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Sentenza

Sentenza del 09/05/2023 n. 1385 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia

Riscossione TARSU senza accertamento propedeutico

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

il ricorrente ha impugnato la riscossione coattiva della TARSU sostenendo che l'ente aveva proceduto senza preventiva notifica di un atto di accertamento; la questione centrale è se l'art. 72 del D.Lgs. n. 507/1993 consenta la liquidazione diretta e l'iscrizione a ruolo senza un accertamento quando la quantificazione è basata su dati acquisiti in precedenti dichiarazioni o accertamenti divenuti definitivi

La decisione

la sentenza ha ritenuto legittima la possibilità per il Comune di procedere direttamente alla liquidazione della tassa e all'iscrizione a ruolo senza preventiva notifica di un atto di accertamento, purché la liquidazione si fondi su dati ed elementi definitivi (derivanti dalla denuncia del contribuente o da un accertamento dell'ufficio divenuto inoppugnabile). Ha precisato che la denuncia dei locali/aree tassabili (entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione/detenzione) costituisce la base dichiarativa che consente la liquidazione per gli anni successivi finché non intervengano variazioni; in caso di mancata o infedele dichiarazione, invece, è necessario procedere con attività di accertamento prima della riscossione

Norme richiamate

  • D.Lgs. 507/1993, art. 72

    l'art. 72 autorizza la liquidazione diretta e l'iscrizione a ruolo senza preventiva notifica di accertamento quando la determinazione della tassa si fonda su elementi definitivi risultanti dalla dichiarazione del contribuente o da un accertamento divenuto inoppugnabile; tuttavia, ove vi sia omessa o infedele dichiarazione, è necessario procedere con l'accertamento

Massime di principio

  • La riscossione per ruolo senza atto di accertamento è legittima quando la liquidazione si basa su dati certi e definitivi (es. dichiarazione precedente o accertamento divenuto inoppugnabile).
  • La posizione del Comune è rafforzata dal sistema dichiarativo: la denuncia del contribuente (termine 20 gennaio) costituisce la base per le annualità successive salvo variazioni comunicate.
  • Se il contribuente omette di denunciare o fornisce una dichiarazione infedele, l'ente non può limitarsi alla iscrizione a ruolo ma deve svolgere l'attività di accertamento prima di riscattare coattivamente somme non comunque dovute.
  • La riscossione coattiva (iscrizione a ruolo/ingiunzione) può intervenire dopo la formale richiesta di pagamento dell'ente quando la pretesa si fonda su dati definitivi.
  • Per il contribuente è fondamentale aggiornare tempestivamente ogni variazione degli elementi imponibili e conservare documentazione probatoria per poter contestare tempestivamente eventuali iscrizioni a ruolo basate su dati obsoleti o errati.
  • In caso di contestazione, bisogna verificare se i dati alla base della liquidazione fossero realmente "definitivi" o derivanti da dichiarazione infedele/omessa: se non lo erano, l'azione del Comune può essere annullata o richiedere l'accertamento.

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