Cassazione Penale, Ordinanza n. 09866/2025 del 11/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile per avere posto in essere una reiterata e intensa violenza per opporsi al sequestro e alla custodia del mezzo sul quale viaggiava. Con il primo motivo ha dedotto carenza di motivazione sulla questione della responsabilità affrontata in appello. Con il secondo e il terzo motivo ha contestato, rispettivamente, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. e l'aumento di pena per recidiva, sostenendo in sostanza che la condotta non avrebbe avuto la gravità e che non vi sarebbero stati i presupposti per valorizzare i precedenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, perché la Corte territoriale aveva spiegato adeguatamente le ragioni dell'accertamento della violenza reiterata e intensa posta in essere per opporsi al sequestro e alla custodia del mezzo. Ha inoltre ritenuto il secondo e il terzo motivo riproduttivi di questioni già confutate in appello: la particolare tenuità del fatto è stata esclusa per l'intensità del dolo, la gravità della condotta e i plurimi precedenti specifici; la recidiva è stata confermata per i precedenti gravi e reiterati, indicativi di maggiore pericolosità e idonei a giustificare l'aumento di pena. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa in ragione dell'intensità del dolo, della gravità della condotta e dei plurimi precedenti specifici, ritenuti incompatibili con il riconoscimento del beneficio.
recidiva
I precedenti gravi e reiterati sono stati valorizzati come indice di accresciuta pericolosità e come base per l'aumento di pena.
Massime di principio
- La censura di carenza di motivazione è infondata quando la sentenza impugnata dia conto in modo comprensibile e coerente delle ragioni dell'accertamento di fatto e della valutazione della condotta.
- La particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta quando la condotta presenti elevata intensità offensiva, dolo marcato e precedenti specifici reiterati, poiché tali elementi sono incompatibili con un giudizio di minima offensività.
- Ai fini della recidiva, precedenti penali gravi e reiterati possono essere valorizzati come indice di maggiore pericolosità e giustificare l'aumento di pena.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre questioni già specificamente confutate dal giudice di merito senza confrontarsi con la relativa motivazione.
Come è indicizzato
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