Cassazione Penale, Sentenza n. 36193/2026 del 14/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato, amministratore unico e liquidatore di una società a responsabilità limitata semplificata poi posta in liquidazione, era stato condannato per emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti e per omessa dichiarazione. Il Tribunale di Torino, con sentenza del 25 febbraio 2025, aveva pronunciato condanna; la Corte di appello di Torino, il 12 febbraio 2026, aveva ridotto la pena ad un anno e otto mesi di reclusione, con sospensione condizionale subordinata allo svolgimento di lavori di pubblica utilità per sei mesi, da completare entro un anno e sei mesi dal passaggio in giudicato, confermando le pene accessorie e la confisca. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato la nullità della notifica postale dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, lamentando la mancata disponibilità della copia della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) e la conseguente impossibilità di verificarne la regolarità. Con il secondo motivo ha contestato la sufficienza della prova dell’emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, richiamando deposizioni testimoniali a suo favore e la sentenza del G.u.p. di Torino del 28 settembre 2023 che aveva disposto il non luogo a procedere nei confronti del legale rappresentante di una società acquirente per l’utilizzo di alcune fatture della società emittente. Con il terzo motivo ha contestato, quanto all’elemento soggettivo dell’omessa dichiarazione, la valutazione della Corte territoriale, pur limitando la censura al profilo soggettivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha respinto la censura sulla notifica perché il ricorrente non aveva contestato l’invio della CAD né specificato quali informazioni decisive avrebbe potuto ricavare dalla copia: la comunicazione avvisava della presenza dell’atto presso l’ufficio postale e l’atto non era stato ritirato, con restituzione al mittente dopo dieci giorni. Ha ritenuto generico e fattuale il secondo motivo: il ricorso non si confrontava con il complesso degli elementi probatori valorizzati dai giudici di merito, tra cui l’assenza di utenze elettriche, fornitori e dipendenti, l’elevato fatturato, le incongruenze documentali e le anomalie nei rapporti commerciali. Le dichiarazioni dei testimoni richiamati non escludevano tali elementi, non essendo noto a chi appartenesse il magazzino né a chi fosse consegnata la merce. La diversa decisione del G.u.p. relativa a un acquirente e ad alcune fatture non determinava un conflitto di giudicati: riguardava un compendio probatorio e una cognizione diversi e non accertava un fatto storico incompatibile con quello ricostruito nel presente giudizio. Anche il terzo motivo è stato giudicato generico e fattuale: la motivazione di merito aveva collegato il dolo specifico di evasione al notevole volume di fatture per operazioni inesistenti, alla mancata dichiarazione e alla costituzione, dopo la chiusura della società, di un’altra società per proseguire i rapporti commerciali. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La decisione è dunque corretta perché dall’istruttoria dibattimentale è emerso che la società era utilizzata solo per emettere fatture che consentivano a terzi l’evasione delle imposte, senza che da ciò sia derivata un’inconciliabilità con la predetta sentenza emessa nei confronti del Marenco.
La responsabilità per emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti può fondarsi sulla valutazione complessiva delle risultanze dibattimentali che dimostrino l’utilizzo della società come strumento per consentire a terzi l’evasione fiscale.
La motivazione è in linea con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui la prova del dolo specifico di evasione può essere desunta dall'entità del superamento della soglia di punibilità vigente, in questo caso particolarmente alta, unitamente alla piena consapevolezza, da parte del contribuente obbligato, dell'esatto ammontare dell'imposta dovuta, che può, peraltro, costituire oggetto di rappresentazione e volizione anche solo nella forma del dolo eventuale (Sez. 3, n. 38802 del 25/09/2024, Nuzzolese, Rv. 286950 – 01) e, nel caso in esame, è indicativo che il ricorrente abbia costituito una società non operativa, se non per l’emissione delle fatture per operazioni inesistenti, per poi chiuderla in un breve lasso di tempo.
Il dolo specifico di evasione nell’omessa dichiarazione può essere desunto dall’entità del superamento della soglia di punibilità e dalla consapevolezza dell’imposta dovuta, anche nella forma del dolo eventuale; nel caso concreto rilevavano inoltre la natura non operativa della società, impiegata per emettere fatture inesistenti, e la sua breve durata.
Ben vero, le risultanze di un precedente giudicato penale, ma qui non è noto se l’invocata sentenza del G.u.p. sia divenuta irrevocabile, acquisite ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen. e riguardanti una pre-condizione del giudizio in corso, impongono, al giudice che giunga a diverse conclusioni sulla base di una differente valutazione giuridica dei medesimi fatti, di giustificare specificamente la conciliabilità del diverso esito, esclusa restando, tuttavia, la possibilità di contraddire la già accertata verificazione del medesimo fatto storico (Sez. 3, n. 36907 del 15/10/2020, Cerbini, Rv. 280278 – 01).
Quando risultanze di un precedente giudicato penale, acquisite ai sensi dell’art. 238-bis c.p.p., riguardano una pre-condizione del giudizio e sono valutate diversamente, il giudice deve motivare la conciliabilità dei diversi esiti; resta precluso contraddire la verificazione del medesimo fatto storico.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
La declaratoria d’inammissibilità del ricorso comporta per il ricorrente l’obbligo di sostenere le spese del procedimento.
Il primo motivo di ricorso, relativo alla notifica a mezzo posta dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari all’imputato, è inconsistente.
La Corte ha respinto la censura sulla notificazione postale dell’avviso di conclusione delle indagini, escludendo nel caso concreto la nullità dedotta.
Il primo motivo di ricorso, relativo alla notifica a mezzo posta dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari all’imputato, è inconsistente.
La Corte ha respinto la censura sulla notificazione postale dell’avviso di conclusione delle indagini, escludendo nel caso concreto la nullità dedotta.
Non ha specificato, tuttavia, quali informazioni decisive avrebbe dovuto verificare, dal momento che la CAD ha a oggetto semplicemente la comunicazione della presenza dell’atto presso l’ufficio postale a disposizione del destinatario che, nel caso in esame, non si è preoccupato di andarlo a ritirare, determinandone la restituzione al mittente dopo dieci giorni.
La doglianza relativa alla mancata disponibilità della CAD non fonda la nullità quando il ricorrente non indica quali informazioni decisive avrebbe potuto verificare e risulta che l’avviso comunicava la disponibilità dell’atto presso l’ufficio postale, senza che il destinatario lo ritirasse entro il termine.
Massime di principio
- La doglianza sulla notificazione postale dell’avviso di conclusione delle indagini è generica se il destinatario, pur deducendo di non avere avuto copia della comunicazione di avvenuto deposito, non contesta l’invio della comunicazione e non indica quali informazioni decisive avrebbe potuto verificare; rileva inoltre il mancato ritiro dell’atto messo a disposizione presso l’ufficio postale.
- La contestazione in cassazione della valutazione della prova è inammissibilmente generica o fattuale quando non si confronta con il complesso degli elementi valorizzati dai giudici di merito e si limita a proporre una lettura alternativa di singole deposizioni.
- La diversa valutazione di un fatto in un procedimento riguardante un altro imputato e un diverso compendio probatorio non determina, di per sé, un conflitto di giudicati. Le risultanze del precedente giudicato acquisite ai sensi dell’art. 238-bis c.p.p. richiedono una motivazione sulla conciliabilità dei diversi esiti, ma non consentono di contraddire la verificazione del medesimo fatto storico.
- Il dolo specifico di evasione nell’omessa dichiarazione può essere desunto dall’entità del superamento della soglia di punibilità e dalla piena consapevolezza dell’imposta dovuta, anche nella forma del dolo eventuale; nel caso concreto possono concorrere elementi relativi alla struttura e alla condotta della società, quali l’assenza di operatività effettiva e l’impiego per l’emissione di fatture per operazioni inesistenti.
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