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Sentenza

Sentenza del 09/05/2023 n. 1400 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento (IRES €614.901, IRAP €87.037, IVA €638.742 oltre sanzioni €255.210,75 e interessi €184.658,54) per i periodi 2012-2017. Motivi d'appello: 1) vizi nelle modalità dell'accertamento; 2) mancata/tardiva notificazione del processo verbale di constatazione (PVC) e violazione dell'art.12 L.212/2000 (statuto del contribuente) con contrasto tra informativa all'amministratore giudiziario e notifica all'amministratore sociale; 3) assenza di contraddittorio endoprocedimentale; 4) carenza di motivazione della sentenza di primo grado. Si deduce inoltre contestazione della validità della notifica a mezzo PEC di atto non firmato digitalmente.

La decisione

Corte d'appello ha rigettato l'appello ritenendolo infondato. Preliminarmente ha respinto l'eccezione di nullità per notifica tramite PEC di documento non sottoscritto digitalmente, richiamando orientamenti di legittimità (Cass. ord. 19216/2022 e Cass. n.19434/19). Sul merito: l'avviso di accertamento si basava sul PVC della Guardia di Finanza del 28.05.2018, rilevante indagine penale e sequestro preventivo che ha determinato la nomina di un amministratore giudiziario; la società non ha esibito le scritture contabili richieste e sono emersi rapporti con una rete di società ritenute fittizie. In tali condizioni l'Ufficio ha legittimamente adottato il metodo analitico-induttivo ai sensi dell'art.39 DPR n.600/73. La notifica del PVC e dell'avviso di accertamento all'amministratore giudiziario è stata considerata corretta (richiamo art.35-bis codice antimafia e doveri dell'amministratore giudiziario), e la partecipazione/delega a soggetti non formalmente legittimati (Ruggerini) non ha sostituito l'esercizio dei diritti del rappresentante sociale. Il giudice di prime cure ha adeguatamente motivato la decisione; pertanto nessuna nullità o violazione procedimentale sussiste. Appellante condannata alle spese per €10.000 oltre oneri.

Norme richiamate

  • art. 39 c.1 lett. d) DPR n.600/1973

    Consente l'utilizzo del metodo analitico-induttivo per determinare il reddito quando mancano o non sono esibite le scritture contabili; in presenza di mancata esibizione e indizi di operazioni inesistenti l'Ufficio può ricorrere a tale metodo.

  • art. 12 Legge 212/2000 (Statuto del contribuente)

    Richiamata dall'appellante per violata trasparenza/notifica; la Corte ha ritenuto che gli obblighi informativi e di notifica siano stati rispettati notificando PVC e avviso all'amministratore giudiziario, perciò non sussiste violazione.

  • art. 35-bis codice antimafia

    Consente la notificazione di atti all'amministratore giudiziario nominato a seguito di provvedimenti di prevenzione/sequestro; la Corte ha ritenuto valida la notifica del PVC e dell'avviso all'amministratore giudiziario in virtù di tale norma.

  • D.Lgs. n.74/2000 artt. 3, 10, 10‑quarter

    Riferimento ai reati fiscali contestati nell'indagine (evasione/falsità), che hanno alimentato l'attività ispettiva e la necessità di approfondimenti contabili.

  • art. 37 (richiamato nel testo) - doveri dell'amministratore giudiziario

    Attribuisce all'amministratore giudiziario la custodia e la gestione della documentazione contabile dopo il sequestro; la Corte ha ritenuto che la mancata reperibilità dei documenti fosse responsabilità dell'organo che li doveva custodire o indicarne la locazione.

  • Ordinanza Cass. n.19216/2022 e Cass. n.19434/2019 (giurisprudenza)

    Stabilisce che la notifica via PEC di documenti informatici allegati è valida anche se l'allegato non è sottoscritto digitalmente, estendendo la validità delle notifiche per atti informatici/scansioni.

  • Cass. Sez. Unite n.642/2015 (richiamata)

    Principio secondo cui la sentenza non è nulla se espone le ragioni della decisione anche riproducendo atti di parte, purché le ragioni siano chiare e attribuibili al giudice; utilizzato per respingere il vizio di motivazione lamentato.

  • art. 1 D.Lgs. n.546/1992 (richiamato nella giurisprudenza)

    Richiamato in relazione all'estensione dei principi del processo civile al processo tributario in tema di motivazione delle sentenze.

Massime di principio

  • Quando i libri e le scritture contabili non sono esibiti e sussistono elementi investigativi (es. sequestro, indagine penale, rete di società sospette), l'Amministrazione può legittimamente adottare il metodo analitico-induttivo per quantificare la pretesa tributaria; il contribuente ha l'onere di fornire prove concrete per scalfire tale presunzione relativa.
  • La nomina di un amministratore giudiziario e la custodia della documentazione da parte dello stesso legittimano la notificazione di PVC e avvisi all'amministratore giudiziario; tale notificazione sostituisce o concorre alla notificazione nei confronti degli organi sociali, se questi non esercitano formalmente i propri diritti o delegano soggetti non formalmente legittimati.
  • La notifica tramite PEC di un documento informatico allegato è considerata valida anche se l'allegato non è sottoscritto digitalmente, in conformità all'orientamento della Corte di Cassazione; quindi eccezioni basate solo sulla mancanza di firma digitale possono essere infondate.
  • La mancanza di contraddittorio endoprocedimentale può essere sanata quando dall'istruttoria risulti che le richieste dell'Ufficio di chiarimenti/documentazione sono rimaste inevase o omissive e il giudice di primo grado abbia motivato adeguatamente la decisione.
  • La motivazione della sentenza è adeguata purché il giudice esponga in modo chiaro e univoco le ragioni della decisione, anche riprendendo atti di parte, sempre che si evincano le ragioni giuridiche poste a fondamento della decisione.
  • In situazioni analoghe il contribuente dovrebbe: a) verificare tempestiva e corretta rappresentanza formale (non delegare a soggetti non ufficiali); b) documentare concretamente e tempestivamente le operazioni e la reale esistenza dei crediti/ricavi contestati; c) se vi è sequestro o indagine penale, cooperare con l'amministratore giudiziario per garantire la disponibilità dei documenti necessari al contraddittorio tributario.

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