Parere n. 1367/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla società M.D. S.p.A. per la revocazione del decreto del Presidente della Repubblica del 9 dicembre 2020 di accoglimento del ricorso straordinario proposto dalla signora Letizia Annunziata contro il Comune di Palma Campania per l’annullamento del permesso di costruire n. 70/SUAP/2018 del 3 dicembre 2018, e del parere della I Sezione del Consiglio di Stato n. 1272/2019.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario per revocazione del decreto del Presidente della Repubblica del 9 dicembre 2020 e del parere della I Sezione n. 1324/2020, con i quali era stato annullato il permesso di costruire n. 70/SUAP/2018 rilasciato dal Comune di Palma Campania.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La società M.D. S.p.A. ha chiesto la revocazione del decreto presidenziale del 9 dicembre 2020, adottato in conformità al parere della I Sezione n. 1324/2020, sostenendo che il Consiglio di Stato avrebbe commesso un errore di fatto revocatorio nel ritenere non edificata e non urbanizzata l’area destinata alla realizzazione di una media struttura di vendita in zona urbanistica produttiva. Secondo la ricorrente, l’area sarebbe invece edificata e urbanizzata, sicché non sarebbe stato necessario un piano attuativo e l’intervento commerciale avrebbe potuto essere autorizzato con il solo permesso di costruire. La controinteressata ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso, rilevando che la questione dell’urbanizzazione era controversa ed era stata espressamente valutata nel parere originario e che, comunque, l’annullamento del titolo edilizio si fondava anche sull’autonoma incompatibilità tra la destinazione commerciale dell’intervento e la classificazione produttiva dell’area.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha espresso parere per l’inammissibilità del ricorso per revocazione. Ha richiamato i requisiti dell’errore di fatto revocatorio: errata o omessa percezione del contenuto materiale degli atti, decisione fondata su un falso presupposto di fatto, riferimento a un punto non controverso e non motivato, decisività dell’errore, immediata rilevabilità e assenza di attività valutativa. Nel caso concreto, la questione dell’urbanizzazione e antropizzazione dell’area costituiva un punto controverso sul quale il parere originario si era pronunciato; inoltre, tale questione non era decisiva, poiché il parere aveva ritenuto comunque necessario il piano attuativo in base al PRG, indipendentemente dall’edificazione e urbanizzazione dell’area. Il parere originario aveva altresì autonomamente ritenuto illegittimo il permesso di costruire una media struttura di vendita in area classificata produttiva, considerando non intercambiabili la destinazione commerciale e quella artigianale-produttiva. La doglianza della società mirava quindi a contestare la valutazione giuridica compiuta nel procedimento originario e a ottenere una riforma delle conclusioni sulla necessità del piano attuativo e sulla compatibilità urbanistica dell’uso commerciale, obiettivo estraneo al rimedio della revocazione.
Osservazioni
Errore di fatto revocatorio
La censura non riguarda un’errata o omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti, ma contesta la valutazione giuridica compiuta dalla Sezione nel parere originario; pertanto, non rientra nel perimetro del rimedio revocatorio.
Urbanizzazione e antropizzazione dell’area
La questione costituiva un punto controverso del procedimento originario ed era stata espressamente esaminata dal parere n. 1324/2020. Non ricorre quindi l’errore revocatorio relativo a un punto non controverso e non motivato.
Necessità del piano attuativo
La necessità del piano attuativo era stata affermata dal parere originario in applicazione del PRG, indipendentemente dal grado di urbanizzazione o edificazione dell’area. La diversa ricostruzione prospettata dalla ricorrente non incide sul fondamento della decisione.
Compatibilità della destinazione commerciale con la zona produttiva
L’annullamento del permesso di costruire era fondato anche sull’autonoma incompatibilità tra la destinazione commerciale della media struttura di vendita e la classificazione urbanistica produttiva dell’area; le due destinazioni erano state ritenute difformi e non intercambiabili.
Norme richiamate
Il ricorso è trattato quale ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e la Sezione valuta il rimedio di revocazione proposto contro il decreto presidenziale conclusivo del precedente procedimento.
PRG del Comune di Palma Campania
Secondo il parere originario, il PRG richiedeva la previa approvazione di un piano attuativo per edificare l’area interessata; tale necessità è stata ritenuta sussistente indipendentemente dall’urbanizzazione e dall’edificazione dell’area.
Permesso di costruire n. 70/SUAP/2018 del 3 dicembre 2018
Il titolo edilizio, rilasciato per la realizzazione di una media struttura di vendita in area produttiva, è stato annullato nel precedente procedimento per assenza del piano attuativo e per incompatibilità della destinazione commerciale con quella urbanistica produttiva.
Massime di principio
- L’errore di fatto revocatorio ricorre soltanto quando l’organo decidente abbia falsamente percepito o omesso di percepire il contenuto materiale degli atti, decidendo su un presupposto di fatto inesistente, purché l’errore riguardi un punto non controverso, non sia stato oggetto di motivazione, sia decisivo, immediatamente rilevabile e non implichi una valutazione giuridica o discrezionale.
- La revocazione non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione giuridica delle risultanze processuali o per contestare l’interpretazione normativa posta a fondamento della decisione originaria.
- Non sussiste errore di fatto revocatorio quando la circostanza dedotta sia stata oggetto di contestazione e sia stata espressamente esaminata dall’organo decidente, anche se la parte non condivida la valutazione compiuta.
- La revocazione è inammissibile quando il fatto indicato come erroneamente percepito non sia decisivo, perché la decisione originaria si fondi anche su una distinta e autonoma ragione motivazionale idonea a sorreggerla.
Revocazione del decreto presidenziale di annullamento del permesso di costruire
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una società privata per la revocazione del decreto del Presidente della Repubblica del 9 dicembre 2020, adottato in conformità al parere della I Sezione n. 1324/2020. Il precedente decreto aveva accolto il ricorso straordinario proposto da una privata contro il Comune di Palma Campania e aveva annullato il permesso di costruire n. 70/SUAP/2018, rilasciato per la realizzazione di una media struttura di vendita in area con destinazione produttiva.
Premesse e contenuto della censura
La società ricorrente ha sostenuto che il decreto presidenziale e il parere originario fossero affetti da errore di fatto revocatorio. In particolare, avrebbe errato il Consiglio di Stato nel ritenere che l’area non fosse edificata né urbanizzata. Secondo la società, la documentazione già prodotta nel procedimento avrebbe dimostrato l’edificazione e l’urbanizzazione dell’area; da ciò sarebbe derivata la possibilità di realizzare l’intervento con il solo permesso di costruire, senza previa approvazione di un piano attuativo.
La ricorrente ha inoltre prospettato la compatibilità della media struttura di vendita con la destinazione produttiva dell’area.
Contraddittorio e posizione dell’amministrazione
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la relazione istruttoria e la documentazione connessa, concludendo per l’inammissibilità del ricorso. Secondo il Ministero, la società non avrebbe dedotto un errore di fatto, ma avrebbe contestato una valutazione giuridica non condivisa del parere originario.
La controinteressata ha eccepito a sua volta l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza del ricorso. Ha sottolineato che la questione dell’urbanizzazione dell’area era controversa ed era stata espressamente esaminata dal Consiglio di Stato. Ha inoltre evidenziato che l’annullamento del permesso di costruire si fondava anche sull’autonoma incompatibilità tra la destinazione commerciale e la classificazione urbanistica produttiva dell’area.
Il Consiglio di Stato ha dato atto del rispetto del contraddittorio, poiché la relazione istruttoria era stata trasmessa alla società ricorrente, alla controinteressata e al Comune.
Presupposti dell’errore di fatto revocatorio
La Sezione ha richiamato la propria giurisprudenza e quella del Consiglio di Stato, secondo cui l’errore di fatto revocatorio deve:
- derivare da un’errata o omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti;
- avere indotto la decisione sulla base di un falso presupposto di fatto;
- riguardare un punto non controverso e non espressamente motivato;
- essere decisivo ai fini della decisione;
- risultare immediatamente rilevabile;
- non coinvolgere l’attività valutativa dell’organo decidente.
Il rimedio non consente, quindi, di rimettere in discussione l’interpretazione giuridica o la valutazione delle risultanze documentali compiuta nella decisione originaria.
Valutazioni sulla censura relativa all’urbanizzazione
La Sezione ha ritenuto che la censura della società non possedesse i caratteri dell’errore revocatorio. La questione dell’urbanizzazione e dell’antropizzazione dell’area costituiva infatti un punto controverso, sul quale il parere n. 1324/2020 si era pronunciato.
Inoltre, la questione non era decisiva. Il parere originario aveva affermato che il PRG imponeva la previa approvazione di un piano attuativo per l’edificazione dell’area destinata alla media struttura di vendita, indipendentemente dal livello di urbanizzazione e di edificazione già esistente. Pertanto, anche ammettendo la diversa ricostruzione fattuale prospettata dalla società, sarebbe rimasta ferma la ragione di illegittimità relativa alla mancanza del piano attuativo.
Autonoma incompatibilità della destinazione urbanistica
Il parere originario aveva individuato un’ulteriore ragione autonoma di annullamento del permesso di costruire. La media struttura di vendita costituiva un fabbricato a destinazione commerciale, mentre l’area era classificata come produttiva.
La Sezione aveva ritenuto che la destinazione commerciale e quella artigianale-produttiva fossero difformi e non intercambiabili. Anche per tale ragione, la diversa qualificazione dell’area sotto il profilo dell’edificazione e dell’urbanizzazione non avrebbe potuto condurre alla revocazione del decreto presidenziale.
Conclusione
Il Consiglio di Stato ha concluso che la società mirava in realtà a ottenere una riforma della valutazione giuridica compiuta nel procedimento originario, sostenendo la non necessità del piano attuativo e la compatibilità dell’uso commerciale con la destinazione produttiva. Tali censure integrano, al più, un supposto errore di diritto e non un errore di fatto revocatorio.
La Sezione ha pertanto espresso parere affinché il ricorso per revocazione fosse dichiarato inammissibile.
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