Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24687/2023 del 16/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

I proprietari di alcuni terreni siti nel territorio del Comune dell'Aquila impugnavano in cassazione la sentenza della Corte d'Appello che aveva determinato l'indennità di espropriazione e l'indennità di occupazione temporanea relative a aree inserite nella localizzazione di Moduli Uso Scolastico Provvisorio (MUSP) e delle opere di urbanizzazione e servizi connessi all'emergenza sisma del 2009. Con il primo motivo deducevano violazione dell'art. 32 d.P.R. 327/2001 e dell'art. 2, commi 6 e 8, d.l. 39/2009, sostenendo che il criterio del riferimento alle destinazioni urbanistiche antecedenti al 6 aprile 2009 riguardasse solo la fase amministrativa e la sola indennità provvisoria, non quella definitiva, e che l'indennità dovesse invece essere calcolata con riguardo al decreto di esproprio e alla situazione urbanistica attuale, senza deroga ai principi costituzionali e convenzionali. Con il secondo motivo deducevano violazione degli artt. 49 e 50 d.P.R. 327/2001, contestando la quantificazione dell'indennità di occupazione, poiché il periodo di 37 mesi sarebbe stato erroneamente computato fino alla data della c.t.u. anziché fino alla data del decreto di esproprio, e lamentando che l'occupazione si fosse protratta oltre il termine considerato dalla corte di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto entrambi i motivi. Ha ritenuto corretta l'interpretazione della Corte d'Appello secondo cui, per le espropriazioni e le occupazioni disposte per far fronte all'emergenza sismica dell'Aquila, l'art. 2, comma 6, d.l. 39/2009 introduce una deroga al criterio generale dell'art. 32, comma 1, d.P.R. 327/2001, imponendo di considerare le destinazioni urbanistiche esistenti prima del 6 aprile 2009. Ha inoltre ritenuto infondata la censura sulla quantificazione dell'indennità di occupazione, evidenziando che la doglianza non era stata specificamente proposta in appello contro le conclusioni del c.t.u. e che, comunque, la critica mirava a un riesame del fatto non consentito in cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato; non sono state liquidate spese per la mancata difesa degli intimati, ma è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 1, d.P.R. n. 327/2001

    l'indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell'accordo di cessione o alla data dell'emanazione del decreto di esproprio

    costituisce la regola generale, espressamente fatta salva da specifiche leggi speciali, ma nella specie è derogata dalla disciplina emergenziale per il sisma dell'Aquila.

  • art. 2, comma 4, d.l. n. 39/2009

    il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere di cui al comma 1 e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate

    concorre a mostrare che la disciplina emergenziale si innesta nel sistema espropriativo generale.

  • art. 2, comma 5, d.l. n. 39/2009

    l'approvazione delle localizzazioni di cui al comma 4 (...) produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione

    rafforza la natura espropriativa della disciplina emergenziale e la sua rilevanza anche nella fase di determinazione giudiziale dell'indennità.

  • art. 2, comma 6, d.l. n. 39/2009

    L'indennità di provvisoria occupazione o di espropriazione è determinata dal Commissario delegato entro sei mesi dalla data di immissione in possesso, tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009

    introduce una deroga eccezionale al criterio generale, imponendo di considerare la destinazione urbanistica anteriore al sisma per evitare locupletazioni dovute all'evento calamitoso.

  • art. 2, comma 8, d.l. n. 39/2009

    richiamo all'art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001

    la Corte distingue questa ipotesi da quella del comma 6, osservando che si tratta di fattispecie diversa, riferita all'utilizzazione del bene in assenza di valido titolo ablatorio.

  • art. 49 d.P.R. n. 327/2001

    richiamato dai ricorrenti per contestare la disciplina dell'occupazione temporanea, ma la censura è respinta.

  • art. 50 d.P.R. n. 327/2001

    richiamato dai ricorrenti per contestare il criterio di calcolo dell'indennità di occupazione; la Corte rileva che la doglianza è inammissibilmente di fatto e comunque non specificamente proposta in merito.

  • art. 54 d.P.R. n. 327/2001

    indica il passaggio alla determinazione giudiziale dell'indennità nell'opposizione avverso gli atti determinativi.

  • art. 12 preleggi

    la norma va interpretata anzitutto secondo il criterio letterale e, solo se necessario, secondo quello logico, per coglierne la volontà del legislatore nel testo esaminato.

  • art. 2 Cost.

    doveri inderogabili di solidarietà

    utilizzato per giustificare la lettura eccezionale della disciplina emergenziale, funzionale alla risposta collettiva al sisma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nelle discipline speciali dettate per fronteggiare eventi calamitosi, il criterio di determinazione dell'indennità espropriativa può essere derogato dalla legge con riferimento a una data anteriore all'evento, se ciò risponde alla finalità di neutralizzare gli effetti distorsivi prodotti dall'emergenza sul valore dei suoli.
  • Quando il testo normativo è chiaro, l'interpretazione deve muovere dal significato letterale delle parole; la ratio della disposizione può essere valorizzata solo in coerenza con il dato testuale e sistematico, non per sovvertirlo.
  • Una disposizione emergenziale che richiami la destinazione urbanistica anteriore a una data storica rilevante si applica anche alla determinazione giudiziale dell'indennità, se il sistema normativo complessivo mostra che la fattispecie rimane inserita nel procedimento espropriativo.
  • La distinzione tra indennità provvisoria e definitiva non esclude, di per sé, l'applicazione della disciplina speciale se il testo della norma riguarda espressamente anche l'indennità di espropriazione e non solo la fase amministrativa.
  • In cassazione non sono deducibili censure che richiedano un nuovo apprezzamento del fatto o della consulenza tecnica, né possono essere accolte doglianze che non risultino specificamente coltivate nel merito contro le conclusioni dell'ausiliario.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutiveProveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.