Sentenza del 09/05/2023 n. 12314 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente impugnava la decisione della Commissione Tributaria Regionale che aveva rigettato il suo appello (proposto limitatamente al capo relativo alle spese) avverso la sentenza di primo grado che aveva invece annullato la cartella di pagamento perché l'Agenzia delle Entrate aveva riconosciuto l'insussistenza della pretesa. In appello la CTR ha ritenuto l'impugnazione del contribuente, estesa anche contro la società di riscossione senza muovere censure contro le ragioni dell'annullamento, in massima parte inammissibile e ha dichiarato l'appello abuso del diritto ritenendo instaurata una lite temeraria finalizzata a un indebito vantaggio; perciò ha rigettato l'appello e condannato il ricorrente al pagamento delle spese e al risarcimento per lite temeraria nei confronti di entrambe le controparti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per plurimi profili formali: carenza di specificità e tassatività dei motivi ai sensi dell'art. 366 c.p.c., esposizione cumulativa e confusa delle censure (riproduzione indistinta delle questioni di merito senza ancoraggio al decisum impugnato), mancata indicazione degli elementi richiesti per il vizio per omesso esame di fatto decisivo ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 (testo della sentenza o atti, momento in cui il fatto è stato discusso e sua decisività). Per tali ragioni la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate (Euro 2.500,00 oltre spese) e di Equitalia Sud (Euro 2.500,00 oltre spese e oneri), oltre a disporre l'eventuale contributo unificato dovuto ai sensi del D.P.R. n.115/2002, art.13.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Errore di diritto: censura che deve indicare specificamente la norma violata e dimostrare con argomentazioni come la decisione del giudice di merito contrasti con la norma indicata; non è sufficiente la mera enunciazione della norma.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Vizio per omesso esame di fatto decisivo: il ricorrente deve indicare il fatto storico omesso, il dato testuale o extratestuale da cui risulta, quando e come è stato oggetto di discussione e la sua decisività.
art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3-4
Requisiti di ammissibilità del ricorso per cassazione: i motivi devono essere specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata; l'omessa osservanza comporta inammissibilità.
art. 369 c.p.c.
Regole sul contenuto e sulla forma del ricorso e sulle indicazioni necessarie per consentire l'esame dei motivi in Cassazione.
art. 96 c.p.c.
Prevede la condanna per lite temeraria e la devoluzione delle spese; la CTR ha richiamato questo articolo per qualificare l'appello come abuso del diritto e infliggere sanzioni.
D.M. n. 140 del 2012, art. 1, comma 7
Riguarda i parametri per la liquidazione delle spese di giudizio; la CTR ha osservato che le soglie indicate nei minimi e massimi non sono vincolanti.
D.M. n. 55 del 2014
Norma regolatrice successiva richiamata in relazione ai criteri di liquidazione delle spese; contestata dal ricorrente ma non ritenuta sufficiente a superare i profili di inammissibilità del ricorso.
L. n. 546 del 1992, art. 15
Norma del processo tributario citata dal ricorrente in relazione a presunte violazioni procedurali e di motivazione; la Corte ha ritenuto che le doglianze non fossero adeguatamente specificate.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, comma 1
Richiamato in riferimento a censure sulla validità degli atti impositivi per carenza di poteri di firma; la questione non è stata affrontata in modo specifico nel ricorso per Cassazione.
L. n. 212 del 2000, art. 7
Norma richiamata in connessione con la validità formale degli atti impositivi e poteri di firma; la Corte ha sottolineato l'assenza di una critica circostanziata rispetto al decisum impugnato.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Norma sul contributo unificato: la Corte ha dato atto della possibilità che il ricorrente debba versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inapplicabilità dell'esenzione.
art. 91 c.p.c. e altri artt. processuali citati
Articoli del codice di procedura civile e riferimenti costituzionali/eurounitari invocati dal ricorrente (es. artt. 24 e 111 Cost., artt. 6 e 13 CEDU) per contestare la motivazione e l'effettività della tutela: la Corte ha ritenuto che tali profili non fossero adeguatamente specificati nel ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per Cassazione deve rispettare i rigidi requisiti formali di specificità e tassatività previsti dagli artt. 366 e 369 c.p.c.: i motivi devono indicare chiaramente il capo di pronuncia impugnato e le ragioni precise per cui si chiede cassazione.
- Per il vizio di omesso esame di fatto decisivo (art. 360, comma 1, n. 5) il ricorrente è tenuto a indicare il fatto storico omesso, la fonte testuale o extratestuale da cui risulta, quando e come il fatto è stato discusso tra le parti e la sua decisività: l'assenza di tali elementi rende il motivo inammissibile.
- Non è ammessa la formulazione cumulativa e indifferenziata di censure: il ricorrente non può limitarsi a riprodurre le questioni di merito previste nei gradi precedenti senza ancorarle al decisum impugnato e senza distinguere le specifiche doglianze.
- Le doglianze aventi natura puramente processuale o formale (es. vizi di legittimazione passiva, poteri di firma, nullità di procure) devono essere contestate con puntuale riferimento alla decisione impugnata e documentate; altrimenti restano inammissibili in Cassazione.
- Gli appelli manifestamente strumentali o abusivi possono essere sanzionati con la condanna per lite temeraria e al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; nella prassi tributaria ciò può comportare la condanna del contribuente anche quando il motivo originario (es. annullamento della cartella) ha avuto esito favorevole in primo grado.
- In contenziosi tributari, quando l'amministrazione riconosce l'insussistenza della pretesa e il giudice di primo grado annulla la cartella, la società di riscossione può risultare estranea; tuttavia il contribuente che impugna in modo generico il secondo grado contro tutte le parti può vedersi dichiarare inammissibile il ricorso per Cassazione.
- Le contestazioni relative alla liquidazione delle spese devono essere formulate con riferimento ai criteri di legge e ai decreti ministeriali applicabili (es. DM 140/2012, DM 55/2014) e motivate in termini specifici per superare la presunzione di adeguatezza della liquidazione operata dal giudice.
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