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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22157/2025 del 12/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina che aveva confermato la condanna per evasione. L'unico motivo dedotto concerne il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Suprema Corte ritiene però il motivo inammissibile perché, in relazione alla motivazione della sentenza di primo grado, era obiettivamente generico il corrispondente motivo di appello, sicché la censura non poteva essere utilmente proposta in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    La sentenza impugnata riguardava una condanna per evasione; la Cassazione non riforma il giudizio di responsabilità, ma rileva l'inammissibilità del ricorso sul punto relativo alla particolare tenuità del fatto.

  • art. 131-bis c.p.

    La censura riguardava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ritenuta però non scrutinabile per la genericità del motivo di appello.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è deducibile utilmente una censura che riproponga in modo generico questioni già devolute in appello, quando il motivo di gravame di secondo grado era a sua volta obiettivamente generico rispetto alla motivazione della decisione di primo grado.
  • La richiesta di riconoscimento della particolare tenuità del fatto presuppone che la relativa questione sia stata devoluta in modo specifico e argomentato nei precedenti gradi di merito; in difetto, il motivo di ricorso può essere dichiarato inammissibile.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte condanna il ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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