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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20795/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della ordinanza del Tribunale di Milano (20.9.2024) che aveva rigettato l'opposizione della ricorrente avverso il diniego della liquidazione del compenso per l'attività svolta quale difensore d'ufficio di un imputato irreperibile. La ricorrente deduce la illegittimità della decisione sostenendo che la sentenza di non doversi procedere pronunciata ai sensi dell'art. 420‑quater c.p.p. ha natura decisoria e definisce una fase processuale, per cui il difensore d'ufficio ha diritto alla liquidazione immediata del compenso ex artt. 82 e 117 D.P.R. n. 115/2002 e norme collegate, senza dover attendere lo spirare del termine per la eventuale riapertura del processo.

La decisione

Accoglimento del ricorso della difensore. La Corte ha ritenuto che, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 150/2022, l'art. 420‑quater c.p.p. disciplina una sentenza «a contenuto decisorio» che, pur essendo 'bifronte' (definisce la fase processuale ma consente la riapertura solo in caso di reperimento dell'imputato entro il termine indicato), conclude la fase antecedente e dunque legittima la liquidazione immediata del compenso del difensore d'ufficio. La Corte ha enunciato il principio di diritto secondo cui il difensore d'ufficio ha diritto alla liquidazione del compenso subito dopo l'emissione della sentenza ex art. 420‑quater c.p.p., ai sensi dell'art. 82, secondo comma, D.P.R. n. 115/2002. L'ordinanza impugnata è stata cassata e la causa rinviata al Tribunale di Milano in diversa composizione, con condanna alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82

    La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto

    Stabilisce il diritto alla liquidazione del compenso al termine di ciascuna fase processuale o al termine dell'incarico; la Corte lo applica per riconoscere il diritto del difensore alla liquidazione immediata dopo la sentenza ex art. 420‑quater c.p.p.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170

    Norma procedurale richiamata come base per l'opposizione proposta dalla ricorrente contro il provvedimento di diniego della liquidazione; la Corte ritiene ammissibile l'impugnazione proposta dal difensore d'ufficio.

  • D.M. n. 55 del 2014, art. 12

    Regola amministrativa richiamata dalla ricorrente in tema di liquidazione compensi; la censura invocava la violazione delle disposizioni regolamentari sulla materia, dedotta come parte della normativa di riferimento per la liquidazione

  • art. 420‑quater c.p.p.

    Fuori dei casi previsti dagli articoli 420 bis e 420 ter, se l'imputato non è presente, il giudice pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato

    La norma, dopo la riforma ('Cartabia'), disciplina una pronuncia che contiene tutti gli elementi formali di una sentenza e definisce la fase processuale; la Corte ne riconosce la natura decisoria immediata e la ricorribilità in Cassazione, pur precisando la sua 'bifronte' natura (definizione della fase e possibile riapertura solo se l'imputato è reperito entro il termine indicato).

  • D.Lgs. n. 150 del 2022, art. 23, comma 1, lett. e)

    Norma che ha modificato l'art. 420‑quater c.p.p.; la Corte la interpreta come chiarificazione volontà legislativa di attribuire alla pronuncia carattere definitorio di fase e di facilitare l'archiviazione e il recupero del fascicolo.

  • art. 159 c.p., ultimo comma

    Termine che determina il momento in cui la sentenza ex art. 420‑quater c.p.p. diviene irrevocabile (collegato al doppio del termine prescrizionale per il reato più grave); la Corte lo indica come parametro per la possibilità di riapertura del processo.

  • art. 606, comma 1, c.p.p.

    Elenca i motivi di ricorso per cassazione; la Corte riconosce la piena applicabilità di tali motivi alla sentenza ex art. 420‑quater c.p.p., confermando la ricorribilità immediata.

  • art. 111 Cost., settimo comma

    Garanzia costituzionale dell'impugnabilità in cassazione delle sentenze che incidono su posizioni giuridiche; la Corte la invoca per sostenere la possibilità di controllo di legittimità anche sulla pronuncia ex art. 420‑quater c.p.p.

  • Cass. Sez. U, Sentenza n. 5847 del 26/09/2024 (dep. 13/02/2025)

    Decisione delle Sezioni Unite richiamata che ha affermato l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza ex art. 420‑quater c.p.p., contribuendo a dirimere il contrasto giurisprudenziale sulla natura decisoria della pronuncia.

  • Corte Cost., Sentenza n. 192 del 26/10/2023

    Precedente costituzionale richiamato che ha riconosciuto la natura bifronte della pronuncia e che la sua ambivalenza si risolve con il decorso del termine di irrevocabilità, rilevando che la sentenza può divenire irreversibile una volta scaduto il termine.

Massime di principio

  • La sentenza ex art. 420‑quater c.p.p., dopo la riforma del 2022, va interpretata come provvedimento a contenuto decisorio che definisce una fase processuale: ciò legittima la liquidazione del compenso del difensore d'ufficio al termine di tale fase.
  • La possibile riapertura del processo in caso di reperimento dell'imputato è una condizione speciale che non impedisce di considerare conclusa la fase precedente né di liquidare i compensi relativi a tale fase; eventuali compensi per attività successive vanno liquidati separatamente.
  • La decisione ex art. 420‑quater c.p.p. è immediatamente impugnabile in Cassazione per i motivi previsti dall'art. 606 c.p.p.; il principio costituzionale di cui all'art. 111 Cost. autorizza il controllo di legittimità anche prima della scadenza del termine di irrevocabilità.
  • Il difensore d'ufficio che ha svolto attività a favore di un imputato irreperibile ha diritto di richiedere la liquidazione del compenso senza dover provare la persistenza della condizione di irreperibilità né tentare il recupero del credito presso l'assistito.
  • In situazioni analoghe, il giudice che neghi la liquidazione fino all'irrivocabilità contraddirebbe la disciplina sulla liquidazione dei compensi e la giurisprudenza che riconosce la natura definitoria della sentenza ex art. 420‑quater c.p.p.; pertanto è opportuno richiedere la tempestiva liquidazione in sede di opposizione o impugnazione.

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