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Sentenza

Sentenza del 09/05/2023 n. 49 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di La Spezia

IRPEF - redditi fondiari - contratto di locazione - risoluzione anticipata - registrazione tardiva - dichiarazione del reddito - obbligo - esclusione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Controversia relativa alla mancata dichiarazione dei redditi fondiari per l'anno 2016 derivanti da un contratto di locazione commerciale stipulato il 01/02/2014 e registrato il 28/02/2014. L'Ufficio contestava l'omessa dichiarazione di canoni per Euro 6.840,00 ritenendo il rapporto non cessato, richiamando il principio secondo cui i redditi fondiari concorrono al reddito indipendentemente dall'effettiva percezione (art. 26 DPR 917/1986). La ricorrente invece deduceva che il conduttore T S.r.l. comunicò il recesso a giugno 2015, la locatrice lo recepì senza opposizione, l'immobile risultò liberato dal 1/1/2016 e la risoluzione fu poi registrata in ritardo; ha prodotto prove di sopralluoghi, pratica edilizia per lavori e documentazione delle operazioni successive. Contestualmente la ricorrente contestava la riduzione delle detrazioni per figli a carico e per tipologia di reddito.

La decisione

La Commissione ha accolto il ricorso annullando l'avviso di accertamento. Ha ritenuto che, essendo intervenuta una disdetta non contestata ricevuta e recepita dal locatore, per l'anno 2016 non sussistevano obblighi pecuniari e quindi reddito imponibile in capo alla ricorrente, indipendentemente dalla tardiva registrazione della risoluzione. Le utenze attive non sono state considerate determinanti in presenza della prova del rilascio dell'immobile e dei lavori successivi. Conseguentemente l'accertamento dell'Ufficio è stato annullato e le detrazioni saranno ripristinate. Spese di lite compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917/1986, art. 26

    La norma stabilisce che i redditi fondiari concorrono alla formazione del reddito personale indipendentemente dalla effettiva percezione. L'Ufficio può presumere tassabilità dei canoni non versati, ma tale presunzione è superabile se il contribuente prova la cessazione del rapporto e l'assenza di obblighi pecuniari.

  • Costituzione, art. 53

    La Corte territoriale richiama il principio di capacità contributiva per escludere una tassazione che imponga imposte su reddito non effettivamente maturato, richiamando il divieto di violare la reale capacità contributiva.

  • Giurisprudenza di riferimento

    Corte di Cassazione n. 651/2012; n. 11158/2013; Corte Costituzionale n. 362/2000

    Richiami giurisprudenziali sul principio di tassazione dei redditi fondiari indipendentemente dalla percezione ma indicano anche che la presunzione può essere contrastata da prove concrete della mancata percezione o della cessazione del rapporto.

Massime di principio

  • La presunzione di tassabilità prevista dall'art. 26 DPR 917/1986 consente all'Amministrazione di recuperare imposte su canoni non percepiti, ma tale presunzione è superabile se il contribuente dimostra che il rapporto è cessato e che non esistono obblighi pecuniari per il periodo contestato.
  • La registrazione tardiva della risoluzione contrattuale non crea automaticamente un reddito imponibile: ciò che conta è la concreta situazione di fatto (comunicazione di recesso, mancata opposizione, rilascio dell'immobile, inizi di lavori, ecc.).
  • La presenza di utenze attive intestate al conduttore non è, di per sé, prova sufficiente della sussistenza di reddito imponibile se il locatore dimostra il rilascio effettivo dell'immobile e l'assenza di percezione di canoni.
  • In caso di contestazione è importante raccogliere e produrre prove documentali idonee (comunicazioni di recesso, scambi di posta elettronica, ricevute di ripristino/voltura utenze, documentazione catastale, rapporti di sopralluogo, pratiche edilizie, movimenti bancari) per dimostrare la mancanza di percezione del reddito.
  • L'Amministrazione può legittimamente procedere all'accertamento in assenza di comunicazioni tempestive, ma la decisione dell'Ufficio può essere annullata se il contribuente dimostra non solo la tardività della comunicazione ma l'effettiva cessazione del rapporto e la mancanza di obblighi pecuniari.
  • Per evitare contenziosi è consigliabile comunicare tempestivamente le risoluzioni contrattuali e registrarle nei termini, effettuare volture delle utenze quando possibile e conservare evidenze delle operazioni di rilascio e di eventuali lavori.

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