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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36072/2022 del 26/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame di Palermo che aveva dichiarato la perdita di efficacia della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di Luigi Cracchiolo. Il Tribunale del Riesame aveva ritenuto applicabile la retrodatazione della decorrenza della misura (ex art. 297, comma 3 c.p.p. e istituto della "contestazione a catena") alla prima ordinanza cautelare del 9 novembre 2020, considerando che i fatti oggi contestati erano anteriori e desumibili dagli atti (informativa depositata il 24/09/2020) e/o connessi in modo qualificato ai fatti della prima ordinanza; ciò avrebbe comportato lo spirare dei termini di cui all'art. 303 c.p.p. e la perdita di efficacia della misura.

La decisione

La Corte di legittimità ha accolto il ricorso del P.M. ritenendolo fondato. Ha rilevato che il Tribunale del Riesame ha equivocamente equiparato la data di deposito dell'informativa alla conoscibilità automatica e compiuta del quadro indiziario, senza valutare se, alla data del deposito, gli elementi indizianti avessero effettivamente raggiunto un livello tale da giustificare la misura cautelare. Inoltre non è emersa in modo chiaro la sussistenza di una connessione qualificata fra i due procedimenti. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale del Riesame di Palermo per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 297 c.p.p.

    Riferito in relazione alla retrodatazione della decorrenza della misura cautelare: il principio è applicato solo se gli elementi giustificativi della seconda ordinanza erano desumibili dagli atti al momento della prima, ma la Corte segnala che non basta il mero deposito dell'informativa per ritenere compiuta la conoscibilità degli indizi

  • art. 303 c.p.p.

    I termini di custodia cautelare vanno calcolati tenendo conto della data di decorrenza; la questione è se tali termini debbano essere retrodatati in presenza di "contestazione a catena" o di desumibilità anticipata degli indizi dagli atti

  • Sez. 6, Sentenza n. 48565 del 06/10/2016 (Commisso)

    Principio che il momento utile non coincide necessariamente con la mera ricezione dell'informativa, bensì con quello in cui il suo contenuto possa considerarsi effettivamente recepito e valutato

  • Sez. 2, Sentenza n. 49 del 07/12/2011 (Astro)

    Conferma che la conoscibilità degli elementi indiziari presuppone il tempo oggettivamente necessario per enucleare e apprezzare la valenza indiziaria dell'informativa

  • Sez. 2, Sentenza n. 18879 del 30/04/2021 (Buscemi)

    Per la retrodatazione, in assenza di connessione qualificata, rileva l'emersione in termini "quantitativi" di un complesso di indizi valutabile per l'adozione della misura, non la successiva attività di decodificazione degli indizi da parte degli investigatori

  • Sez. U, Sentenza n. 14535 del 19/12/2006 (Librato)

    Le Sezioni Unite hanno stabilito che, per fatti non connessi, la decorrenza della seconda ordinanza può essere retrodatata solo se i procedimenti sono davanti alla stessa autorità e la separazione è imputabile a scelta del P.M., oltre che se gli elementi fossero già desumibili dagli atti

  • Sez. 3, Sentenza n. 48034 del 25/10/2019 (Di Biase)

    La "desumibilità" non è mera conoscibilità storica ma conoscenza derivata da un compendio documentale o dichiarativo che consenta una valutazione prognostica dell'idoneità degli indizi per una misura cautelare

  • Sez. 3, Sentenza n. 46158 del 04/02/2015 (Mancini)

    Ulteriore conferma che l'adozione della retrodatazione richiede che dagli atti si potesse già desumere un quadro indiziario di adeguato spessore

Massime di principio

  • La semplice ricezione o deposito di una informativa di reato non equivale automaticamente alla "conoscibilità" compiuta degli elementi indiziari: conta il momento in cui il contenuto è effettivamente recepito e valutabile dall'ufficio procedente
  • Per applicare la retrodatazione ("contestazione a catena") occorre dimostrare che, al momento della prima ordinanza, gli elementi a fondamento della successiva erano già desumibili dagli atti in termini tali da giustificare, se del caso, la misura cautelare: non è sufficiente la mera conoscenza storica dei fatti
  • Quando i fatti delle due ordinanze non sono qualificatamente connessi, la retrodatazione è ammessa solo se gli elementi giustificativi della seconda erano già desumibili dagli atti al momento della prima e, se i procedimenti sono davanti alla stessa autorità, la separazione non deve essere frutto di artificiosa diluizione
  • L'onere di provare i presupposti della retrodatazione incombe su chi la invoca: deve emergere chiaramente che il materiale depositato consentiva un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e della gravità degli indizi
  • In presenza di informativa voluminosissima o complessa, è particolarmente necessario accertare se e quando il suo contenuto potesse essere effettivamente valutato dall'ufficio: la data di deposito, da sola, non basta a fissare la conoscibilità

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