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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16516/2025 del 02/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Salerno che aveva applicato al ricorrente la misura cautelare del divieto di dimora con obbligo di permanenza in casa in orario notturno per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato, ricettazione e furto aggravato. Il ricorrente, tramite due motivi: (1) contestava l'inutilizzabilità degli atti di indagine acquisiti dopo la richiesta di rito abbreviato e sosteneva che le immagini di videosorveglianza non potevano essere utilizzate perché non depositate nel fascicolo del PM; (2) deduceva carenza e illogicita' della motivazione del Tribunale in ordine al suo concorso nei delitti, lamentando l'assenza di indicazione del grado di partecipazione e sostenendo l'irragionevolezza di ritenere programmata o accettata una fuga pericolosa da parte dei passeggeri.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: (1) ha confermato la legittimità del rilievo dato al riconoscimento operato dall'operante di polizia giudiziaria, precisando che tale dichiarazione era resa nell'udienza di convalida dell'arresto, precedente alla richiesta di rito abbreviato, e comunque che elementi acquisiti successivamente alla richiesta di abbreviato possono essere utilizzati in sede cautelare purché sia garantito il diritto alla controprova; ha inoltre affermato che la deposizione dell'operante sul riconoscimento di immagini non confluite nel fascicolo può assumere valore indiziario in sede cautelare; (2) ha ritenuto che la motivazione del Tribunale del riesame sia logica e completa, avendo valutato unitariamente gli elementi convergenti (riconoscimento nelle immagini della persona che aveva condotto l'auto rubata, rinvenimento di attrezzi atti allo scasso in un'altra auto con telaio abraso, corde analoghe ritrovate, tentativo di fuga e precedenti specifici del ricorrente) idonei a fondare la gravità indiziaria. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Indica i requisiti formali della motivazione delle decisioni; la Corte evidenzia che la motivazione cautelare deve seguire il modello strutturale ispirato a tale norma adattato al contenuto indiziario della pronuncia cautelare.

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Richiamato come modello per la struttura della motivazione (articolazione e adattamenti necessari) cui il giudice del riesame deve conformarsi nella pronuncia cautelare.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere di versamento alla Cassa delle ammende per ricorso inammissibile; la Corte ha applicato tale norma fissando la somma a euro 3.000,00 conformemente alla sentenza della Corte costituzionale n.186/2000.

  • sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n.186

    Principio applicato per valutare la colpa nell'aver proposto ricorso che ha condotto alla determinazione dell'onere di versamento: nella fattispecie la Corte non ha ravvisato colpa grave del ricorrente.

Massime di principio

  • In sede cautelare il giudice può fondare la misura su un giudizio unitario di gravità indiziaria anche in assenza di prova diretta, aggregando elementi indiziari parziali purché, considerati nel loro complesso, superino le ambiguità e conducano a una qualificata probabilità di responsabilità.
  • Le dichiarazioni rese dall'operante di polizia giudiziaria, ivi compreso il riconoscimento fotografico o da immagini di videosorveglianza, possono assumere valore di indizio grave e preciso in sede cautelare, anche se le immagini non sono formalmente depositate nel fascicolo del PM, sempreché sia possibile per l'indagato esercitare la controprova nelle fasi successive.
  • L'acquisizione e l'utilizzo, in sede cautelare, di elementi investigativi anche successivi alla richiesta di rito abbreviato non è automaticamente vietata: è necessario garantire il diritto alla controprova e valutare la tempestività e la pertinenza degli elementi nel quadro indiziario complessivo.
  • Nel sindacare la motivazione cautelare la Corte di legittimità verifica soprattutto la congruenza logica del percorso argomentativo del giudice del merito e non rientra nella sua funzione rinnovare la valutazione di merito degli indizi, salvo profili palese illogicità o carenze motivazionali rilevanti.
  • La valutazione dei profili di partecipazione (grado di concorso) può essere adeguatamente trattata in termini indiziari nella motivazione cautelare se il giudice illustra come gli elementi raccolti indicano la responsabilità dell'indagato in termini di probabilità qualificata; questioni di dettaglio sul grado di partecipazione possono essere approfondite nelle fasi successive del processo.

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