Sentenza n. 103/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze di diniego dell'indennizzo ex art. 1, co. 343, della Legge n. 266 del 2005, reso con nota prot. -OMISSIS- del 03.12.2021; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 23/6/2022: del provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze di diniego dell'indennizzo ex art. 1, comma 343, della Legge n. 266 del 2005 reso con nota prot. -OMISSIS- - 11/04/2022 e comunicato a mezzo pec in pari data.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'indennizzo previsto dall'art. 1, comma 345, della legge n. 266/2005, dapprima con nota del 3 dicembre 2021 e poi con autonoma nota dell'11 aprile 2022
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, quale vittima di una frode finanziaria, chiedeva al Ministero dell'Economia e delle Finanze la liquidazione dell'indennizzo previsto dall'art. 1, comma 345, della legge n. 266/2005. Il primo diniego era motivato dal fatto che le problematiche applicative della disciplina vigente impedivano l'operatività del Fondo. Con il ricorso introduttivo venivano dedotti il difetto di motivazione e la violazione del termine di conclusione del procedimento. Dopo una diffida a riesaminare l'istanza, il Ministero adottava una nuova nota, impugnata con motivi aggiunti, sostenendo che la genericità della disciplina primaria non consentiva di individuare le categorie dei beneficiari, la nozione di frode finanziaria, le modalità di prova del danno ingiusto e del mancato risarcimento; riteneva pertanto necessario un regolamento attuativo. Avverso tale atto il ricorrente deduceva la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, poiché il diniego non era stato preceduto dal preavviso di rigetto; l'illegittimità dell'imposizione al privato di un fatto impeditivo dipendente dall'amministrazione; e la violazione del principio di non aggravamento del procedimento, ritenendo l'istanza valutabile anche senza l'adozione del regolamento attuativo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse, poiché il primo diniego era stato sostituito dalla nota successiva, adottata all'esito di una rinnovata istruttoria e dotata di un autonomo apparato motivazionale; quest'ultima è stata qualificata come conferma propria del precedente diniego. Ha quindi esaminato i motivi aggiunti e li ha rigettati. Il motivo relativo alla violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 è stato respinto perché l'atto non costituiva un diniego fondato su ragioni sostanziali, ma dichiarava l'impossibilità di esaminare nel merito l'istanza per l'assenza delle condizioni normative di accesso al Fondo e per la necessità di un regolamento attuativo. Secondo il TAR, si trattava di un provvedimento di improcedibilità o inammissibilità dell'istanza, non qualificabile come provvedimento negativo soggetto a preavviso di rigetto. È stato respinto anche il motivo relativo all'aggravamento procedimentale, poiché l'amministrazione aveva analiticamente motivato la necessità di un atto regolamentare integrativo e non aveva perseguito finalità meramente soprassessorie. L'adozione del d.P.C.M. 30 luglio 2025, contenente le disposizioni attuative del Fondo e i presupposti di accesso, è stata valorizzata come conferma della necessità dell'intervento attuativo e come venir meno della condizione ostativa all'esame della domanda, consentendo al ricorrente di presentare una nuova istanza secondo i parametri regolamentari. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 1, comma 345, l. 266/2005
nessuna citazione testuale riportata
Prevede l'indennizzo a favore dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie; secondo il giudice, la disciplina primaria non individuava in modo sufficiente le condizioni di accesso e richiedeva un atto attuativo.
motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza
Il preavviso di rigetto si applica quando l'amministrazione ravvisa ragioni sostanziali per respingere l'istanza, non quando dichiara l'impossibilità di esaminarla nel merito per ragioni formali o procedurali.
art. 2, comma 1, secondo periodo, l. 241/1990
nessuna citazione testuale riportata
È richiamato come base della possibilità di concludere il procedimento con un provvedimento di improcedibilità dell'istanza.
nessuna citazione testuale riportata
Il principio di non aggravamento non impedisce all'amministrazione di attendere un atto regolamentare realmente necessario per rendere applicabile la disciplina legislativa.
d.P.C.M. 30 luglio 2025
Disposizioni attuative del fondo indennizzi per i risparmiatori vittime di frodi finanziarie
Individua i presupposti per l'accesso al Fondo e fa venir meno la condizione ostativa rappresentata dall'amministrazione, consentendo la presentazione di una nuova istanza.
Massime di principio
- Il ricorso contro un primo provvedimento è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando l'amministrazione lo sostituisce con un autonomo atto adottato all'esito di una rinnovata istruttoria e munito di una nuova motivazione; il secondo atto deve essere impugnato con motivi aggiunti.
- Il preavviso di rigetto previsto dall'art. 10-bis della legge n. 241/1990 è necessario in presenza di ragioni sostanziali ostative all'accoglimento dell'istanza, ma non quando l'amministrazione dichiara l'impossibilità di esaminarla nel merito per ragioni formali o per l'assenza delle condizioni normative e procedurali necessarie alla sua trattazione.
- L'amministrazione può concludere il procedimento dichiarando l'improcedibilità dell'istanza quando la disciplina legislativa istitutiva del beneficio non contiene elementi sufficienti per individuare i presupposti di accesso e richiede un atto attuativo necessario alla concreta valutazione delle domande.
- Il principio di non aggravamento del procedimento non vieta l'attesa di un regolamento attuativo quando l'atto normativo sia effettivamente necessario per integrare la disciplina primaria e definire condizioni, categorie di beneficiari e modalità di prova del diritto al beneficio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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