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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27537/2025 del 28/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dal condannato senza sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale)

La controversia

La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto personalmente da un soggetto già condannato avverso un'ordinanza del tribunale di sorveglianza del 1 aprile 2025. La Corte rileva che il ricorso è stato sottoscritto dal condannato in proprio, senza l'intervento di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Su tale base dichiara l'inammissibilità del ricorso per violazione del requisito di sottoscrizione previsto dall'art. 613, comma 1, primo periodo, c.p.p. e applica le conseguenze economiche di legge, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 613, comma 1, primo periodo, c.p.p.

    "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione"

    Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la sottoscrizione personale del condannato non è sufficiente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, l'atto di ricorso è soggetto a un requisito formale inderogabile: deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.
  • La proposizione personale del ricorso da parte del condannato, senza la sottoscrizione del difensore abilitato, integra una causa autonoma e immediata di inammissibilità, che preclude l'esame del merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per violazione dei requisiti di sottoscrizione, il ricorrente è normalmente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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