Cassazione Penale, Sentenza n. 17268/2025 del 07/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila che aveva concesso la semilibertà a Guglielmino, condannato all'ergastolo per plurimi reati tra cui associazione mafiosa e omicidi. Il ricorrente denunciava violazione di legge (art. 71-ter Ord. pen. in relazione agli artt. 4-bis e 50 Ord. pen., nonché disposizioni del d.l. n.162/2022 convertito nella legge n.199/2022) per carenza motivazionale: il Tribunale avrebbe sottovalutato i pareri negativi della DDA di Catania (26/9/2023 e 13/8/2024) e la relazione del Reparto operativo dei Carabinieri (13/2/2023) che attestavano la persistenza del clan Laudani e indicavano un tenore di vita familiare sproporzionato rispetto ai redditi leciti, segnalando collegamenti economici con l'associazione. Inoltre si contestava l'omessa valutazione, ai sensi della disciplina rafforzata per i non collaboranti introdotta dal d.l. 162/2022, degli elementi specifici e ulteriori richiesti per escludere l'attualità di collegamenti mafiosi e il rischio di ripristino, nonché l'insufficiente accertamento della presa di coscienza e del ravvedimento necessari per la concessione della semilibertà.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati: ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al giudice di merito per integrare e completare la motivazione. In particolare la Corte ha rilevato che il Tribunale di sorveglianza non ha adeguatamente valutato e motivato, alla luce dei poteri istruttori di cui all'art. 4-bis Ord. pen., l'assenza di collegamenti attuali del detenuto con la criminalità organizzata e l'assenza di pericolo di ripristino, né ha fornito una motivazione esaustiva circa la concreta presa di coscienza e il ravvedimento richiesti per la semilibertà. Ne consegue che il provvedimento va rinnovato con esauriente motivazione sui punti richiamati (valutazione delle risultanze della DDA e dei Carabinieri, analisi del tenore di vita familiare, elementi specifici oltre alla condotta carceraria, concreti atti di riparazione/ravvedimento).
Norme richiamate
art. 4-bis Ord. pen. (art. 4-bis, comma 1-bis e comma 2)
art. 4-bis, comma 1-bis; art. 4-bis, comma 2
La Corte ricorda che, per i condannati per reati di tipo mafioso non collaboranti, la norma impone un onere probatorio rafforzato: i benefici possono essere concessi solo se il detenuto dimostra l'assenza di collegamenti attuali e del pericolo di ripristino mediante elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla mera buona condotta carceraria; il giudice deve utilizzare i poteri istruttori previsti dal comma 2 e motivare compiutamente la valutazione
Per la semilibertà occorrono non solo risultati trattamentali positivi ma anche la valutazione della presa di coscienza e della riflessione critica del detenuto sulle negative esperienze del passato; la motivazione deve attestare concretamente il ravvedimento
d.l. n. 162 del 31/10/2022, convertito dalla legge 30/12/2022 n.199
d.l. n.162/2022 (convertito nella legge n.199/2022), art. 3, comma 2
La riforma ha distinto nettamente tra collaboratori e non collaboratori: ha introdotto oneri dimostrativi più gravosi per i non collaboranti. Tuttavia il comma 2 dell'art. 3 prevede una disciplina transitoria per i condannati prima dell'entrata in vigore, prevedendo che, ove l'integrale accertamento dei fatti renda impossibile la collaborazione, si applichi la procedura previgente (meno gravosa)
Richiamata nella doglianza come riferimento procedurale; la Corte ha valutato il rispetto delle procedure e degli oneri motivazionali richiesti dalla normativa speciale per i benefici penitenziari
art. 4-bis (richiamato nei termini della L. n.354/1975)
Riferimento alla normativa ostativa e alla presunzione originaria di incompatibilità per i reati di mafia; la Corte distingue l'applicazione della nuova disciplina rispetto al regime previgente per i casi anteriori alla riforma
Massime di principio
- Per i condannati per reati di mafia non collaboranti, il giudice deve richiedere e valutare elementi specifici e ulteriori oltre la buona condotta carceraria: rapporti con investigazioni della DDA, relazioni delle forze di polizia e indici economico-finanziari del nucleo familiare vanno esaminati e motivati dettagliatamente
- La concessione della semilibertà richiede una doppia verifica: (a) esito del trattamento individualizzato e (b) prova concreta della presa di coscienza e del ravvedimento; programmi riparatori meramente prospettati non sono sufficienti
- I pareri negativi della DDA e le relazioni operative delle forze dell'ordine hanno rilievo probatorio significativo e non possono essere semplicemente elusi con affermazioni generiche sulla buona condotta carceraria
- Nel caso di condanne anteriori alla riforma d.l. 162/2022, va applicata la disciplina transitoria: non sempre si impongono gli oneri più gravosi introdotti dal decreto, ma il giudice deve comunque acquisire e valutare elementi idonei a escludere l'attualità dei collegamenti
- La valutazione del tenore di vita dei familiari rispetto ai redditi leciti è un indice rilevante di collegamenti economici col sodalizio: il giudice deve motivare in modo parametrato e non apodittico le ragioni per cui ritiene irrilevante o superato tale elemento
- Il giudice ha ampi poteri istruttori ex art. 4-bis comma 2 e deve usarli attivamente quando vi sono indizi di persistenza del clan o di possibili contatti indiretti tramite terzi; la mancanza di esauriente istruttoria o motivazione giustifica l'annullamento e il rinvio
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