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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7319/2025 del 21/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduceva violazione di legge (art. 606, lett. b, c.p.p.) per errata applicazione dell'art. 495 c.p.p.: la Corte d'appello avrebbe ritenuto legittima la revoca non motivata della testimonianza indicata dalla difesa (mancata citazione del teste), privando l'imputato della possibilità di giustificare il possesso dell'assegno oggetto di ricettazione. Secondo motivo: violazione in relazione all'art. 603 c.p.p., deducendo che la mancata ammissione della prova impediva il rimedio di cui all'art. 603 c.p.p.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito secondo l'orientamento giurisprudenziale che considera perentorio il termine per la citazione dei testi e legittima la decadenza della parte dalla prova quando la mancata citazione sia dovuta a negligenza del difensore e a ripetute assenze processuali. Dal fascicolo è emerso un lungo iter con numerose assenze del difensore titolare e ripetuti rinvii/non citazioni dei testimoni da parte della difesa; la revoca dell'ammissione della testimonianza è stata pertanto considerata motivata e non ingiustificata. La mancata tempestiva eccezione di nullità in udienza ha inoltre contribuito a rendere infondato il primo motivo. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese e a versare €3.000 alla cassa delle ammende (ai sensi degli artt. 616 e correlati).

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. b)

    Norma che individua i motivi di impugnazione; invocata dal ricorrente per definire il vizio dedotto (violazione di legge).

  • art. 495 cod. proc. pen. (comma 2 e comma 4)

    Articolo sul diritto della parte di difendersi provando e sul potere del giudice di revocare prove ritenute superflue; la Corte ha richiamato il comma 4 per giustificare la revoca motivata delle prove quando la parte mostra disinteresse o per superfluità.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Rimedio per carenze probatorie in grado d'appello; la Corte ha ritenuto il motivo fondato su una premessa errata e non applicabile perché la decadenza dalla prova derivava da negligenza e non da causa di forza maggiore o da revoca ingiustificata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali per il ricorso; applicata per condannare il ricorrente alle spese e, con motivazione di colpa, per disporre la ammenda.

  • art. 97, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma sulla sostituzione del difensore; citata nella ricostruzione fattuale per spiegare le frequenti sostituzioni e assenze del difensore titolare.

  • artt. 182 e 183 cod. proc. pen.

    Norme sulle nullità e sulla necessità di eccepirle tempestivamente; richiamate per spiegare che eventuali nullità verificatisi in udienza dovevano essere dedotte immediatamente.

  • artt. 468 e 496 cod. proc. pen.

    Richiamati a supporto del potere organizzativo del giudice nella gestione delle prove e delle udienze, a tutela della ragionevole durata del processo e dell'oralità.

  • artt. 610 e 611 cod. proc. pen.

    Norme procedurali richiamate in relazione alla trattazione del ricorso in camera di consiglio e all'assenza di richiesta di trattazione orale; citate nella premessa procedurale.

Massime di principio

  • La mancata citazione dei testimoni già ammessi, se dovuta a negligenza della parte o del difensore e non giustificata da causa di forza maggiore, può determinare la decadenza della parte dalla prova e legittimare la revoca dell'ammissione dei testi da parte del giudice.
  • Il giudice ha il potere di revocare prove già ammesse quando le ritenga superflue rispetto al quadro probatorio o quando la parte abbia mostrato disinteresse nella loro assunzione; tale potere è funzionale alla ragionevole durata del processo e all'effettiva oralità dell'istruttoria.
  • Qualora la revoca costituisca nullità procedurale, questa va eccepita tempestivamente in udienza: la mancata contestazione immediata può impedire il successo di doglianze successive in Cassazione.
  • L'art. 603 c.p.p. non costituisce rimedio automatico quando la carenza probatoria dipenda da responsabilità o negligenza della parte; il ricorso al rimedio d'appello richiede che l'assenza della prova non sia imputabile alla difesa.
  • Comportamenti processuali reiterati e dilatori del difensore (ripetute assenze, mancata citazione testi) possono trasformarsi in elementi decisivi a sfavore della parte e, in casi estremi, comportare anche sanzioni economiche (spese e ammende) in sede di Cassazione.

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