Cassazione Penale, Sentenza n. 25043/2022 del 30/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Pastore ha impugnato l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere disposta per una rapina con armi e sequestro di persona del 16/12/2019. Il ricorso articolava due motivi principali: (1) censura della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, con richiamo a dichiarazioni alternative fornite in interrogatorio e a elementi fattuali che, secondo la difesa, renderebbero verosimili le giustificazioni (spostamenti per cercare lavoro, difficoltà a orientarsi, soste ecc.); (2) censura delle esigenze cautelari e della proporzionalità della misura, sostenendo l'insussistenza del pericolo di reiterazione, la vetustà di precedenti penali con pena sospesa, l'assenza di prova che l'imputato conservi ancora armi e la possibile adeguatezza di misure meno afflittive (arresti domiciliari con braccialetto elettronico).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo formulato per ragioni non consentite, osservando che molte censure si risolvevano nella richiesta di una diversa valutazione del merito già compiuta dal giudice di riesame; ha confermato la correttezza della ricostruzione del Tribunale di Bari sui gravi indizi, valorizzando videosorveglianza, tabulati telefonici e congruenza temporale degli spostamenti. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto fondata e adeguatamente motivata la prognosi di pericolosità e la scelta della custodia cautelare in carcere: sono stati valorizzati i precedenti penali, lo stato di disoccupazione nel contesto, le modalità organizzative del reato (numero di partecipanti, uso di armi, sim intestate a terzi) e l'assenza di recupero delle armi. Il Tribunale ha spiegato perché misure meno afflittive (incluso il controllo elettronico) sarebbero inidonee, per cui la custodia carceraria è stata confermata.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen. (motivi di impugnazione in cassazione)
Usato per inquadrare i motivi di cassazione; la Corte ha ritenuto che alcune censure fossero inammissibili perché si limitavano a chiedere una diversa valutazione dei fatti già compiuta dal giudice di merito.
art. 273 cod. proc. pen. (gravi indizi di colpevolezza)
La Corte ha verificato che il giudice del riesame ha dato adeguato e non manifestamente illogico conto degli elementi indizianti (videosorveglianza, tabulati telefonici, coincidenze temporali e comportamentali) a fondamento dei gravi indizi.
art. 274 cod. proc. pen. (esigenze cautelari, pericolo di reiterazione)
La Corte ha richiamato il principio che il pericolo di reiterazione deve essere concreto e attuale e ha ritenuto che, nel caso, la prognosi fosse fondata sulle modalità del fatto, sui precedenti e sulle condizioni di vita dell'indagato.
art. 275 cod. proc. pen. (adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare)
Il giudice deve motivare perché la misura scelta sia l'unica idonea a soddisfare le esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto adeguata e non viziata la motivazione del Tribunale che ha escluso l'efficacia di misure meno afflittive.
art. 275-bis cod. proc. pen. (controllo elettronico)
La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'esclusione in radice dell'idoneità degli arresti domiciliari implica anche l'inidoneità del controllo elettronico; il Tribunale ha motivato perché il braccialetto non sarebbe stato sufficiente nel caso concreto.
Massime di principio
- La cassazione non sostituisce il giudizio di merito: le censure che chiedono una diversa valutazione degli stessi elementi sono spesso inammissibili o rigettate se la motivazione del giudice di merito non è manifestamente illogica.
- Per la sussistenza dei gravi indizi è sufficiente che il giudice di merito dia conto in modo logico e non contraddittorio degli elementi (es. immagini, tabulati telefonici, coincidenze temporali) che compongono il quadro indiziario.
- Il pericolo di reiterazione del reato deve essere concreto e attuale ma può essere desunto sia dalla personalità dell'indagato (anche tramite precedenti) sia dalle modalità organizzative e dalla gravità del fatto; non è necessario indicare una specifica occasione futura di delinquere.
- La scelta della custodia cautelare in carcere richiede motivazione circa l'inidoneità di misure meno afflittive; la mera possibilità teorica di controllo elettronico non basta se il giudice spiega, con elementi concreti, perché il regime fiduciario sarebbe inefficace.
- Elementi tecnologici (videosorveglianza, tabulati di traffico e telefonici) e la corrispondenza temporale degli spostamenti hanno forte valore indiziario e possono legittimamente prevalere su ricostruzioni alternative generiche o non documentate.
- La mancata ritrovazione di armi o beni non esclude che il giudice possa dedurne la loro persistente disponibilità se ciò è coerente con il quadro indiziario complessivo.
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