Cassazione Civile, Ordinanza n. 24687/2023 del 16/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
I proprietari di alcuni terreni siti nel territorio del Comune dell'Aquila impugnavano in cassazione la sentenza della Corte d'Appello che aveva determinato l'indennità di espropriazione e l'indennità di occupazione temporanea relative a aree inserite nella localizzazione di Moduli Uso Scolastico Provvisorio (MUSP) e delle opere di urbanizzazione e servizi connessi all'emergenza sisma del 2009. Con il primo motivo deducevano violazione dell'art. 32 d.P.R. 327/2001 e dell'art. 2, commi 6 e 8, d.l. 39/2009, sostenendo che il criterio del riferimento alle destinazioni urbanistiche antecedenti al 6 aprile 2009 riguardasse solo la fase amministrativa e la sola indennità provvisoria, non quella definitiva, e che l'indennità dovesse invece essere calcolata con riguardo al decreto di esproprio e alla situazione urbanistica attuale, senza deroga ai principi costituzionali e convenzionali. Con il secondo motivo deducevano violazione degli artt. 49 e 50 d.P.R. 327/2001, contestando la quantificazione dell'indennità di occupazione, poiché il periodo di 37 mesi sarebbe stato erroneamente computato fino alla data della c.t.u. anziché fino alla data del decreto di esproprio, e lamentando che l'occupazione si fosse protratta oltre il termine considerato dalla corte di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto entrambi i motivi. Ha ritenuto corretta l'interpretazione della Corte d'Appello secondo cui, per le espropriazioni e le occupazioni disposte per far fronte all'emergenza sismica dell'Aquila, l'art. 2, comma 6, d.l. 39/2009 introduce una deroga al criterio generale dell'art. 32, comma 1, d.P.R. 327/2001, imponendo di considerare le destinazioni urbanistiche esistenti prima del 6 aprile 2009. Ha inoltre ritenuto infondata la censura sulla quantificazione dell'indennità di occupazione, evidenziando che la doglianza non era stata specificamente proposta in appello contro le conclusioni del c.t.u. e che, comunque, la critica mirava a un riesame del fatto non consentito in cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato; non sono state liquidate spese per la mancata difesa degli intimati, ma è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 32, comma 1, d.P.R. n. 327/2001
l'indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell'accordo di cessione o alla data dell'emanazione del decreto di esproprio
costituisce la regola generale, espressamente fatta salva da specifiche leggi speciali, ma nella specie è derogata dalla disciplina emergenziale per il sisma dell'Aquila.
art. 2, comma 4, d.l. n. 39/2009
il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere di cui al comma 1 e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate
concorre a mostrare che la disciplina emergenziale si innesta nel sistema espropriativo generale.
art. 2, comma 5, d.l. n. 39/2009
l'approvazione delle localizzazioni di cui al comma 4 (...) produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione
rafforza la natura espropriativa della disciplina emergenziale e la sua rilevanza anche nella fase di determinazione giudiziale dell'indennità.
art. 2, comma 6, d.l. n. 39/2009
L'indennità di provvisoria occupazione o di espropriazione è determinata dal Commissario delegato entro sei mesi dalla data di immissione in possesso, tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009
introduce una deroga eccezionale al criterio generale, imponendo di considerare la destinazione urbanistica anteriore al sisma per evitare locupletazioni dovute all'evento calamitoso.
art. 2, comma 8, d.l. n. 39/2009
richiamo all'art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001
la Corte distingue questa ipotesi da quella del comma 6, osservando che si tratta di fattispecie diversa, riferita all'utilizzazione del bene in assenza di valido titolo ablatorio.
richiamato dai ricorrenti per contestare la disciplina dell'occupazione temporanea, ma la censura è respinta.
richiamato dai ricorrenti per contestare il criterio di calcolo dell'indennità di occupazione; la Corte rileva che la doglianza è inammissibilmente di fatto e comunque non specificamente proposta in merito.
indica il passaggio alla determinazione giudiziale dell'indennità nell'opposizione avverso gli atti determinativi.
art. 12 preleggi
la norma va interpretata anzitutto secondo il criterio letterale e, solo se necessario, secondo quello logico, per coglierne la volontà del legislatore nel testo esaminato.
art. 2 Cost.
doveri inderogabili di solidarietà
utilizzato per giustificare la lettura eccezionale della disciplina emergenziale, funzionale alla risposta collettiva al sisma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nelle discipline speciali dettate per fronteggiare eventi calamitosi, il criterio di determinazione dell'indennità espropriativa può essere derogato dalla legge con riferimento a una data anteriore all'evento, se ciò risponde alla finalità di neutralizzare gli effetti distorsivi prodotti dall'emergenza sul valore dei suoli.
- Quando il testo normativo è chiaro, l'interpretazione deve muovere dal significato letterale delle parole; la ratio della disposizione può essere valorizzata solo in coerenza con il dato testuale e sistematico, non per sovvertirlo.
- Una disposizione emergenziale che richiami la destinazione urbanistica anteriore a una data storica rilevante si applica anche alla determinazione giudiziale dell'indennità, se il sistema normativo complessivo mostra che la fattispecie rimane inserita nel procedimento espropriativo.
- La distinzione tra indennità provvisoria e definitiva non esclude, di per sé, l'applicazione della disciplina speciale se il testo della norma riguarda espressamente anche l'indennità di espropriazione e non solo la fase amministrativa.
- In cassazione non sono deducibili censure che richiedano un nuovo apprezzamento del fatto o della consulenza tecnica, né possono essere accolte doglianze che non risultino specificamente coltivate nel merito contro le conclusioni dell'ausiliario.
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