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Sentenza

Sentenza del 13/07/2021 n. 5972 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della cartella di pagamento n. 028201900xxxxxxxx (ruolo n. 194/2019) per imposta di registro anno 2005 (importo principale e sanzioni), con le censure principali: omissione dell'allegazione della sentenza da cui derivava la pretesa impositiva (veniva richiamato il solo numero progressivo ma non l'autorità giudiziaria che l'aveva emessa), omissione dell'indicazione della modalità di calcolo degli interessi e violazione del diritto di difesa per mancata conoscibilità integrale del presupposto dell'imposizione.

La decisione

L'appello è stato dichiarato ammissibile ma rigettato. La Commissione Tributaria Regionale per la Campania ha confermato la sentenza di primo grado che aveva già respinto il ricorso del contribuente. Il Collegio ha ritenuto la cartella adeguatamente motivata, rilevando che la sentenza della CTR era richiamata con gli estremi e la data di deposito. Richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione (ordinanza n. 4165/2021 e ordinanza n. 18224/2018), il giudice ha affermato che non è necessaria l'allegazione dell'atto presupposto quando il contribuente ne aveva già conoscenza o ne è stato parte; similmente l'indicazione della sola sigla "CTR" senza dettaglio territoriale non invalida il titolo se il contribuente era a conoscenza del presupposto e non prova un concreto pregiudizio. L'appello è quindi respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese di lite quantificate in euro 5000,00 oltre oneri fiscali.

Norme richiamate

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Secondo il giudice (con richiamo alla Cassazione) l'obbligo di allegazione degli atti presupposti previsto dall'art. 7, comma 1, è escluso quando il contribuente abbia già avuto conoscenza dell'atto (è stato destinatario o parte), in quanto l'allegazione sarebbe ridondante rispetto alla finalità di garantire informazione utile per l'esercizio del diritto di difesa.

  • Ordinanza Corte di Cassazione

    n. 4165/2021, pubblicata il 17/02/2021

    La Corte ha ritenuto non necessaria l'allegazione della sentenza che costituisce presupposto dell'imposizione quando il contribuente ne ha già conoscenza o ne è stato parte; l'amministrazione è esonerata dall'obbligo in tale ipotesi.

  • Ordinanza Corte di Cassazione

    n. 18224/2018, pubblicata il 11/07/2018

    La Corte ha chiarito che la mancata indicazione esatta degli estremi dell'atto presupposto non comporta automaticamente nullità della cartella se il contribuente ha avuto piena conoscenza dei presupposti e li ha potuti contestare; la nullità sussisterebbe solo se il contribuente dimostra reale pregiudizio nell'esercizio della difesa.

  • Modello ministeriale della cartella di pagamento (atto a contenuto vincolato)

    La cartella, essendo atto 'normativamente' tipizzato, si conforma al modello previsto e contiene gli elementi richiesti dalla normativa per l'individuazione della pretesa tributaria; il rispetto del modello contribuisce a ritenere l'atto adeguatamente motivato.

Massime di principio

  • Se il contribuente era parte dell'atto giustificativo (es. è stato parte nel giudizio che ha determinato l'obbligo) o ne aveva conoscenza effettiva, l'amministrazione non è obbligata ad allegare l'atto presupposto alla cartella di pagamento; la mancata allegazione non vale automaticamente a favore del contribuente.
  • L'indicazione incompleta degli estremi dell'atto richiamato (es. solo la sigla della Commissione o il numero) non comporta di per sé la nullità della cartella se il contribuente dimostra di aver potuto conoscere e contestare il presupposto impositivo; per ottenere l'annullamento è necessario provare un concreto pregiudizio nell'esercizio della difesa.
  • Per contestare con successo una cartella sul punto motivazionale, il contribuente deve dimostrare l'effettiva impossibilità di conoscere le ragioni dell'intimazione o che l'omissione abbia effettivamente pregiudicato il diritto di difesa (ad es. impossibilità di individuare l'atto presupposto o di calcolare la pretesa).
  • Le censure generiche sulla mancata indicazione del calcolo degli interessi vanno supportate da elementi specifici che dimostrino l'inesattezza della somma richiesta; l'assenza di dettagli non è automaticamente rilevante se il totale è ricostruibile e il contribuente ne ha avuto conoscenza.
  • La conformità al modello ministeriale e la presenza degli elementi essenziali indicati dalla legge rafforzano la tenuta della cartella; in caso di dubbio procedurale è utile richiedere formalmente gli atti presupposti e dimostrare, se possibile, di non averne avuto conoscenza per ottenere l'annullamento.

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