Cassazione Penale, Ordinanza n. 23656/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte civile)
La controversia
Nel procedimento davanti al Giudice di pace l'imputato era stato assolto dal reato di minaccia, punito con la sola pena pecuniaria. La parte civile aveva proposto appello avverso la sentenza assolutoria, ma il Tribunale di Pordenone aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione e disposto la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione, ritenendo necessario convertire l'appello in ricorso per cassazione. La questione sottoposta alla Corte riguarda quindi l'ammissibilità dell'appello della parte civile contro una sentenza di proscioglimento emessa dal Giudice di pace per un reato punito con pena pecuniaria o alternativa, alla luce della nuova formulazione dell'art. 593, ultimo comma, c.p.p. come modificato dal d.lgs. 150/2022. La parte civile sosteneva, in sostanza, la possibilità di proporre appello ai soli effetti civili anche in tale ipotesi.
La decisione
La Corte ha annullato l'ordinanza del Tribunale di Pordenone che aveva dichiarato inammissibile l'appello della parte civile. Ha ritenuto che, nel sistema speciale delle impugnazioni della parte civile, la sentenza di proscioglimento emessa dal Giudice di pace per reati puniti con pena alternativa resta appellabile anche dalla parte civile, ai soli effetti civili. Conseguentemente ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Pordenone per l'ulteriore corso del giudizio di appello.
Norme richiamate
La modifica introdotta dalla riforma Cartabia amplia l'inappellabilità oggettiva di alcune sentenze, ma non è ritenuta idonea a comprimere, in assenza di espressa previsione, la facoltà di appello della parte civile contro le sentenze di proscioglimento ai soli effetti civili nel procedimento davanti al giudice di pace.
Costituisce la base normativa speciale che consente alla parte civile di impugnare le sentenze ai soli effetti civili; l'impugnabilità va valutata tenendo conto di tale specialità, senza introdurre limiti non espressamente previsti.
Richiamato per la disciplina del regime delle impugnazioni e per la trasmissione degli atti al giudice competente per l'ulteriore corso.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
La riforma Cartabia ha modificato l'art. 593 c.p.p., ma la Corte esclude che tale intervento normativo abbia eliminato l'appello della parte civile nel caso esaminato.
Massime di principio
- Nel procedimento davanti al giudice di pace, la sentenza di proscioglimento per un reato punito con pena pecuniaria o alternativa è appellabile dalla parte civile anche quando l'impugnazione è proposta esclusivamente ai fini civili.
- La disciplina speciale dell'impugnazione della parte civile ex art. 576 c.p.p. prevale nella valutazione dell'ammissibilità dell'appello e non può essere compressa da limiti non espressamente previsti dalla legge.
- La modifica dell'art. 593 c.p.p. operata dalla riforma Cartabia, pur ampliando l'area delle sentenze inappellabili, non comporta automaticamente l'inappellabilità dell'impugnazione proposta dalla parte civile contro una pronuncia assolutoria del giudice di pace, se la legge non lo prevede in modo espresso.
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