Sentenza del 09/05/2023 n. 12362 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello (limitata al capo sulle spese) dopo che la CTP di Bari aveva annullato la cartella di pagamento perché l'Agenzia delle Entrate aveva riconosciuto l'insussistenza della pretesa. Il ricorrente ha proposto 42 motivi (molti volti a contestare la legittimazione processuale dei rappresentanti delle parti, la validità degli atti impositivi e la liquidazione delle spese) denunciando violazioni di norme procedurali e omesso esame di fatti decisivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso complessivamente inammissibile per plurimi profili formali: mancanza di specificità e tassatività dei motivi ai sensi dell'art. 366 c.p.c., esposizione cumulativa e non distinguibile delle censure (violazione del principio del giudizio a critica vincolata), e carenza dei requisiti richiesti per il vizio per omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5 (assenza di indicazione del fatto storico, della fonte testuale/extratestuale, del momento di discussione e della decisività). La Corte ha confermato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di entrambe le controricorrenti (liquidate in Euro 2.500,00 per ciascuna parte oltre accessori) e ha disposto l'eventuale versamento aggiuntivo del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n.115/2002, art.13, comma 1‑quater.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Il vizio di diritto deve essere indicato con specificità; la Corte richiede non solo la menzione della norma ma anche argomentazioni puntuali che dimostrino il contrasto tra la decisione impugnata e la norma invocata. Motivazione generica o elenco di norme senza critica puntuale rende il motivo inammissibile.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Il ricorso per omesso esame di fatto decisivo richiede l'indicazione del fatto storico omesso, la fonte testuale o processuale che lo dimostra, quando e come fu discusso e la sua decisività. L'omissione di tali elementi comporta inammissibilità del motivo.
art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4
I motivi di cassazione devono essere specifici e completi; il ricorso deve individuare con precisione il capo della decisione impugnata e le ragioni della censura. L'assenza di questi requisiti determina l'inammissibilità del ricorso.
art. 96 c.p.c.
La Corte ha ritenuto che l'appello/il ricorso potessero costituire abuso del processo e lite temeraria; il giudice di merito e di legittimità possono sanzionare comportamenti processuali manifestamente infondati con condanna alle spese e risarcimento per lite temeraria.
D.M. n. 140 del 2012, art. 1, comma 7
Il D.M. è richiamato in relazione ai parametri per la liquidazione delle spese: le soglie numeriche dei minimi e massimi non sono inderogabilmente vincolanti e il giudice può ritenere abnorme la richiesta e liquidare secondo equità.
D.M. n. 55 del 2014
Richiamato quale disciplina subentrata per la liquidazione delle spese; usato come riferimento per il criterio di liquidazione e per confutare richieste ritenute abnormi.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1‑quater
La Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento aggiuntivo del contributo unificato da parte del ricorrente in caso di condanna.
art. 24 Cost., art. 111 Cost., e art. 6 CEDU
Sono richiamati a fondamento dei principi di tutela del diritto di difesa e del giusto processo; la Corte sottolinea però che tali garanzie non esentano dal rispetto dei requisiti formali del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- In cassazione i motivi devono essere tecnicamente dettagliati: indicare il capo impugnato e illustrare, con argomentazioni concrete, in che modo la decisione violi norme o sia carente nella motivazione; l'elenco generico di norme e doglianze è inammissibile.
- Per il vizio di omesso esame di fatto decisivo (art. 360, comma 1, n.5) è obbligatorio indicare il fatto storico omesso, la sua fonte nel processo o nella sentenza, quando e come fu discusso e dimostrarne la decisività per l'esito; senza questi elementi il motivo è inammissibile.
- Non è consentito cumulare in modo indistinto numerose censure sotto le diverse rubriche previste dall'art. 360: ogni doglianza deve essere formulata separatamente e con chiarezza per consentire l'esame vincolato della Corte.
- L'impugnazione meramente riproduttiva delle questioni dibattute nei gradi di merito, senza confrontarsi con il decisum della corte d'appello, è priva dei requisiti di specificità e porta all'inammissibilità.
- Richieste eccessive di liquidazione delle spese possono essere ridimensionate dal giudice che valuta l'anomalia rispetto ai parametri normativi (D.M. 140/2012 e D.M. 55/2014); il giudice può altresì sanzionare comportamenti processuali temerari con condanna al risarcimento ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
- Chi impugna deve evitare di introdurre censure nuove o richieste non proposte in primo grado (es. risarcimento per lite temeraria non proposto in primo grado può essere dichiarato inammissibile se tardivo).
- Nei casi tributari, l'ammissione dell'Amministrazione dell'insussistenza della pretesa può incidere sull'individuazione dei soggetti responsabili delle spese: la qualificazione della posizione della società di riscossione dipende dalle risultanze del giudice di merito.
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