Cassazione Civile, Ordinanza n. 01257/2023 del 17/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (erede)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio successorio: una parte chiedeva l'accertamento della propria qualità di unica erede della de cuius in forza di un testamento olografo; l'altra, successibile ex lege, contestava la validità del testamento, chiedeva di essere riconosciuta unica erede e domandava la restituzione dei beni ereditari in possesso della controparte. Dopo la sospensione dell'appello in attesa dell'esito della querela di falso proposta contro il testamento, definita con accoglimento, la Corte d'appello dichiarava cessata la materia del contendere ritenendo decisive due espressioni rese dalle parti in udienza: da un lato, la dichiarazione dell'appellante di rimettersi alla decisione della Corte; dall'altro, la richiesta dell'appellata di essere mandata assolta dalla domanda avversaria, con compensazione delle spese. Il ricorso per cassazione censurava tale esito con due motivi: violazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 84, 91, 92, 100 e 306 c.p.c., per avere il giudice di merito attribuito a formule generiche il significato di rinuncia o di accordo idoneo a fondare la cessazione della materia del contendere; e omesso esame di fatti decisivi, consistenti nel fatto che le conclusioni erano già state precisate nell'udienza precedente, che l'udienza successiva era stata fissata solo per l'acquisizione del fascicolo e per consentire repliche, e che le parti avevano poi depositato comparse conclusionali e memorie, segno della persistenza della lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondati i due motivi esaminati congiuntamente. Ha affermato che la cessazione della materia del contendere richiede il totale venir meno del contrasto per sopravvenienze sostanziali oppure una chiara convergenza delle parti nel dare atto del mutamento della situazione dedotta in giudizio, con conclusioni conformi; non è sufficiente una generica dichiarazione di "rimettersi alla decisione della Corte", che non equivale a rinuncia, né una richiesta di essere "mandata assolta" dalla domanda avversaria, che nel linguaggio processuale equivale a domanda di rigetto. Ha inoltre valorizzato il fatto che le conclusioni erano già state precisate e che erano stati depositati scritti difensivi finali, incompatibili con la ritenuta cessazione della lite. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione, che dovrà riesaminare l'appello e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La pronuncia non può attribuire alle difese delle parti un significato diverso da quello effettivo, né dichiarare cessata la materia del contendere in assenza dei relativi presupposti; deve rispettare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Richiamato nel motivo di ricorso, senza una specifica elaborazione autonoma nella decisione.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina delle spese, da regolarsi secondo soccombenza virtuale solo se vi sia effettiva cessazione della materia del contendere.
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di spese, senza ulteriore sviluppo autonomo.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione all'interesse ad agire e alla permanenza dell'interesse alla decisione.
Richiamato nel motivo di ricorso; la cessazione della materia del contendere non può essere confusa con una rinuncia agli atti o con una rinuncia implicita non univocamente espressa.
Indicata come norma processuale di riferimento dei motivi per violazione di legge.
Indicata come norma processuale di riferimento per la dedotta nullità della sentenza.
Richiamata per l'omesso esame di fatti decisivi ritenuti trascurati dalla Corte territoriale.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata solo quando venga meno in modo totale e sopravvenuto il contrasto tra le parti, oppure quando entrambe le parti diano atto in modo chiaro e concorde del mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio.
- Formule processuali generiche come "rimettersi alla decisione della Corte" non equivalgono a rinuncia alla domanda o all'azione e non possono, da sole, fondare la cessazione della materia del contendere.
- La richiesta di essere "mandato assolto" dalla domanda avversaria, nel linguaggio curiale, va interpretata come domanda di rigetto della pretesa altrui, non come adesione alla cessazione del contendere.
- La dichiarazione di cessazione della materia del contendere non può prescindere dalla verifica del permanere o meno dell'interesse alla decisione, soprattutto quando le parti abbiano già precisato le conclusioni e depositato gli atti conclusionali.
- In presenza di una cessazione della materia del contendere, il giudice deve comunque regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale; ma tale regime presuppone che la cessazione sia effettiva e univocamente ricostruita.
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