Cassazione Penale, Sentenza n. 16660/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza di conferma degli arresti domiciliari articolando due motivi principali: (1) incompetenza territoriale - censurava la decisione ritenendo che il giudice competente non fosse Imperia/Genova ma altro Tribunale (Velletri/Tivoli, poi Nola e infine Napoli) sulla base della residenza/dimora dell'imputato e del luogo di prima realizzazione di atti collegati alle società coinvolte e ai prelievi contestati; eccepiva la violazione delle norme sulla competenza territoriale (artt. 8, 9, 16 c.p.p. e art. 18 D.lgs. 74/2000) e contestava la ricostruzione del luogo di commissione dei reati tributari. (2) carenza dei presupposti per la misura cautelare in relazione al pericolo di reiterazione: contestava l'affermazione della concretezza e attualità del pericolo di recidiva, deducendo che le condotte contestate erano state limitate (sequestri, chiusure locali), che mancavano elementi concreti di reiterazione, che la difesa aveva prodotto elementi (collaborazione, lettera di scuse, proposta di risarcimento) e che l'ordinanza non indicava elementi di fatto precisi e valutazioni motivate.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché le argomentazioni del ricorrente circa l'incompetenza territoriale risultavano contraddittorie e variate nei mezzi istruttori (dinanzi al riesame era stata invocata la competenza di Tivoli, in cassazione sono stati indicati anche Nola e Napoli), ed in parte fondate su fatti che richiedono valutazioni e accertamenti di merito incompatibili con il giudizio di legittimità; inoltre il Tribunale del riesame aveva correttamente applicato l'art. 18 del D.lgs. 74/2000, che stabilisce la competenza per il luogo di accertamento quando non è noto il luogo di commissione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per rinuncia espressa dall'imputato in udienza. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a un'ammenda equitativamente fissata in euro tremila a favore della cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Riferimento alla sede processuale del riesame in cui è stata confermata la misura cautelare; norma che disciplina il procedimento di riesame
Richiamata tra le norme sulla competenza per territorio; invocata dal ricorrente nel quadro della censura
la competenza appartiene al giudice del luogo della residenza, della dimora o del domicilio dell'imputato
Principio secondo cui la competenza territoriale può spettare al giudice del luogo di residenza/dimora/domicilio dell'imputato; il ricorrente sosteneva che tali luoghi coincidevano con la sua abitazione e ne deduceva incompetenza del giudice di Imperia
art. 18 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Interpretato dalla Corte del riesame nel senso che, nei reati tributari, se non è noto il luogo di commissione del reato la competenza appartiene all'autorità del luogo di accertamento (qui Imperia); la Corte di legittimità ha ritenuto corretta l'applicazione di tale criterio
art. 16, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato come principio che nei procedimenti connessi la competenza territoriale appartiene al giudice competente per il reato più grave (quale criterio per individuare il giudice competente quando vi siano più reati connessi)
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norma che indica i motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente (violazione di legge e vizio di motivazione)
Norma richiamata dal ricorrente con riguardo ai presupposti e alle modalità di applicazione delle misure cautelari; la Corte ha ritenuto non valutabile in questa sede un riesame di fatti di merito
Richiamata in relazione ai limiti della motivazione richiesta per l'applicazione di misure cautelari; il ricorrente contestava la scarsa specificità della motivazione sul pericolo di recidiva
art. 11, comma 1, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Individuazione del reato tributario contestato (richiesta di misura cautelare per tale ipotesi); norma sostanziale richiamata in relazione al capo di imputazione
Richiamato quale reato più grave (riciclaggio) tra quelli contestati, utile al fine dell'individuazione della competenza territoriale per i procedimenti connessi
Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e fissare l'ammenda per inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Quando si eccepisce incompetenza territoriale è necessario indicare chiaramente quale autorità si ritiene competente; non bastano censure generiche o alternative non univoche
- In materia di reati tributari, se il luogo di commissione non è individuabile, trova applicazione l'art. 18 del D.lgs. 74/2000: competenza all'autorità del luogo di accertamento
- Le questioni di fatto che richiedono valutazioni probatorie o ricostruzioni complesse (es. individuazione del primo prelievo e del relativo luogo) non sono materia propriamente devoluta al giudizio di legittimità e possono rendere il ricorso inammissibile se il rimedio si fonda su tali accertamenti
- Modificare o contraddirsi sulle argomentazioni di merito tra le fasi del procedimento (riesame vs cassazione) indebolisce l'impugnazione e può portare all'inammissibilità
- La rinuncia espressa a un motivo di ricorso in udienza comporta la sua inammissibilità e determinazione favorevole alla parte resistente
- Per la conferma di misure cautelari per pericolo di reiterazione è necessario che la motivazione indichi elementi concreti e valutazioni specifiche; tuttavia, la verifica dell'adeguatezza di tali elementi può richiedere accertamenti di fatto che la Corte di cassazione non è tenuta a svolgere
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