Cassazione Civile, Ordinanza n. 21983/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato l'avviso di iscrizione ipotecaria notificato a fronte del mancato pagamento di 17 cartelle, contestando la regolarità della notifica delle cartelle presupposte e, inoltre, eccependo la prescrizione dei crediti portati da alcune di esse. Il giudice di primo grado aveva accolto solo in parte il ricorso; l'ente della riscossione aveva proposto appello, ma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia aveva confermato la decisione di primo grado. In Cassazione l'ente della riscossione ha dedotto, con tre motivi, la nullità della sentenza e del procedimento per motivazione apparente ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. e art. 36 d.lgs. 546/1992; i restanti motivi riguardavano le ulteriori questioni, ma sono rimasti assorbiti. La censura accolta si fondava sul fatto che il giudice di merito, a fronte delle contestazioni sulla notifica delle cartelle e sulla prescrizione, si era limitato ad affermazioni generiche e non aveva descritto né la documentazione esaminata né le ragioni della ritenuta insufficienza probatoria, impedendo ogni controllo sull'iter logico-giuridico seguito.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della sentenza impugnata solo apparente perché priva dell'esposizione del contenuto della documentazione valutata e delle ragioni della ritenuta invalidità delle notifiche e dell'intervenuta prescrizione. Ha dichiarato assorbiti i restanti motivi, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La deduzione della nullità della sentenza è stata ritenuta fondata perché la motivazione della decisione di merito era apparente e quindi processualmente nulla.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
La sentenza tributaria deve essere sorretta da motivazione idonea a rendere comprensibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
art. 111, sesto comma, Cost.
La motivazione deve superare il "minimo costituzionale"; una motivazione solo graficamente esistente ma non controllabile è equiparata a motivazione apparente.
Massime di principio
- Sussiste nullità della sentenza per motivazione apparente quando il giudice di merito indica in modo solo generico gli elementi posti a base del decisum senza spiegare il percorso logico-giuridico seguito.
- La motivazione è apparente anche se formalmente esistente ma non consente il controllo sulla correttezza del ragionamento decisorio, perché non descrive il contenuto delle prove esaminate né le ragioni della loro ritenuta insufficienza o idoneità.
- Quando siano contestati la regolarità della notifica di atti presupposti e la prescrizione del credito, il giudice deve accertare in fatto le modalità e le date della notificazione e della decorrenza del termine prescrizionale, dando conto in motivazione degli elementi probatori valutati.
- Se la sentenza richiama genericamente documentazione versata in atti senza esaminarla e senza illustrarne il contenuto, la decisione è censurabile per difetto di motivazione e va cassata con rinvio.
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