Cassazione Penale, Sentenza n. 21632/2023 del 19/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di appello contestando l'errata applicazione di legge e la carenza di motivazione circa due aggravanti: (i) l'aggravante della destrezza (art. 625 n.4 c.p.), poiché la difesa sostiene che l'imputato si limitò ad approfittare dell'allontanamento della detentrice del cellulare e a coprirlo con un giornale, senza particolare abilità atta a eludere la vigilanza; (ii) l'aggravante di cui all'art. 625 n.6 c.p., contestata in quanto applicabile solo al furto del bagaglio di un viaggiatore e non al telefono sottratto in un bar mentre la persona offesa non era in viaggio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato su entrambi i profili. Ha affermato che l'aggravante della destrezza richiede condotte di particolare abilità, rapidità o astuzia idonee ad eludere la vigilanza del detentore e che non è sufficiente il mero approfittare di una momentanea distrazione non provocata dall'agente. Inoltre ha escluso l'aggravante di cui all'art. 625 n.6 c.p., rilevando che essa presuppone il furto sul bagaglio di un viaggiatore; nel caso concreto la vittima non era in viaggio e il cellulare non è riconducibile a un bagaglio. Di conseguenza il fatto è stato riqualificato come furto semplice, la sentenza impugnata annullata limitatamente alla parte riformata e il procedimento rinviato alla Corte d'Appello di Perugia per nuovo esame del trattamento sanzionatorio.
Norme richiamate
Riferimento alla fattispecie di furto; la Corte riqualifica il fatto come furto semplice alla luce dell'esclusione delle aggravanti contestate
art. 625 c.p., n. 4 (destrezza)
La destrezza ricorre qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res"
È richiesta un'attività caratterizzata da rapidità, abilità o astuzia che vada oltre il semplice approfittare di una distrazione non provocata; anche una condotta psicologicamente astuta che renda inefficace la vigilanza può integrare la circostanza, ma la motivazione deve dimostrare tale carattere speciale
art. 625 c.p., n. 6 (furto su bagaglio del viaggiatore)
L'oggetto della tutela è il bagaglio del viaggiatore nei luoghi in essa indicati, cioè nelle stazioni, negli scali, o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande, oltre che nei veicoli di ogni specie
L'aggravante presuppone che l'offesa riguardi il bagaglio di un viaggiatore (chi si muove da un luogo all'altro con qualsiasi mezzo). Se la persona offesa non è in viaggio o il bene non costituisce bagaglio, l'aggravante non si applica anche se il fatto avviene in luoghi indicati dalla norma
Massime di principio
- L'aggravante della destrezza richiede prova di comportamenti dotati di particolare abilità, rapidità o astuzia idonei ad eludere la vigilanza; il mero approfittare di una momentanea distrazione non integra la circostanza
- Se la distrazione della vittima è stata appositamente creata dall'agente o dai suoi complici (es. con azioni di disturbo), ciò può integrare la destrezza se l'azione è rapida e non percepita dalla vittima
- L'aggravante di cui all'art. 625 n.6 c.p. si applica solo al furto sul bagaglio del viaggiatore: la presenza del fatto in un esercizio pubblico non è di per sé sufficiente
- In assenza di adeguata motivazione che colleghi i fatti alle circostanze aggravanti contestate, il giudice di legittimità può riqualificare il fatto e disporre il rinvio per il nuovo esame del trattamento sanzionatorio
- In casi analoghi, per sostenere l'esistenza di aggravanti il pubblico ministero dovrà specificamente dimostrare gli elementi costitutivi (es. modalità esecutiva, rapidità, creazione della distrazione, stato di viaggio della vittima e natura di bagaglio del bene)
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