Ordinanza n. 1542/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza del TAR Molise che ha declinato la competenza territoriale in favore del TAR Puglia, sede di Bari, nel giudizio relativo al diniego di concessione di un'area demaniale marittima nel porto di Termoli e al contestuale affidamento dell'area ad altra società
Esito
Favorevole al resistente (autorità portuale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha proposto regolamento di competenza contro l'ordinanza del TAR Molise, sostenendo che il regolamento d'uso delle aree demaniali marittime adottato dall'Autorità portuale non fosse un regolamento né un atto amministrativo generale, ma un atto plurimo formalmente unitario, funzionalmente scindibile in singoli procedimenti e provvedimenti relativi alle diverse aree del porto. Secondo la ricorrente, tale atto avrebbe avuto natura di presupposto procedimentale riferibile alla sola concessione controversa e non avrebbe dovuto determinare l'applicazione dell'art. 13, comma 4-bis, c.p.a. L'Autorità resistente ha eccepito l'infondatezza del regolamento.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto il regolamento di competenza e ha dichiarato competente il TAR Puglia, sede di Bari. Il regolamento d'uso delle aree demaniali marittime era stato specificamente impugnato nel giudizio di primo grado e censurato anche sotto il profilo dell'illegittimo esercizio dell'autonomia regolamentare dell'Autorità. La tesi della natura di atto plurimo scindibile non ha trovato riscontro né nel testo né nella logica dell'atto. Il regolamento disciplina in modo uniforme le procedure di affidamento delle aree demaniali ricadenti nella circoscrizione dell'Autorità; limitarne gli effetti annullatori alla singola controversia produrrebbe l'irragionevole risultato di assoggettare procedure analoghe a regole diverse a seconda dell'impugnazione e dell'esito del singolo giudizio. In ogni caso, anche ove si dubitasse della natura regolamentare dell'atto, esso avrebbe natura di atto amministrativo generale, rivolto a destinatari indeterminati ma individuabili successivamente e diretto alla cura concreta di interessi pubblici. Pertanto, ai sensi dell'art. 13, comma 4-bis, c.p.a., la competenza relativa all'atto generale attrae quella concernente gli atti presupposti e consequenziali. Poiché il regolamento aveva efficacia ultraregionale e l'Autorità aveva sede a Bari, la competenza spettava al TAR Puglia, sede di Bari, ai sensi dell'art. 13, comma 3, c.p.a. La società ricorrente è stata condannata al pagamento di 2.000 euro, oltre spese generali e accessori, in favore dell'Autorità; nulla è stato disposto quanto alla società non costituita.
Norme richiamate
Per gli atti di soggetti pubblici a carattere ultraregionale, la competenza territoriale spetta al TAR nella cui circoscrizione ha sede il soggetto che ha emanato l'atto.
la competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza
Quando nel medesimo giudizio è impugnato un atto normativo o generale, la competenza sull'intera controversia è individuata secondo gli ordinari criteri riferiti a tale atto, salvo la competenza funzionale.
La competenza funzionale costituisce un'eccezione alla regola applicata nella controversia, ma non ricorre nel caso esaminato.
Le spese del regolamento di competenza sono state poste a carico della parte soccombente secondo il criterio della soccombenza.
art. 6, comma 1, rectius: 4, lett. a), l. n. 84/1994
Richiamata, insieme ad altre disposizioni, quale possibile fonte del potere regolamentare esercitato dal Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale.
art. 8, comma 3, lett. m), l. n. 84/1994
Richiamata quale possibile fonte del potere regolamentare dell'Autorità di Sistema Portuale.
art. 13, comma 1, lett. a), l. n. 84/1994
Richiamata quale possibile fonte del potere regolamentare esercitato nel caso concreto.
Richiamato quale possibile fondamento del potere regolamentare relativo alle aree demaniali marittime.
Massime di principio
- Ai fini della competenza territoriale, un atto che disciplina uniformemente e con efficacia ultraregionale le procedure di affidamento di beni demaniali, anche se riferibile a una pluralità di aree e procedimenti, non può essere qualificato come mero atto plurimo funzionalmente scindibile quando contiene regole comuni destinate a operare per una serie indeterminata di fattispecie.
- L'impugnazione specifica di un atto normativo o amministrativo generale insieme al provvedimento applicativo comporta, ai sensi dell'art. 13, comma 4-bis, c.p.a., l'attrazione della competenza sull'intera controversia secondo gli ordinari criteri riferiti all'atto generale, salvo l'eventuale competenza funzionale.
- Anche quando sia controversa la natura regolamentare di un atto, la sua qualificazione come atto amministrativo generale è sufficiente ad attivare la disciplina dell'art. 13, comma 4-bis, c.p.a. se l'atto è rivolto a destinatari indeterminati, individuabili successivamente, ed è diretto alla cura concreta di interessi pubblici.
- Per gli atti di soggetti pubblici con efficacia ultraregionale, la competenza territoriale appartiene al TAR nella cui circoscrizione ha sede l'autorità emanante, ai sensi dell'art. 13, comma 3, c.p.a.
- Non è ragionevole qualificare come limitati alla singola controversia gli effetti dell'eventuale annullamento di un atto generale che stabilisce criteri uniformi per procedure analoghe, poiché ciò determinerebbe l'applicazione di regole differenti a fattispecie omogenee in funzione della proposizione e dell'esito dei singoli giudizi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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