Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 24/06/2020 n. 1904 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Iva - Dichiarazione - Errore - Emendatio - Ammissibilità - Retroattività art. 2 d.P.R. 922/1998 - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il testo fornito riporta il principio di diritto, ma non indica le parti, l’atto impugnato, i motivi specifici del ricorso né il dispositivo della sentenza. Non è quindi possibile ricostruire l’esito processuale concreto o stabilire quale parte abbia vinto.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l’emendabilità degli errori e delle omissioni nella dichiarazione IVA. Il contribuente può contestare in giudizio la pretesa impositiva dimostrando che quanto dichiarato era errato, senza essere vincolato dal termine previsto dall’art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322/1998. È invece esclusa l’applicazione retroattiva della modifica introdotta dall’art. 5 del d.l. n. 193/2016, poiché la disposizione è qualificata come interpretativa.

Norme richiamate

  • Art. 2, comma 8, d.P.R. n. 322/1998

    Il termine previsto per correggere la dichiarazione non impedisce al contribuente, in sede contenziosa, di dimostrare l’errore dichiarativo e contestare su tale base la pretesa fiscale.

  • Art. 5 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193

    La novella che ha modificato l’art. 2, comma 8, è qualificata come disposizione interpretativa, ma il principio riportato esclude che essa produca effetti retroattivi.

Massime di principio

  • In una controversia tributaria, la scadenza del termine per presentare una dichiarazione integrativa non preclude di per sé la contestazione della pretesa fiscale: il contribuente può provare in giudizio l’errore contenuto nella dichiarazione.
  • La possibilità di far valere l’errore dichiarativo in giudizio non equivale a un’automatica rettifica della dichiarazione: occorre dimostrare l’errore e la sua rilevanza rispetto alla pretesa impositiva.
  • Una modifica normativa qualificata come interpretativa non va considerata automaticamente applicabile a periodi precedenti: secondo il principio riportato, la novella del 2016 non ha efficacia retroattiva.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.