Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 07512/2023 del 15/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla ricorrente, ha ritenuto integrati i presupposti per l'estinzione del giudizio di cassazione ex art. 390 c.p.c. e ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità. Ha anche compensato integralmente le spese tra le parti, richiamando la novità e la complessità della questione. Non vi è stata pronuncia sul merito della controversia relativa all'inserimento nelle graduatorie.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguardava una docente diplomata magistrale che aveva impugnato in Cassazione la sentenza della Corte d'appello di Trieste relativa all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale scolastico. Nel ricorso per cassazione la parte ricorrente ha poi depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto ritualmente, prima della decisione. La Corte ha quindi verificato la ritualità della rinuncia ai sensi dell'art. 390 c.p.c. e ha rilevato che, nel giudizio di cassazione, la rinuncia produce estinzione del processo senza necessità di accettazione delle altre parti. Poiché la rinuncia non è stata accettata, il giudizio di legittimità è stato dichiarato estinto; la Corte ha inoltre compensato integralmente le spese per la novità e complessità della questione trattata.

Norme richiamate

  • art. 375, comma 2, c.p.c.

    richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso deve essere fatta con atto sottoscritto dalla parte e dal difensore, o dal solo difensore munito di mandato speciale; nel giudizio di cassazione la rinuncia estingue il processo senza bisogno di accettazione delle altre parti

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    la condanna alle spese non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o tramite difensore autorizzato con mandato speciale

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso ha efficacia estintiva autonoma quale atto unilaterale recettizio e non richiede l'accettazione delle controparti per produrre l'estinzione del processo.
  • Gli adempimenti di comunicazione o notificazione della rinuncia alle controparti servono principalmente a consentire l'eventuale adesione, rilevante ai fini del regime delle spese.
  • In caso di rinuncia non accettata, il giudizio di legittimità si estingue e il regolamento delle spese può essere disposto secondo le circostanze del caso, anche mediante compensazione se sussistono ragioni di novità e complessità della questione.
  • Quando la controversia non viene decisa nel merito per effetto della rinuncia, la sentenza impugnata passa in giudicato per effetto dell'estinzione del giudizio di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.