Cassazione Penale, Ordinanza n. 08710/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la decisione di merito che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il reato contestato, e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Napoli che, previa riqualificazione dell'imputazione originaria, lo aveva ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 473 c.p. L'unico motivo dedotto riguardava il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la ritenuta eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la Corte territoriale aveva dato adeguata motivazione sul punto richiamando elementi fattuali ritenuti decisivi per negare il trattamento di favore.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata come base della responsabilità penale confermata in appello, previa riqualificazione dell'originaria imputazione.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito richiami gli elementi fattuali ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli allegati dalle parti o emergenti dagli atti.
- La censura sulla dosimetria della pena è inammissibile in cassazione quando si traduce in una critica generica alla motivazione di merito, se la decisione impugnata ha già spiegato in modo non apparente le ragioni del trattamento sanzionatorio.
- Il ricorso manifestamente infondato, in quanto rivolto contro una motivazione adeguata e conforme ai principi consolidati, è dichiarato inammissibile con le conseguenze economiche previste per il ricorrente.
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