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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20797/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava il rigetto, da parte del Tribunale di Milano, della sua opposizione avverso il provvedimento amministrativo che aveva respinto la richiesta di liquidazione del compenso per l'attività svolta come difensore d'ufficio di un imputato irreperibile; il Tribunale aveva negato il diritto al compenso ritenendo che la sentenza di cui all'art. 420-quater c.p.p. avesse natura "bifronte" e non potesse essere considerata un provvedimento a contenuto decisorio fino al suo eventuale divenire irrevocabile

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso ritenendo che, a seguito della modifica legislativa operata dal D.Lgs. n.150/2022, la sentenza prevista dall'art. 420-quater c.p.p. costituisce un provvedimento a contenuto decisorio idoneo a definire la fase processuale. Ne consegue che il difensore d'ufficio che abbia operato nella fase conclusa da tale sentenza ha diritto alla liquidazione immediata del compenso ex art. 82 (e art. 83, 2° comma) del D.P.R. n.115/2002. La decisione del Tribunale di Milano è stata cassata e la causa rinviata al Tribunale in diversa composizione per uniformarsi al principio di diritto enunciato; il primo motivo è stato dichiarato assorbito

Norme richiamate

  • art. 420-quater c.p.p.

    "Fuori dei casi previsti dagli articoli 420-bis e 420-ter, se l'imputato non è presente, il giudice pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato"

    La Corte ha ritenuto che, dopo la riforma, la pronuncia ex art. 420-quater ha natura decisoria e definisce la fase processuale, pur essendo suscettibile di riapertura solo in caso di successivo reperimento dell'imputato entro il termine indicato

  • art. 23, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 150/2022

    Modifica normativa che ha conferito alla sentenza di cui all'art. 420-quater natura definitoria della fase processuale, nella relazione illustrativa richiamata dalla Corte

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 82

    Norma richiamata quale criterio di liquidazione del compenso del difensore d'ufficio; la Corte ha ritenuto che la liquidazione debba essere effettuata al termine della fase che si conclude con la sentenza ex art. 420-quater

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 83, 2° comma

    "La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto"

    Sostiene il diritto del difensore d'ufficio alla liquidazione del compenso immediatamente dopo la conclusione della fase processuale, anche se la sentenza è suscettibile di riapertura in caso di reperimento dell'imputato

  • art. 159 c.p., ultimo comma

    Richiamato per spiegare il termine entro il quale la sentenza ex art. 420-quater può rimanere revocabile (termine parametrato sul doppio del tempo necessario a prescrivere il reato)

  • art. 111 Cost.

    Riferimento costituzionale alla garanzia di impugnabilità e al diritto al controllo di legittimità; utilizzato nel dibattito sul carattere decisorio della pronuncia ex art. 420-quater

  • art. 606, comma 1 c.p.p.

    Richiamato dalle Sezioni Unite per affermare che, ammessa la ricorribilità della sentenza ex art. 420-quater, il ricorso per cassazione può essere proposto per tutti i motivi indicati in questa norma

Massime di principio

  • La sentenza di non doversi procedere emessa ai sensi dell'art. 420-quater c.p.p., dopo la riforma del 2022, va considerata provvedimento a contenuto decisorio che definisce la fase processuale e pertanto abilita il difensore d'ufficio alla richiesta di liquidazione immediata del compenso per l'attività svolta in quella fase
  • La liquidazione del compenso va effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo: se il processo viene poi riaperto per reperimento dell'imputato, la successiva attività difensiva darà luogo a una distinta liquidazione per il nuovo segmento processuale
  • La pronuncia ex art. 420-quater è immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione per i motivi previsti dall'art. 606 c.p.p.; la sua revocabilità è limitata al reperimento dell'imputato entro il termine indicato nella sentenza
  • Nel contenzioso su compensi professionali, va distinto il piano del diritto del difensore (liquidazione alla cessazione della fase) dal possibile effetto successivo di riapertura del processo: il diritto alla liquidazione non è pregiudicato dalla possibilità di futura riapertura
  • In casi analoghi, il difensore d'ufficio deve proporre tempestivamente opposizione/istanza di liquidazione e, se necessario, impugnare eventuali provvedimenti di diniego alla Cassazione facendo leva sulla natura decisoria della sentenza ex art. 420-quater

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