Ordinanza n. 3175/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma: dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria - sezione staccata di Reggio Calabria n. 00121/2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Calabria - sezione staccata di Reggio Calabria che aveva respinto la domanda cautelare diretta a ottenere l'assegnazione o il trasferimento presso la sede di Cosenza
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il dipendente ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza del TAR che aveva negato la tutela cautelare. Dalla motivazione emerge che la domanda era collegata alla necessità di ottenere il bene della vita in ragione dell'età della figlia minore, la quale aveva già compiuto tre anni. L'appellante contestava, in sostanza, il diniego della misura cautelare e chiedeva una tutela finalizzata alla propria assegnazione presso la sede di Cosenza. Il Ministero dell'Interno si è costituito sostenendo la prevalenza delle esigenze di servizio, considerato che l'appellante, Vice Ispettore tecnico biologo, era assegnato al Gabinetto di Polizia scientifica di Reggio Calabria.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, confermando il rigetto della domanda cautelare pronunciato dal TAR. Ha escluso il fumus boni iuris perché la minore aveva già compiuto tre anni e, pertanto, la misura cautelare non poteva essere utilizzata per conseguire un bene sostanziale ormai precluso. Ha inoltre ritenuto prevalenti le esigenze di servizio: le funzioni specialistiche di Vice Ispettore tecnico con profilo di biologo non sarebbero state esercitabili presso la sede di Cosenza. Da ciò ha desunto anche la prevalenza dell'interesse pubblico alla disponibilità del personale specializzato presso la struttura di polizia scientifica di Reggio Calabria. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del TAR.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato nel provvedimento per giustificare l'oscuramento delle generalità dell'appellante in sede di diffusione.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alle altre disposizioni in materia di protezione dei dati, quale presupposto per l'oscuramento delle generalità dell'appellante.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base normativa per l'oscuramento delle generalità della parte appellante.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore presupposto per l'oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- La tutela cautelare non può essere accordata per conseguire un bene della vita che, al momento della decisione, risulti sostanzialmente precluso per il sopravvenuto venir meno del presupposto necessario.
- Nella valutazione cautelare relativa all'assegnazione o al trasferimento di un dipendente pubblico, le esigenze di servizio possono prevalere quando le funzioni specialistiche del dipendente non siano esercitabili presso la sede richiesta.
- L'interesse pubblico alla disponibilità di personale specializzato presso la struttura amministrativa di attuale impiego può prevalere sull'interesse individuale al trasferimento, ai fini della decisione cautelare.
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