Sentenza del 24/06/2020 n. 1904 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Iva - Dichiarazione - Errore - Emendatio - Ammissibilità - Retroattività art. 2 d.P.R. 922/1998 - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl testo fornito riporta il principio di diritto, ma non indica le parti, l’atto impugnato, i motivi specifici del ricorso né il dispositivo della sentenza. Non è quindi possibile ricostruire l’esito processuale concreto o stabilire quale parte abbia vinto.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l’emendabilità degli errori e delle omissioni nella dichiarazione IVA. Il contribuente può contestare in giudizio la pretesa impositiva dimostrando che quanto dichiarato era errato, senza essere vincolato dal termine previsto dall’art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322/1998. È invece esclusa l’applicazione retroattiva della modifica introdotta dall’art. 5 del d.l. n. 193/2016, poiché la disposizione è qualificata come interpretativa.
Norme richiamate
Art. 2, comma 8, d.P.R. n. 322/1998
Il termine previsto per correggere la dichiarazione non impedisce al contribuente, in sede contenziosa, di dimostrare l’errore dichiarativo e contestare su tale base la pretesa fiscale.
Art. 5 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193
La novella che ha modificato l’art. 2, comma 8, è qualificata come disposizione interpretativa, ma il principio riportato esclude che essa produca effetti retroattivi.
Massime di principio
- In una controversia tributaria, la scadenza del termine per presentare una dichiarazione integrativa non preclude di per sé la contestazione della pretesa fiscale: il contribuente può provare in giudizio l’errore contenuto nella dichiarazione.
- La possibilità di far valere l’errore dichiarativo in giudizio non equivale a un’automatica rettifica della dichiarazione: occorre dimostrare l’errore e la sua rilevanza rispetto alla pretesa impositiva.
- Una modifica normativa qualificata come interpretativa non va considerata automaticamente applicabile a periodi precedenti: secondo il principio riportato, la novella del 2016 non ha efficacia retroattiva.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 24 giu 2020Sentenza del 24/06/2020 n. 76 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 24 giu 2020Sentenza del 24/06/2020 n. 318 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 24 giu 2020Sentenza del 24/06/2020 n. 1876 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 24 giu 2020Sentenza del 24/06/2020 n. 1877 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 24 giu 2020Sentenza del 24/06/2020 n. 1879 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 24 giu 2020Sentenza del 24/06/2020 n. 1880 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →