Sentenza del 09/05/2023 n. 3015 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di un'ingiunzione di pagamento relativa a due avvisi di accertamento IMU 2012 e 2013: il contribuente deduceva la mancata notifica degli avvisi presupposti e la falsità delle relative relata/avvisi di ricevimento, avendo inoltre proposto querela di falso sulle sottoscrizioni delle relata di notifica.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per revocazione ritenendo che il ricorrente avesse effettivamente depositato nel fascicolo telematico la documentazione comprovante la proposizione della querela di falso (errore percettivo della Corte d'appello nell'affermare che la querela fosse solo annunciata). Di conseguenza la sentenza impugnata è stata revocata e il giudizio di appello è stato sospeso ex art. 39 d.lgs. 546/1992. Le spese sono rinviate alla pronuncia di merito; la questione sulla sospensione del termine per ricorso per cassazione è stata ritenuta assorbita.
Norme richiamate
art. 395 n. 4 cod. proc. civ.
Consente la revocazione di una sentenza per errore materiale o di fatto; la Corte l'ha applicata per correggere un errore percettivo relativo all'esistenza del deposito della querela di falso.
art. 39 d.lgs. 546/1992
art. 39 d.lgs. 546 del 1992
Fondamento della sospensione del giudizio di appello in presenza di una azione incidentale (qui la querela di falso) che incide sull'efficacia delle notifiche; la Corte ha sospeso il giudizio di appello ex art. 39.
art. 35, comma 3, d.lgs. 546/1992
art. 35, comma 3, d.lgs. 546 del 1992
Impedisce nel giudizio tributario l'emissione di sentenze non definitive/interlocutorie; perciò si è proceduto con unico provvedimento interlocutorio che dispone la revocazione e la sospensione.
art. 398, comma 4 cod. proc. civ.
art. 398 comma 4 cod. proc. civ.
Norma citata dal ricorrente in relazione alla sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto la questione assorbita e non ha deciso sulla sospensione del termine.
Massime di principio
- Se il contribuente denuncia la falsità delle notifiche mediante querela di falso e può documentarne l'effettivo deposito nel fascicolo, il giudice tributario deve verificare tale deposito: la mancata verifica può costituire errore di fatto suscettibile di revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c.
- La proposizione effettiva della querela di falso, quando incide sulla validità delle notifiche presupposte, giustifica la sospensione del giudizio di impugnazione ai sensi dell'art. 39 d.lgs. 546/1992 fino alla definizione dell'azione incidentale.
- In giudizio tributario vanno evitate decisioni interlocutorie non ammesse: le questioni incidentali rilevanti devono essere trattate con provvedimenti adeguati (es. revocazione e sospensione in unico atto), rinviando le spese alla pronuncia di merito.
- Per difendersi efficacemente contro ingiunzioni basate su presunte notifiche inesistenti, il contribuente deve tempestivamente depositare prove documentali del deposito di querela di falso o altri atti che dimostrino la contestazione della validità delle notifiche; la tempestività e la correttezza del deposito telematico sono cruciali.
- La richiesta di sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione può essere valutata separatamente e talvolta assorbita se la vicenda è risolta con provvedimenti che incidono sul prosieguo del giudizio di merito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 9 mag 2023Sentenza del 09/05/2023 n. 49 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di La Spezia
- Sentenza · 9 mag 2023Sentenza del 09/05/2023 n. 1384 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
- Sentenza · 9 mag 2023Sentenza del 09/05/2023 n. 1385 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
- Sentenza · 9 mag 2023Sentenza del 09/05/2023 n. 1400 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
- Sentenza · 9 mag 2023Sentenza del 09/05/2023 n. 12314 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 9 mag 2023Sentenza del 09/05/2023 n. 12362 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →