Cassazione Penale, Sentenza n. 42855/2024 del 22/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dal difensore del Rago denunciando: 1) assenza della necessaria querela (si contestava che l'azione fosse basata su mera denuncia e non sulla querela richiesta per il reato perseguibile a querela); 2) vizio nella dichiarazione di responsabilità (contestazione della valutazione probatoria che aveva portato alla condanna per truffa); 3) errata qualificazione giuridica del fatto accertato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha rilevato che l'atto iniziale riportava espressamente in calce la qualificazione come "denuncia/querela" e definiva l'esponente come "denunciante/querelante", con sottoscrizione, quindi la querela era presente; in subordine ha richiamato il principio del "favor querelae" secondo cui la volontà di punizione può desumersi anche da atti che non contengono formule tassative. Il motivo sulla responsabilità è stato ritenuto generico e non specifico, riproponendo censure già valutate e respinte in sede di merito; la questione della qualificazione giuridica è stata esclusa perché non proposta in appello e comunque il ricorso risultava nel resto inammissibile (la suprema Corte può decidere questioni di qualificazione ai sensi dell'art. 609 c.p.p. solo se il ricorso è ammissibile e senza necessità di nuovi accertamenti di fatto). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Orientamento giurisprudenziale - Sez. 2, n. 5193 del 05/12/2019 (Feola), Rv. 277801 - 01
Principio secondo cui, nei reati perseguibili a querela, la volontà della persona offesa di perseguire l'autore del reato non richiede formule particolari e può essere ricavata anche da atti che non esprimono testualmente la querela; in caso di incertezza gli atti vanno interpretati in senso favorevole (favor querelae).
Orientamento giurisprudenziale - Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018 (Tucci), Rv. 272651 - 01
Chiarisce che la qualificazione giuridica del fatto può essere dedotta in cassazione ex art. 609 c.p.p. anche se proposta per la prima volta in sede di legittimità, ma solo se il ricorso è ammissibile e la soluzione non richiede nuovi accertamenti di fatto.
Orientamento giurisprudenziale - Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 (Ricci), Rv. 266818 - 01
Principio secondo cui l'inammissibilità del ricorso assorbe e preclude ulteriori indagini di merito in cassazione; se l'impugnazione è inammissibile il giudice di legittimità non può rilevare d'ufficio cause di non punibilità o questioni non dedotte nel ricorso.
Norma che disciplina la competenza della Corte di cassazione su questioni di diritto e, con i limiti indicati dalla giurisprudenza, la possibilità di decidere sulla qualificazione giuridica dei fatti; la Corte richiama che tale valutazione è ammissibile in cassazione solo se non richiede nuovi accertamenti di fatto e il ricorso è ammissibile.
Prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione del ricorso, la possibilità di infliggere una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale articolo condannando il ricorrente a euro 3.000.
Massime di principio
- Per reati perseguibili a querela è essenziale verificare la presenza formale della querela: documenti che riportano la dizione "denuncia/querela" e la qualifica dell'esponente come "denunciante/querelante" con sottoscrizione sono sufficienti a comprovare la querela.
- In caso di dubbio sulla natura di un atto iniziale, il principio del "favor querelae" porta a un'interpretazione favorevole alla configurazione della querela, riconoscendo la volontà della persona offesa anche in assenza di formule tassative.
- Motivi di ricorso generici o privi di specificità rispetto alle valutazioni di merito sono destinati a essere dichiarati inammissibili: il ricorso deve indicare chiaramente i profili di illegittimità o vizio che si contestano.
- La qualificazione giuridica del fatto può essere dedotta in Cassazione solo se il ricorso è ammissibile e la questione può essere risolta senza nuovi accertamenti di fatto; diversamente la questione deve essere stata tempestivamente sollevata nei gradi precedenti.
- L'inammissibilità del ricorso in cassazione preclude al giudice di legittimità di svolgere ulteriori indagini di merito o di rilevare questioni non dedotte, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.
- Proporre ricorsi temerari o formulati con colpa può comportare, oltre al rigetto, la condanna alle spese processuali e una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi importante valutare la fondatezza e la specificità dei motivi prima di impugnare.
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