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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29242/2023 del 20/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un ordinanza di correzione di errore materiale relativa a una precedente decisione della Corte di cassazione resa in un giudizio tributario avente ad oggetto la ripresa a tassazione di costi ritenuti indebitamente dedotti, inerenti a spese di pubblicità sostenute per l'anno d'imposta 2014. La società, soccombente in parte nel merito nel giudizio tributario, ha chiesto la correzione di due errori materiali contenuti nell'ordinanza precedente: da un lato, l'erronea ricostruzione dell'esito del primo grado, indicato come totalmente sfavorevole al contribuente nonostante l'accoglimento parziale del ricorso introduttivo; dall'altro, l'erronea indicazione del giudice di rinvio nel dispositivo, dove era stata menzionata la Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna anziché la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sezione staccata di Latina. Successivamente la società ha anche chiesto la cessazione della materia del contendere per intervenuta definizione del contenzioso con l'Ufficio, ma la Corte ha rilevato che tale sopravvenienza non faceva venir meno l'interesse e la procedibilità del giudizio di correzione.

La decisione

La Corte ha accolto parzialmente l'istanza di correzione dell'errore materiale, disponendo che nel dispositivo dell'ordinanza precedente la dicitura "Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna" debba leggersi come "Commissione Tributaria Regionale del Lazio sez. Staccata di Latina". Ha inoltre osservato che la definizione del contenzioso di merito sopravvenuta non incide sull'interesse alla correzione dell'errore materiale. Non sono state liquidate spese nel procedimento di correzione.

Norme richiamate

  • art. 391-bis, comma 1, c.p.c.

    La sopravvenuta inammissibilità o improcedibilità del ricorso non impedisce alla Corte di cassazione di correggere d'ufficio i propri errori materiali, purché sia instaurato il contraddittorio e ricorrano i presupposti per l'intervento emendativo.

Massime di principio

  • Nel procedimento di correzione di errore materiale, la Corte può emendare d'ufficio il provvedimento quando l'errore sia obiettivamente percepibile dal testo e vi sia una divergenza tra volontà decisoria e sua manifestazione formale.
  • La definizione del rapporto sostanziale o del contenzioso principale non fa venir meno, di per sé, l'interesse alla correzione di un errore materiale del provvedimento di legittimità.
  • L'errore materiale è correggibile quando emerge dall'esame interno del provvedimento e riguarda dati formali o riferimenti processuali chiaramente incongruenti, senza incidere sulla sostanza della decisione.
  • Nel procedimento di correzione degli errori materiali non vi è luogo a liquidazione delle spese, salvo diversa previsione espressa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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