Cassazione Penale, Ordinanza n. 09288/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte pubblica)
La controversia
La decisione riguarda due ricorsi separati proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria dell'11 marzo 2025. Il primo ricorrente contestava violazione di legge e vizio di motivazione nella valutazione del compendio indiziario, sostenendo che l'identificazione fosse errata o comunque non adeguatamente provata. Il secondo ricorrente deduceva: 1) vizio di motivazione per il rigetto dell'istanza di integrazione istruttoria in appello; 2) vizio di motivazione sulle circostanze aggravanti ritenute; 3) violazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione. La Corte ha ritenuto il primo ricorso aspecifico e volto a una rivalutazione del fatto; il secondo ha ritenuto manifestamente infondati o inammissibili tutti i motivi, osservando che la Corte territoriale aveva motivato in modo adeguato sia sulla superfluità dell'integrazione istruttoria sia sulla sussistenza delle aggravanti e sul diniego delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. La motivazione sottolinea, per il primo ricorso, l'aspecificità e l'inammissibile richiesta di una nuova lettura del materiale probatorio; per il secondo, la correttezza del diniego della rinnovazione istruttoria e la congrua motivazione sul trattamento sanzionatorio e sulle circostanze. La condanna di merito è quindi rimasta ferma.
Norme richiamate
Base per la condanna del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso, con pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende.
Richiamato implicitamente in relazione alla mancata rinnovazione/integrazione dell'istruttoria in appello, censurabile in cassazione solo in presenza di oggettiva necessità della prova e di lacune o manifeste illogicità della motivazione.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre censure già dedotte in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- È preclusa in cassazione una rivalutazione atomistica del compendio indiziario e probatorio, poiché il controllo di legittimità non consente di sostituire una diversa lettura dei fatti a quella logicamente compiuta dal giudice di merito.
- La mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello può essere censurata in cassazione solo se il ricorrente dimostra l'oggettiva necessità dell'incombente istruttorio e l'esistenza di lacune o manifeste illogicità decisive nella motivazione, desumibili dal provvedimento impugnato.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando è sorretto da motivazione congrua e priva di manifesta illogicità; il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, ma solo quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
- Quando le sentenze di primo e secondo grado sono conformi nei criteri argomentativi, il giudice di legittimità può leggere le due decisioni in modo unitario, integrandone le motivazioni per il controllo di legittimità.
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