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Sentenza

Sentenza del 09/05/2023 n. 1384 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia

Accertamento comunale sugli immobili e notifica rendita catastale

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente impugnava tre avvisi di accertamento IMU per gli anni 2015-2017 sostenendo in via esclusiva la violazione e falsa applicazione dell'art. 74, L. n. 342/2000 per omessa notifica dell'atto di rettifica/variazione della rendita catastale che costituiva presupposto degli avvisi comunali; contestava inoltre profili relativi all'assolvimento dell'onere della prova (art. 2697 c.c. e art.115 c.p.c.) e sollevava nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art.36, comma 2, n.4) D.lgs.546/92

La decisione

Il Tribunale (Corte territoriale) ha rigettato l'appello. Ha ritenuto che la determinazione della rendita catastale sia atto presupposto adottato dall'Agenzia del Territorio e che le doglianze su tale attribuzione debbano essere proposte in separato giudizio nei confronti dell'ente che ha emanato l'atto; la mancata chiamata in causa dell'Agenzia non poteva essere sanata nel processo instaurato contro il Comune. Inoltre l'Ufficio comunale ha esibito la visura storica catastale, non specificamente contestata dal ricorrente, sufficiente a provare la rendita applicata. In assenza di azioni giudiziali verso l'Agenzia del Territorio, l'appello è stato respinto e gli avvisi di accertamento confermati; condanna alle spese per il ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 74, L. n. 342/2000

    a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali per i terreni e per i fabbricati sono efficaci dalla notificazione ai soggetti intestatari

    La norma stabilisce l'efficacia della variazione di rendita dalla notificazione agli intestatari; tuttavia la Corte ha precisato che la contestazione della rendita deve essere proposta contro l'ente che ha adottato l'atto (Agenzia del Territorio) e non può essere decisa nel giudizio instaurato contro il Comune

  • D.lgs. n. 546/1992, art. 2, comma 2

    il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso decorre dalla data della notifica

    Il termine per impugnare decorre dalla notifica dell'atto; la Corte ricorda che termini diversi si applicano secondo chi ha notificato l'atto impugnato

  • D.lgs. n. 546/1992, art. 36, comma 2, n.4

    Norma richiamata dal ricorrente in tema di nullità della sentenza; la Corte non ha ritenuto fondata l'eccezione di nullità dedotta

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di onere della prova: il giudice ha ritenuto che l'Ufficio comunale abbia assolto adeguatamente l'onere probatorio esibendo la visura storica catastale non contestata

  • art. 115 c.p.c.

    Applicato analogicamente al processo tributario: l'esibizione della visura storica è idonea a provare i dati catastali utilizzati dall'ente impositore

  • art. 23, comma 3, D.lgs. n. 546/1992

    Norma che disciplina la chiamata in correità/terzi: il ricorrente sosteneva che si dovesse chiamare l'Agenzia del Territorio; la Corte ha osservato che i soggetti che hanno adottato l'atto presupposto sono gli unici legittimati a contraddire e la loro mancata instaurazione non è sanabile con integrazione ex art.102 c.p.c.

  • art. 102 c.p.c.

    Richiamato per spiegare che non è ammessa integrazione del contraddittorio in senso da sostituire alla necessaria separata impugnazione dell'atto presupposto

  • art. 1, comma 2, D.lgs. n. 546/1992

    Stabilisce la compatibilità di alcune norme del codice di procedura civile nel processo tributario; qui usata per giustificare l'applicazione di principi sull'onere della prova

  • art. 13, comma 4, D.L. 201/2011

    Richiamato per dire che la determinazione dell'imposta deve considerare la rendita risultante in catasto alla data del 1° gennaio dell'anno d'imposizione; la Corte ha ritenuto che l'Ufficio ha adottato correttamente tale criterio

  • Giurisprudenza di legittimità (Cass. n.16215/2010 e n.9894/2017)

    Principio consolidato secondo cui le doglianze sulla determinazione della rendita catastale non sono proponibili avverso l'avviso emesso dal comune ma devono essere proposte in diversa causa con diverso legittimato passivo (Agenzia del Territorio)

Massime di principio

  • La notificazione o la variazione della rendita catastale è atto autonomo adottato dall'Agenzia del Territorio e, se si intende contestare la rendita, occorre impugnare tale atto direttamente contro l'Agenzia, non nel giudizio promosso contro il Comune per l'accertamento IMU
  • La ricezione di un avviso di accertamento comunale con riferimento a una nuova rendita genera due rapporti distinti: (i) l'accertamento/imposta comunale (contro il Comune) e (ii) l'atto di classamento/variazione della rendita (contro l'Agenzia). Le impugnazioni devono essere proposte separatamente nei confronti dei rispettivi soggetti legittimati
  • L'onere della prova a carico del Comune sull'utilizzo della rendita applicata può essere assolto mediante esibizione della visura storica catastale; se tale documento non è specificamente contestato dal contribuente, il giudice può ritenere provata la rendita applicata
  • La mancata chiamata in causa dell'Agenzia del Territorio nel giudizio avverso il Comune non viene normalmente sanata con integrazione del contraddittorio e non impedisce la conferma dell'avviso comunale quando l'atto presupposto non sia stato impugnato dall'interessato
  • Per tutela completa, il contribuente che riceve un atto comunale basato su una variazione di rendita dovrebbe contestare contestualmente (o tempestivamente) sia l'accertamento comunale sia l'atto catastale dinanzi all'Authority competente: impugnazione contro il Comune per vizi di calcolo/quantificazione e impugnazione contro l'Agenzia del Territorio per la rettifica della rendita
  • Verificare sempre le notifiche: per calcolare i termini di impugnazione è necessario individuare la data di notifica dell'atto che si vuole contestare (Comune vs Agenzia) e agire entro i termini previsti dal d.lgs. 546/1992

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