto di accesso alla giustizia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il motivo. Ha affermato che l'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. non è applicabile quando l'imputato è detenuto al momento della proposizione dell'impugnazione, anche se detenuto per altra causa, poiché le notificazioni nei confronti del detenuto devono comunque essere eseguite mediante consegna personale nel luogo di detenzione (art. 156 c.p.p.) e la dichiarazione/elezione di domicilio è prevista come atto delle persone non detenute (art. 161 c.p.p.). Ha richiamato il principio delle Sezioni unite e la necessità di bilanciare le formalità processuali con il diritto d'accesso effettivo alla giustizia (art. 6 CEDU) e il diritto di difesa (art. 24 Cost.). Dispone l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Bologna per il proseguimento del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che questa disposizione, che impone il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio a pena di inammissibilità, non si applica all'imputato detenuto al momento della proposizione dell'impugnazione, perché nei suoi confronti resta operante l'obbligo di notificazione diretta nella casa di detenzione.

  • art. 156, cod. proc. pen.

    Interpretato nella prospettiva che le notificazioni all'imputato detenuto devono sempre essere eseguite mediante consegna personale presso il luogo di detenzione, "anche quando dagli atti risulta che l'imputato è detenuto per causa diversa dal procedimento"; ne consegue l'inefficacia della previsione di cui all'art. 581, comma 1-ter, rispetto al detenuto.

  • art. 161, commi 2 e 3, cod. proc. pen.

    L'art. 161, come riformulato, configura la dichiarazione/elezione di domicilio come atto della persona non detenuta: il detenuto è domiciliato ex lege presso l'istituto e potrà dichiarare o eleggere domicilio utilmente solo al momento della scarcerazione (comma 3).

  • art. 24 Cost.

    Richiamato come principio costituzionale che garantisce il diritto di difesa e l'effettività dell'impugnazione; le formalità processuali non devono comprometterne la realizzazione.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato per il principio secondo cui formalità ingiustificate o irragionevoli che ostacolano l'accesso effettivo alla giustizia possono violare i diritti convenzionali; va evitata l'applicazione di regole procedurali che di fatto precludano l'impugnazione per il detenuto.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 10 e art. 33)

    Richiamato come fonte delle modifiche normative (tra cui l'introduzione dell'art. 581, comma 1-ter e le modifiche ad art. 156 e 161); la Corte interpreta queste modifiche alla luce del principio consolidato di notificazione "a mani" per i detenuti, evitando interpretazioni che ledano l'accesso alla giustizia.

Massime di principio

  • Se l'imputato è detenuto al momento della proposizione dell'appello, la prescrizione del deposito della dichiarazione/elezione di domicilio ex art. 581, comma 1-ter, c.p.p. non opera: le notificazioni devono essere eseguite mediante consegna personale nel luogo di detenzione (art. 156 c.p.p.).
  • La regola vale anche quando la detenzione riguarda una causa diversa da quella per cui si propone l'impugnazione: la posizione procedurale del detenuto non cambia in tema di notificazioni.
  • L'eventuale rischio che l'imputato venga rimesso in libertà dopo il deposito dell'atto non giustifica l'applicazione della sanzione di inammissibilità per omissione della dichiarazione/elezione di domicilio; l'eventuale dichiarazione potrà essere resa al momento della scarcerazione (art. 161, comma 3 c.p.p.).
  • Le formalità introdotte per agevolare le notificazioni non possono prevalere sul diritto di accesso effettivo alla giustizia (art. 6 CEDU) e sul diritto di difesa (art. 24 Cost.); i tribunali devono evitare l'applicazione di formalismi che in concreto impediscano l'impugnazione.
  • Prassi difensiva consigliata: quando l'appellante è detenuto, indicare chiaramente la condizione di detenzione e curare la notifica presso l'istituto penitenziario; la mancata dichiarazione/elezione di domicilio non dovrebbe determinare l'inammissibilità dell'appello.
  • Per i giudici: attenersi al principio consolidato dalle Sezioni unite che impone notificazioni "a mani" al detenuto e interpretare le norme novellate in modo da non ostacolare l'accesso alla giustizia.

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