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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04069/2024 del 14/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto dell’adesione del ricorrente alla definizione agevolata di cui all’art. 1, comma 191, della l. n. 197/2022, rilevando che la controversia riguardava esclusivamente sanzioni collegate a tributi già definiti. Ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio e ha disposto che le spese restassero a carico delle parti che le avevano anticipate.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un atto di irrogazione di sanzioni pari a euro 20.234,23 per indebito utilizzo in compensazione di un credito d’imposta non spettante, ricollegato alla cd. carbon tax. Aveva sostenuto che l’originario atto di recupero del credito fosse stato annullato in autotutela e che ciò rendesse non legittima la pretesa sanzionatoria. La CTP di Napoli aveva rigettato il ricorso e la CTR della Campania aveva confermato il rigetto, osservando che l’annullamento in autotutela dell’atto di recupero del credito non comportava di per sé la legittimità della compensazione effettuata con credito non spettante. In Cassazione il contribuente aveva proposto due motivi di ricorso, ma prima della decisione ha depositato memoria dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata prevista dalla legge di bilancio 2023, allegando la relativa domanda trasmessa all’Ufficio.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 191, l. n. 197/2022

    «le controversie relative esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono possono definirsi in via agevolata senza il pagamento di alcun importo a titolo di sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito»

    La Corte ha interpretato la norma nel senso che, quando la lite riguarda solo sanzioni collegate a tributi e il rapporto tributario sia stato definito, l’adesione alla definizione agevolata determina l’estinzione del giudizio senza pagamento di somme a titolo di sanzioni.

Massime di principio

  • Nelle controversie aventi ad oggetto esclusivamente sanzioni collegate a tributi, la definizione agevolata è esperibile se il rapporto relativo al tributo presupposto è stato previamente definito.
  • L’adesione alla definizione agevolata comporta l’estinzione del giudizio di legittimità, senza necessità di una decisione sul merito delle censure proposte.
  • Quando sopravviene la definizione agevolata della lite, le spese processuali restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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