Cassazione Penale, Sentenza n. 33823/2024 del 05/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 07/12/2023 che ha respinto il reclamo contro il rigetto, da parte del Magistrato di sorveglianza di Spoleto, di un reclamo avverso una sanzione disciplinare (ammonizione) inflitta per la presunta manipolazione del telecomando personale del detenuto. Il ricorrente deduceva: incompatibilità del giudice che aveva esaminato provvedimenti connessi, illegittimità costituzionale dell'art. 69, comma 6, lett. a) Ord. pen. per la preclusione del sindacato di merito, erronea qualificazione della condotta ai fini dell'art. 77 d.P.R. n. 230/2000 e mancanza di norma regolamentare chiara, violazioni procedurali ex art. 81 d.P.R. n. 230/2000 (contestazione da soggetti non legittimati), carenza di possibilità difensiva (mancato termine pieno, diniego di perizia richiesta dal detenuto) e vizio di motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che: 1) non sussiste incompatibilità del giudice poiché le procedure erano distinte e non era stata tempestivamente proposta ricusazione; 2) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 6, lett. a) è manifestamente infondata, alla luce della giurisprudenza che ammette un sindacato limitato per le sanzioni disciplinari meno gravi; 3) il Tribunale ha correttamente verificato la corrispondenza tra precetto regolamentare (divieto di manipolazione di strumenti in dotazione, anche di proprietà del detenuto) e la fattispecie astratta di cui all'art. 77, comma 1, n. 16 d.P.R. 230/2000; 4) la contestazione delegata ad altro funzionario non determina nullità se non è dimostrato un concreto pregiudizio e se è garantita la presenza di un secondo funzionario; 5) le censure sulla carenza istruttoria e sul diniego della perizia non sono decisive alla luce del limite di cognizione riconosciuto al magistrato di sorveglianza e dell'assenza di specifica indicazione del pregiudizio subito. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e confermato il rigetto del reclamo.
Norme richiamate
legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)
Art. 35-bis e art. 69, comma 6, lett. a): la giurisdizione del magistrato di sorveglianza sul reclamo avverso sanzioni disciplinari diverse dall'isolamento e dall'esclusione dalle attività comuni è limitata al controllo di legittimità e di non arbitrarietà, non comprendendo un sindacato di merito pieno
d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento dell'esecuzione)
Art. 77, comma 1, n. 16: la manipolazione degli strumenti in dotazione (anche se di proprietà del detenuto) può rientrare nelle ipotesi di inosservanza di ordini o prescrizioni sanzionabili; Art. 81: la contestazione dell'addebito può essere delegata se assicurata la funzione di garanzia richiesta e non risulti un pregiudizio concreto al detenuto
Art. 34 c.p.p. (incompatibilità/astensione e ricusazione): l'esistenza di una causa di incompatibilità impone astensione/ricusazione tempestiva, non determina automaticamente la nullità del provvedimento; Art. 182 c.p.p. e regole sulle nullità: eccezioni processuali inerenti alla procedura disciplinare devono essere sollevate tempestivamente nelle sedi opportune
Costituzione della Repubblica Italiana
Art. 3, art. 111 e art. 113 sono stati chiamati in causa, ma la Corte ha ritenuto infondate le censure che invocavano irragionevole disparità o carenza di tutela giurisdizionale rispetto alla disciplina delle sanzioni disciplinari carcerarie meno gravi
Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Cedu)
Art. 6 CEDU (diritto a un equo processo) richiamato: la Corte ha ritenuto che per le sanzioni disciplinari meno gravi non si configurino automaticamente profili che impongano un sindacato di merito esteso
Massime di principio
- Il sindacato del magistrato di sorveglianza sulle sanzioni disciplinari meno gravi (es. ammonizione) è limitato ai profili di legittimità, non a una revisione di merito: si verifica soprattutto la conoscibilità e la non arbitrarietà del precetto.
- La mera appartenenza dell'oggetto contestato alla proprietà del detenuto non esclude automaticamente l'applicabilità di un divieto regolamentare di manipolazione: il controllo riguarda se esiste un precetto sufficientemente individuabile e non arbitrario.
- Le cause di incompatibilità del giudice devono essere tempestivamente eccepite mediante astensione o ricusazione; l'omessa sollevazione rende difficile ottenere l'annullamento del provvedimento per quel motivo.
- La contestazione dell'addebito da parte di un delegato è valida se è garantita la funzione di controllo e la presenza di un secondo funzionario apicale; per ottenere annullamento è necessario dimostrare un concreto pregiudizio alla difesa.
- Le doglianze procedurali relative al diritto di difesa (es. mancata concessione del termine pieno, diniego di perizia) richiedono la specifica allegazione del pregiudizio concreto subito: senza ciò la censura è spesso improduttiva davanti alla Cassazione.
- Per le sanzioni disciplinari meno incisive, le questioni di legittimità costituzionale che invocano violazione dell'art. 6 CEDU o di garanzie costituzionali sono frequentemente ritenute manifestamente infondate dalla giurisprudenza consolidata.
- In vicende disciplinari, eventuali eccezioni sulla insufficiente conoscenza dell'addebito o sulla carenza istruttoria debbono essere sollevate tempestivamente - in particolare davanti al consiglio di disciplina - pena decadenza.
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