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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32631/2026 del 01/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi reiterativi, manifestamente infondati e non idonei a evidenziare vizi rilevabili in sede di legittimità. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la decisione della Corte d'appello di Roma, ribadendo anche con memoria due doglianze. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge per la mancata declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di truffa previsto dall'art. 640 c.p. Con il secondo motivo ha censurato l'errato calcolo della pena in relazione agli artt. 81 e 648 c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che entrambe le doglianze erano reiterative di questioni già proposte in appello e puntualmente disattese, oltre che manifestamente infondate. Quanto alla prescrizione, ha osservato che l'imputato era stato assolto dal reato di truffa e che, per la ricettazione, il termine non era decorso, anche considerando gli effetti della recidiva reiterata, con un termine complessivo superiore a ventidue anni. Quanto alla pena, ha ritenuto corretto il riconoscimento della pluralità delle condotte di ricettazione, individuate in ragione della diversa collocazione temporale e della diversa natura, nonché proporzionato lo scomputo relativo al reato per il quale era intervenuta assoluzione.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    Il riferimento alla truffa è stato ritenuto irrilevante ai fini della prescrizione, poiché l'imputato era stato assolto da tale reato.

  • art. 648 c.p.

    La ricettazione costituisce il reato per il quale permaneva la responsabilità considerata nella decisione; il termine di prescrizione è stato ritenuto non decorso anche in ragione della recidiva reiterata.

  • art. 81 c.p.

    È stato richiamato in relazione alla censura sul calcolo della pena e alla pluralità delle condotte di ricettazione.

  • recidiva reiterata

    Il riconoscimento della recidiva reiterata è stato considerato ai fini del prolungamento del termine di prescrizione della ricettazione.

Massime di principio

  • La censura sulla prescrizione è manifestamente infondata quando riguarda un reato dal quale l'imputato è stato assolto; la verifica deve invece essere compiuta con riferimento al reato per il quale permane la responsabilità.
  • Ai fini della prescrizione, il riconoscimento della recidiva reiterata può determinare il prolungamento del termine, che deve essere calcolato considerando gli effetti dell'aggravante secondo la disciplina applicabile.
  • La pluralità di condotte di ricettazione può essere valorizzata separatamente nel trattamento sanzionatorio quando le condotte risultino differenziate per collocazione temporale e natura.
  • In sede di ricorso per cassazione sono inammissibili le doglianze meramente reiterative di motivi già esaminati e puntualmente disattesi in appello, quando non evidenzino specifici vizi logici o giuridici della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieTruffaRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reatoRecidiva

Testo integrale

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