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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17268/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila che aveva concesso la semilibertà a Guglielmino, condannato all'ergastolo per plurimi reati tra cui associazione mafiosa e omicidi. Il ricorrente denunciava violazione di legge (art. 71-ter Ord. pen. in relazione agli artt. 4-bis e 50 Ord. pen., nonché disposizioni del d.l. n.162/2022 convertito nella legge n.199/2022) per carenza motivazionale: il Tribunale avrebbe sottovalutato i pareri negativi della DDA di Catania (26/9/2023 e 13/8/2024) e la relazione del Reparto operativo dei Carabinieri (13/2/2023) che attestavano la persistenza del clan Laudani e indicavano un tenore di vita familiare sproporzionato rispetto ai redditi leciti, segnalando collegamenti economici con l'associazione. Inoltre si contestava l'omessa valutazione, ai sensi della disciplina rafforzata per i non collaboranti introdotta dal d.l. 162/2022, degli elementi specifici e ulteriori richiesti per escludere l'attualità di collegamenti mafiosi e il rischio di ripristino, nonché l'insufficiente accertamento della presa di coscienza e del ravvedimento necessari per la concessione della semilibertà.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati: ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al giudice di merito per integrare e completare la motivazione. In particolare la Corte ha rilevato che il Tribunale di sorveglianza non ha adeguatamente valutato e motivato, alla luce dei poteri istruttori di cui all'art. 4-bis Ord. pen., l'assenza di collegamenti attuali del detenuto con la criminalità organizzata e l'assenza di pericolo di ripristino, né ha fornito una motivazione esaustiva circa la concreta presa di coscienza e il ravvedimento richiesti per la semilibertà. Ne consegue che il provvedimento va rinnovato con esauriente motivazione sui punti richiamati (valutazione delle risultanze della DDA e dei Carabinieri, analisi del tenore di vita familiare, elementi specifici oltre alla condotta carceraria, concreti atti di riparazione/ravvedimento).

Norme richiamate

  • art. 4-bis Ord. pen. (art. 4-bis, comma 1-bis e comma 2)

    art. 4-bis, comma 1-bis; art. 4-bis, comma 2

    La Corte ricorda che, per i condannati per reati di tipo mafioso non collaboranti, la norma impone un onere probatorio rafforzato: i benefici possono essere concessi solo se il detenuto dimostra l'assenza di collegamenti attuali e del pericolo di ripristino mediante elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla mera buona condotta carceraria; il giudice deve utilizzare i poteri istruttori previsti dal comma 2 e motivare compiutamente la valutazione

  • art. 50 Ord. pen.

    Per la semilibertà occorrono non solo risultati trattamentali positivi ma anche la valutazione della presa di coscienza e della riflessione critica del detenuto sulle negative esperienze del passato; la motivazione deve attestare concretamente il ravvedimento

  • d.l. n. 162 del 31/10/2022, convertito dalla legge 30/12/2022 n.199

    d.l. n.162/2022 (convertito nella legge n.199/2022), art. 3, comma 2

    La riforma ha distinto nettamente tra collaboratori e non collaboratori: ha introdotto oneri dimostrativi più gravosi per i non collaboranti. Tuttavia il comma 2 dell'art. 3 prevede una disciplina transitoria per i condannati prima dell'entrata in vigore, prevedendo che, ove l'integrale accertamento dei fatti renda impossibile la collaborazione, si applichi la procedura previgente (meno gravosa)

  • art. 71-ter Ord. pen.

    Richiamata nella doglianza come riferimento procedurale; la Corte ha valutato il rispetto delle procedure e degli oneri motivazionali richiesti dalla normativa speciale per i benefici penitenziari

  • art. 4-bis L. n.354/1975

    art. 4-bis (richiamato nei termini della L. n.354/1975)

    Riferimento alla normativa ostativa e alla presunzione originaria di incompatibilità per i reati di mafia; la Corte distingue l'applicazione della nuova disciplina rispetto al regime previgente per i casi anteriori alla riforma

Massime di principio

  • Per i condannati per reati di mafia non collaboranti, il giudice deve richiedere e valutare elementi specifici e ulteriori oltre la buona condotta carceraria: rapporti con investigazioni della DDA, relazioni delle forze di polizia e indici economico-finanziari del nucleo familiare vanno esaminati e motivati dettagliatamente
  • La concessione della semilibertà richiede una doppia verifica: (a) esito del trattamento individualizzato e (b) prova concreta della presa di coscienza e del ravvedimento; programmi riparatori meramente prospettati non sono sufficienti
  • I pareri negativi della DDA e le relazioni operative delle forze dell'ordine hanno rilievo probatorio significativo e non possono essere semplicemente elusi con affermazioni generiche sulla buona condotta carceraria
  • Nel caso di condanne anteriori alla riforma d.l. 162/2022, va applicata la disciplina transitoria: non sempre si impongono gli oneri più gravosi introdotti dal decreto, ma il giudice deve comunque acquisire e valutare elementi idonei a escludere l'attualità dei collegamenti
  • La valutazione del tenore di vita dei familiari rispetto ai redditi leciti è un indice rilevante di collegamenti economici col sodalizio: il giudice deve motivare in modo parametrato e non apodittico le ragioni per cui ritiene irrilevante o superato tale elemento
  • Il giudice ha ampi poteri istruttori ex art. 4-bis comma 2 e deve usarli attivamente quando vi sono indizi di persistenza del clan o di possibili contatti indiretti tramite terzi; la mancanza di esauriente istruttoria o motivazione giustifica l'annullamento e il rinvio

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