Cassazione Civile, Sentenza n. 20929/2025 del 23/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del provvedimento del 9 marzo 2018 con il quale la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato presso la Commissione tributaria provinciale di Siena ha rigettato l'opposizione del ricorrente avverso la precedente revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio. Il ricorrente deduceva: 1) incompetenza della Commissione a decidere sull'opposizione (sostenendo che la legge attribuirebbe la cognizione al Presidente del giudice a cui appartiene il magistrato che ha disposto la revoca, art. 99 DPR 115/2002); 2) illegittimo riesame d'ufficio dopo che il Presidente aveva già disposto la "revoca della revoca"; 3) uso illegittimo, ai fini della verifica dei requisiti reddituali, del reddito dei genitori non conviventi (violazione art. 76 DPR 115/2002); 4) omissione dell'esame di fatto decisivo (che i genitori non convivono), con motivazione apparente e nullità del provvedimento.
La decisione
La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ha dichiarato il ricorso per cassazione inammissibile. Le Sezioni Unite hanno ritenuto che i provvedimenti di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio e di revoca dell'ammissione, adottati dalla Commissione prevista per il processo tributario (art. 138/139 DPR 115/2002), sono impugnabili mediante opposizione ex art. 170 DPR 115/2002 davanti al giudice ordinario (tribunale civile), e non mediante il ricorso previsto dagli artt. 99, 112, 113 (disciplina riservata al processo penale) né con ricorso per cassazione diretto. Perciò le censure di merito non sono state esaminate nel merito per inammissibilità del ricorso. Le spese del giudizio sono compensate; il provvedimento menziona inoltre la possibilità di raddoppio del versamento del contributo unificato se dovuto (art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002).
Norme richiamate
DPR n. 115/2002 art. 99
Disposizione particolare relativa al processo penale: l'opposizione avverso il rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio nel processo penale è regolata dall'art. 99 e incardina il procedimento nell'ambito del processo penale. La Corte ha ritenuto che tale rimedio non sia applicabile per analogia al processo tributario.
DPR n. 115/2002 artt. 112-113
Norme che disciplinano la revoca e i rimedi (anche ricorso per cassazione) nel contesto penale; la Corte ha richiamato queste norme per evidenziare che la disciplina è collocata nel Titolo II (processo penale) e non è trasferibile al processo tributario.
DPR n. 115/2002 art. 137
Disposizione di apertura sul patrocinio nel processo tributario che rinvia alle norme generali (Titolo I) e particolari del Titolo IV; la Corte ha richiamato il mancato rinvio alle disposizioni del Titolo II (penale) per sostenere l'autonomia della disciplina tributaria.
DPR n. 115/2002 art. 138
Prevede le Commissioni per il patrocinio costituite presso le Commissioni tributarie; la Corte ha sottolineato che la competenza di tali Commissioni e la specialità della loro composizione rendono le controversie in materia di patrocinio tributario collocate nell'ambito delle norme diverse da quelle penali.
DPR n. 115/2002 art. 139
Attribuisce in via esclusiva alla Commissione per il patrocinio nel processo tributario la competenza a decidere sulle istanze di ammissione e stabilisce che l'istanza respinta non può essere riproposta davanti al magistrato; la Corte ha ritenuto che tale autonomia rafforzi l'applicazione dell'art. 170 come rimedio generale.
DPR n. 115/2002 art. 136
Disciplina la revoca dell'ammissione al patrocinio (per mutamenti reddituali, insussistenza presupposti, mala fede, colpa grave); la Corte ha richiamato tale norma nell'analisi ma ha risolto sulla forma di impugnazione.
DPR n. 115/2002 art. 170
Rimprovero generale di opposizione ai decreti del giudice (usato per decreti di liquidazione): la Corte ha stabilito che l'opposizione ex art. 170 costituisce il rimedio di carattere generale per impugnare i provvedimenti di diniego o revoca dell'ammissione al patrocinio nel processo tributario (quindi il ricorrente doveva agire con tale rimedio davanti al giudice ordinario).
DPR n. 115/2002 art. 84
Prevede l'opponibilità del decreto di pagamento del compenso ai sensi dell'art. 170; la Corte ha usato questo rinvio per argomentare la natura generale dell'art. 170 anche per questioni di patrocinio diverse dal penale.
DPR n. 115/2002 art. 76
Stabilisce come va calcolato il reddito ai fini dell'ammissione: si considerano i redditi dei conviventi; la Corte richiamando la norma ha rilevato la censura del ricorrente circa l'inclusione del reddito dei genitori non conviventi, ma non ha deciso sul merito essendo il ricorso inammissibile.
d.lgs. n. 150/2011 art. 15
Procedura speciale di opposizione disciplinata per taluni atti (valorizzazione della prossimità organizzativa tra primo decidente e giudice dell'opposizione): la Corte ha chiarito che l'art. 15 opera presumendo che entrambi i giudici appartengano allo stesso plesso giurisdizionale, e quindi non impedisce che l'opposizione ex art. 170 sia proposta davanti al giudice ordinario quando la giurisdizione sulla materia è del giudice ordinario.
Massime di principio
- Nel processo tributario i provvedimenti di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio e di revoca dell'ammissione adottati dalla Commissione per il patrocinio vanno impugnati mediante opposizione ex art. 170 DPR 115/2002 davanti al giudice ordinario (tribunale civile), non con la procedura prevista dall'art. 99 (riservata al processo penale) né direttamente con ricorso per cassazione.
- La disciplina sulle impugnazioni del patrocinio contenuta nel Titolo II del DPR 115/2002 riguarda il processo penale e non può essere automaticamente estesa ai processi tributari; verificare sempre quale Titolo del DPR sia richiamabile per il processo in cui ci si trova.
- La competenza esclusiva delle Commissioni previste per il processo tributario (art. 138/139 DPR 115/2002) rafforza l'idea che il rimedio di opposizione ex art. 170 sia il percorso corretto per contestare dinieghi/revoche nel settore tributario.
- Sebbene la Corte non abbia deciso nel merito sul punto, il principio ormai consolidato è che, ai fini della valutazione dei requisiti reddituali (art. 76 DPR 115/2002), devono essere considerati i redditi dei conviventi; i redditi di genitori non conviventi non dovrebbero essere agganciati a quello dell'istante.
- Quando si impugna un provvedimento di diniego o revoca del patrocinio verificare il termine applicabile: l'art. 99 prevede 20 giorni (ambito penale), l'art. 170 prevede termini diversi (più ampi); adottare il rimedio corretto è essenziale per evitare inammissibilità procedurali.
- Se la questione riguarda la forma di impugnazione (competenza del rimedio o del giudice), il difensore deve proporre l'opposizione ex art. 170 davanti al giudice ordinario per preservare la possibilità di un esame di merito sulla revoca o sul diniego.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 23 lug 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 20793/2025 del 23/07/2025
- Sentenza civile · 23 lug 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 20795/2025 del 23/07/2025
- Sentenza civile · 23 lug 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 20797/2025 del 23/07/2025
- Sentenza civile · 23 lug 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 20805/2025 del 23/07/2025
- Sentenza civile · 23 lug 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 20807/2025 del 23/07/2025
- Sentenza civile · 23 lug 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 20847/2025 del 23/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →